La prima rata si paga con l’aliquota base, poi a saldo si tiene conto di eventuali scelte dei comuni fatte entro settembre. Alla detrazione base di 200 euro si aggiunge la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio che non supera 26 anni di età.
Imu al debutto. Per l’imposta municipale che, di fatto, sostituisce l’Ici si avvicina il momento della verità. I comuni hanno tempo fino a settembre per scegliere l’aliquota definitiva, comunque entro il 17 giugno si versa la prima rata che potrà essere calcolata applicando l’aliquota base dello 0,4% per l’abitazione principale e dello 0,76/ per gli altri immobili. Rispetto alla vecchia Ici ci sono alcune restrizioni soprattutto per la prima casa. Lo sconto spetta solo per chi dimora abitualmente nell’immobile e ha la residenza anagrafica nel comune dove l’immobile è situato. La maggiorazione dello sconto legata ai figli può raggiungere un massimo di 400 euro. E’ poi previsto un abbattimento dell’imponibile del 50% per gli immobili di interesse storico e per quelli dichiarati inagibili. Relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale l’Imu viene divisa a metà tra lo Stato e il comune. Toccherà al contribuente indicare nel modello di versamento F24 i due importi e i relativi codici tributo. Inoltre a partire dal 2012 l’Imu relativamente agli immobili diversi dall’abitazione principale e non locati sostituisce anche l’Irpef e le relative addizionali comunali e regionale. L’imposta è prevista anche per i fabbricati rurali a uso sia abitativo sia strumentale, come anche per le aree fabbricabili e i terreni che raggruppano sia quelli agricoli sia quelli incolti. Tutti i dettagli su come calcolare l’Imposta con alcuni significativi casi pratici sono contenuti in una circolare del Dipartimento Finanze del Mef.Oggetto dell’Imu. L’Imu sostituisce l’Ici e, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati. Si applica al possesso di qualunque immobile, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso di fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale; aree fabbricabili; terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
Soggetti passivi. La nuova imposta dovrà essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; dall’ex coniuge affidatario della casa coniugale; dal locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. E anche dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.
Calcolo imposta. Per calcolare l’Imu si determina prima la base imponibile partendo dalla rendita catastale. Tale valore viene rivalutato del 5% e poi moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda della categoria cui appartiene l’immobile. Si parte con 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6, e C/7, con esclusione della categoria A/10. Seque 140 per i fabbricati del gruppo B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5. Il moltiplicatore 80 si applica ai fabbricati di categoria A/10 e D/5, mentre 60 si applica ai fabbricati del gruppo D ad eccezione della categoria D/5. Dal 2013 tale moltiplicatore sale a 65. Infine per i fabbricati classificati nella categoria catastale c/ si applica il moltiplicatore 55.
Abitazione principale e pertinenze. L’abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; tettoie. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.
Aliquota abitazione principale e pertinenze. L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%. I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali. Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%.
Detrazione abitazione principale e pertinenze. Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a 200 euro per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di 100 euro. Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di 50. La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica inoltre alle unità immobiliari appartenenti; alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o altrimenti denominati.
Maggiorazione detrazione. La detrazione di 200 euro è maggiorata di 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare i 400 euro e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 600 euro. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del ventiseiesimo anno di età si verifichi dal 15esimo giorno del mese in poi; la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
Estensione aliquota ridotta. Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario e dai cittadini italiani residenti all’estero.
Versamenti abitazione principale. Il versamento dell’Imu è effettuato in tre rate: la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’Imu in due rate: la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando l’aliquota base e la detrazione; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata.
Taglio 50% base imponibile. Scatta per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Casi pratici. Se due coniugi possiedono due immobili nello stesso comune le agevolazioni prima casa spettano per un solo immobile. Se gli immobili sono in comuni diversi e i coniugi risiedono in comuni diversi ognuno potrà godere delle agevolazioni per l’immobile in cui abita e risiede. La detrazione per i figli spetta anche se non sono fiscalmente a carico purchè di età non superiore a 26 anni. Se l’immobile è possduto al 50% da padre e figlio e vi dimora il figlio la detrazione spetta solo a lui mentre il padre dovrà pagare l’Imu come seconda casa. La detrazione prima casa non spetta quando pur avendo la residenza anagrafica nell’immobile di proprietà si dimora per motivi di lavoro in un immobile non di proprietà situato in un comune diverso. Nel caso di successione di un genitore e figli se l’immobile è adibito ad abitazione del coniuge superstite l’Imu va pagato da questi che potrà godere delle relative agevolazioni per l’abitazione principale.
Aliquota base altri fabbricati. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale ‘aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota, dunque, può variare da un minimo di 0,46% ad un massimo di 1,06%. Il comune può, inoltre, variare l’aliquota base in alcuni casi specifici che riguardano gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’Ires e gli immobili locati. In questi casi l’aliquota minima può scendere allo 0,4%. Inoltre per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori è possibileapplicare l’aliquota minima alo, 0,38%. Per contro l’aliquota massima resta sempre ferma all’1,06%
Quota Imu riservata allo Stato. E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base pari allo 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
Terreni agricoli. L’Imu è applicata anche ai terreni agricoli con un’aliquota di imposta dello 0,76%. I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati a imposta con aliquota ridotta allo 0,2% che i comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%. Il versamento dell’Imu per i fabbricati rurali strumentali è effettuato in due rate: la prima, entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 30% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base pari a 0,2%; la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata. Il versamento dell’Imu per i fabbricati rurali strumentali non censiti, invece, è effettuato in unica rata entro il 17 dicembre 2012.
Esenzioni settore agricolo. Sono esenti dall’Imu i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica. Ai fini dell’esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso nell’elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano; – i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.