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lunedì 10 Marzo 2025
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Abuso del diritto, per Visco “norme illogiche”. E sul raddoppio dei termini Greco ammonisce: “È un condono nascosto”.

In audizione alla Camera l’ex ministro avverte: “si indebolisce il contrasto all’elusione in nome della certezza del diritto”. Duro il commento al decreto sulle e-fatture: “praticamente inutile”.

”È un enorme regalo agli evasori” aveva detto Vincenzo Visco, commentando il decreto attuativo sulla “certezza del diritto” che il governo aveva messo sotto l’albero di Natale prima di riporlo in soffitta per via della norma “SalvaSilvio”. Con toni più soft rispetto a qualche mese fa, l’ex ministro è tornato a ribadire le sue perplessità su quel dlgs, che nel frattempo ha ricevuto il via libera dal Cdm pur restando sostanzialmente identico alla bozza originaria. In particolare sulla disciplina dell’abuso perché, ha ammonito, “non si può indebolire l’azione di contrasto ai comportamenti più insidiosi e sofisticati in nome della certezza del diritto”. Il fatto poi che si attribuisca alle operazioni abusive una mera natura amministrativa è, secondo il professore “una scelta incoerente: o la condotta è lecita, e allora non va sanzionata neppure amministrativamente, risolvendosi in un legittimo risparmio d’imposta, o la condotta resta illecita, e allora non si comprende perché la sua riconducibilità ad un comportamento elusivo debba determinare un ingiustificato privilegio sul piano della non sanzionabilità penale”. Durante l’audizione in commissione Finanza della Camera, Visco si è poi soffermato sulla revisione del sistema sanzionatorio, che dovrebbe graduare le sanzioni in proporzione alla gravità dei comportamenti. Il tutto “senza che sia stabilito alcun criterio sostanziale che consenta di stabilire il grado di pericolosità delle condotte” e per di più ignorando completamente la più recente giurisprudenza che di fatto ha collegato le operazioni abusive alla fattispecie di dichiarazione infedele: il paradosso, insomma, è che questi comportamenti non sarebbero penalmente rilevanti anche qualora eccedessero le soglie di punibilità previste dallo stesso decreto. Ma anche su questo punto i dubbi non mancano, perché non è chiaro persino quale regime sanzionatorio andrebbe applicato in caso di abuso.  

Per il presidente di Nens, però, altre cose non quadrano. Ad esempio ha poco senso stabilire – come fa il comma 12 dell’art. 10-bis-che l’abuso possa configurarsi solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti perché, “come noto, questi comportamenti sono spesso frutto di operazioni complesse, quindi difficilmente inquadrabili giuridicamente sotto un unico disegno elusivo”. Così come illogica è la non rilevabilità d’ufficio della condotta abusiva, perché precluderebbe al giudice la qualificazione della fattispecie e, di conseguenza, uscirebbe dal perimetro della delega.

L’equivoco sul raddoppio. Se la disciplina dell’abuso è una giungla di equivoci, la norma sul raddoppio dei termini di accertamento non è da meno. Secondo Visco tutto nasce da una formulazione ambigua inserita dal governo, che consente il raddoppio “solo in presenza di un effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza”. Da qui sarebbe scaturito l’equivoco, in quanto “si è creduto che il termine “correlato” implicasse di per sé una scadenza “coincidente” con quella ordinaria”. Un errore che ha vanificato la norma introdotta nel 2006, visto che “l’amministrazione finanziaria nella maggior parte dei casi presenta la denuncia nel momento in cui è in grado di formalizzare l’accertamento fiscale”.

Il falso obiettivo della fatturazione. Dura l’analisi sul decreto di “rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo”, che Visco senza troppi giri di parole definisce “carente  e poco coerente” nella forma e “pressoché inutile nella pratica”. Nella forma, perché già il titolo del decreto disvela l’equivoco di fondo, ossia credere che la fatturazione elettronica sia uno strumento necessario per l’acquisizione delle informazioni di rilevanza fiscale, quando invece si tratta di una procedura utile ai fini gestionali per aiutare i privati ad abbattere i costi e gestire la contabilità. Nella pratica, perché si ritiene – a torto-  che la e-fattura sia l’unico sistema per trasmettere telematicamente le informazioni al fisco, quando in realtà “basterebbe un’applicazione informatica per inviare i dati delle operazioni ai fini Iva riportati nelle fatture emesse negli scontrini e nelle ricevute”.

Condono in piena regola. Anche Francesco Greco non ha lesinato critiche allo schema di decreto sulla “certezza del diritto”, in particolare sulla norma per il raddoppio dei termini di accertamento. ”È un condono nascosto” ha detto senza mezzi termini il Procuratore aggiunto di Milano, sottolineando come  “il fatto che sia stata modificata la parola ‘controllo’ con la parola impositivo comporta una sorta di condono gratuito implicito perché significa che tutti i processi verbali di constatazione che si riferiscono a fatti pregressi vanno tutti al macero”. Nel corso del seminario sui decreti della delega fiscale, Greco ha poi aggiunto che “nei primi 4-5 mesi del 2015 a Milano mi dicono che la base imponibile accertata è stata di quattro miliardi; di questi quattro miliardi mi dicono che una quota consistente andrebbe a farsi benedire”. Forti perplessità anche sulla disciplina dell’abuso del diritto perché, conclude Greco, “non si può confondere la certezza del diritto con l’impunità”.  

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