Di Pasquale Fabbrocini
Il tema dell’efficienza ed equità del sistema tributario si riconduce ad un equilibrio tra i diversi meccanismi di tassazione delle categorie reddituali. In quest’ottica è fondamentale che vi sia un equilibrio tra la tassazione a cui sono sottoposti i due fondamentali fattori della produzione, ossia, il capitale ed il lavoro.
In sostanza, il tema dell’equità e dell’efficienza del sistema tributario dipende, soprattutto, dall’assetto complessivo del comparto della tassazione diretta (tassazione Irpef, dei redditi di capitale e diversi, e tassazione Ires). La tassazione delle varie tipologie di reddito (di lavoro, di capitale, di impresa, etc.) presenta, infatti, molteplici interazioni che devono essere attentamente valutate se si vuole pervenire ad un sistema di imposizione organico, equo ed efficiente e se si vogliono evitare arbitraggi e comportamenti elusivi.
Orbene, si ritiene che l’introduzione dell’IRI (imposta sul reddito d’impresa, con un’aliquota proporzionale del 24%), da un lato, e l’introduzione di un’aliquota unica del 26% a titolo di cedolare secca (cioè, quale imposizione definitiva) sugli utili distribuiti a persone fisiche titolari di partecipazione sia qualificate che non qualificate (con l’assimilazione delle prime alle seconde) non ridonda certo in favore di un equilibrio tra l’imposizione sul capitale e quella sul lavoro.
Andando con ordine, dal periodo di imposta 2017, i titolari di imprese individuali ed i soci di società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) possono optare per l’assoggettamento a tassazione separata, con aliquota proporzionale del 24% (uguale all’aliquota IRES gravante sugli utili delle società di capitali), degli utili maturati e non distribuiti ai soci o prelevati dall’imprenditore individuale. Tale meccanismo di tassazione, che mira a rendere neutrale la modalità di esercizio dell’impresa rispetto alla forma giuridica prescelta (tra impresa individuale o società di persone, da un lato, e società di capitali, dall’altro), di fatto assoggetta il reddito di impresa ad una aliquota proporzionale, differentemente da quanto accade per i redditi da lavoro (sia autonomo che dipendente ed assimilati) che sono assoggettati alle aliquote IRPEF progressive per scaglioni di reddito. In particolare, mentre, ad esempio, un imprenditore individuale può assoggettare il proprio reddito all’imposizione proporzionale del 24%, un lavoratore autonomo vede il proprio reddito sottoposto ad imposizione progressiva. Inoltre, si determina una differenziazione anche tra le diverse modalità di collaborazione tra professionisti. Infatti, se si sceglie la modalità della società tra professionisti (s.t.p.), essendo la medesima produttiva di reddito d’impresa, gli utili da essa generati potranno essere assoggettati ad I.R.I.; mentre, se si sceglie la più tradizionale forma dello studio associato, poiché il reddito prodotto sarà qualificato come di lavoro autonomo, esso ricadrà nell’imposizione progressiva.
Ancora più marcata è la differenza tra l’imprenditore individuale ed il lavoratore dipendente, il quale, oltre a subire un’imposizione progressiva, attuata, tra l’altro, mediante il meccanismo delle ritenute alla fonte, non può dedurre le spese relative alla produzione del reddito (spese di trasporto fino al luogo di lavoro,in primis).
Infine, si evidenzia che l’estensione dell’aliquota del 26% della cedolare secca sugli utili distribuiti alle persone fisiche titolari anche di partecipazioni qualificate, ossia, degli azionisti/quotisti di s.p.a. e s.r.l. non quotate titolari di partecipazioni maggiori del 25% del capitale (il 5% è la soglia per le società quotate) aggrava ulteriormente la disparità di trattamento tra chi investe il capitale e chi profonde il proprio lavoro.