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sabato 27 Luglio 2024
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Anagrafe rapporti finanziari, lobby finanziarie al lavoro per escludere conti scudati

Intermediari finanziari in campo per chiedere l’anonimato ‘tombale’ e permanente per i clienti evasori che che hanno aderito allo scudo. Sarebbe l’ennesimo regalo ai furbi che potrebbero ottenere vantaggi anche nelle prestazioni sociali

di Oreste Saccone

Continua l’operazione di svuotamento della nascente anagrafe dei rapporti finanziari. Le lobby finanziarie sono infatti al lavoro per escludere dalla comunicazione i conti utilizzati per lo scudo fiscale. Dunque dopo le forti limitazioni fissate dal Governo nell’emanazione del provvedimento normativo, che hanno notevolmente depotenziato lo strumento stabilendo che potrà essere utilizzato solo per la predisposizione di liste selettive di contribuenti da sottoporre ad accertamento, è in atto un tentativo che ha dell’incredibile. Assegnare un nuovo e immeritato premio agli evasori certificati che hanno beneficiato dello scudo. Il rischio è che oltre ad essere esclusi dalle liste selettive potrebbero essere avvantaggiati nelle prestazioni sociali erogate con lo strumento dell’Isee. Dopo il varo del provvedimento attuativo per la comunicazione dei dati all’archivio dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle entrate da parte delle banche e degli altri operatori finanziari è attesa una circolare esplicativa dell’Agenzia proprio sul tema dei conti scudati. Se la tesi delle lobby finanziarie prevarrà sarà l’ennesima beffa per i contribuenti corretti.

Da giorni è in atto sulla stampa specialistica [2], nel silenzio assoluto del governo e del mondo politico, una campagna mediatica intesa a promuovere l’esclusione dei rapporti scudati dall’anagrafe dei rapporti finanziari. In pratica i grandi evasori, quelli dei beni scudati, mirano ad ottenere il segreto assoluto per i rapporti finanziari riguardanti i beni illecitamente detenuti all’estero e rientrati in Italia con lo scudo fiscale. Si tratta, per il solo scudo fiscale 2009, di non meno di 200.000 soggetti, che si sono assicurati all’epoca l’anonimato e l’impunità fiscale versando appena il 5% delle somme occultate all’estero [3]. Hanno rimpatriato o regolarizzato complessivamente capitali per 105 miliardi di euro, mentre il gettito incassato dall’erario [4] è stato poco più di 5 miliardi. L’ammontare medio delle somme rimpatriate o regolarizzate è stato di circa 500.000 euro.

Gli operatori finanziari, fautori dell’anonimato assoluto e perpetuo sui beni scudati, sostengono che in base al dettato normativo è da escludere che gli intermediari finanziari possano trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati secretati relativi ai conti o altri rapporti scudati. Presumiamo che in particolare facciano riferimento all’art. 14 del dl. 350/01, secondo il quale i dati e le notizie contenuti nella dichiarazione riservata di adesione allo scudo fiscale non vanno comunicate dall’intermediario finanziario, ai fini degli accertamento tributari, all’Amministrazione finanziaria. Basterebbe rammentare il principio secondo il quale la norma posteriore di pari grado prevale sempre su quella anteriore (art. 15 disp. prel. c.c), per affermare che l’obbligo di comunicazione riguarda senz’altro anche i rapporti scudati..

E’ da escludere, inoltre, che la mera comunicazione dei dati relativi ai rapporti scudati all’Anagrafe tributaria faccia venir meno il regime di riservatezza che giustifica l’imposta di bollo speciale annuale prevista per le attività finanziarie rimpatriate (art. 19, commi da 6 a 12, dl.201/2011). Si tratta di una comunicazione massiva ai soli fini della elaborazione centralizzata delle liste selettive di controllo . Il regime di riservatezza verrebbe meno solo nel caso di successiva esibizione della dichiarazione riservata da parte del contribuente in sede di accesso, ispezione e verifica da parte di funzionari dell’Amministrazione finanziaria, o a seguito notifica di avvisi di accertamento o di invii di questionari.

Il nuovo obbligo di trasmettere annualmente all’anagrafe tributaria le movimentazioni di tutti i rapporti finanziari (art. 11 del dl.201/2011) costituisce una novità assoluta per il nostro ordinamento, che non trova riscontro in precedenti istituti normativi; ha carattere generale e non soffre deroghe od eccezioni ed ha ricadute extrafiscali. Si tenga conto che, in base all’art. 11 citato, le informazioni comunicate dagli intermediari all’Anagrafe dei rapporti finanziari serviranno anche a semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, che presentano l’autodichiarazione Isee ai fini di ottenere prestazioni sociali agevolate, e ad automatizzare i controlli sulla veridicità dei dati patrimoniali forniti.

In tale prospettiva ritenere che i dati relativi ai rapporti scudati non vadano comunicati all’archivio dei rapporti finanziari, in virtù di un presunto diritto perpetuo all’anonimato a favore di chi a suo tempo ha aderito allo scudo fiscale, vuol dire andare contro l’interpretazione letterale e logico – sistematica della norma e vanificarne le finalità. Assecondando tale orientamento l’archivio dei rapporti finanziari risulterebbe palesemente incompleto, perché privo dei dati relativi a non meno di duecentomila posizioni tutte di particolare entità, con la conseguenza di inquinare in modo rilevante la elaborazione delle liste selettive dei soggetti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Si arriverebbe, poi, all’assurdo che un contribuente, che ha fatto rientrare in Italia con lo scudo fiscale beni per diverse centinaia di migliaia o milioni di euro illecitamente detenuti all’estero, potrebbe apparire, ai fini Isee, nullatenente e usufruire, assieme ai suoi familiari, di prestazioni e servizio sociali agevolati, senza il timore di essere scoperto. Al momento l’Agenzia delle entrate, chiamata in causa dagli operatori finanziari non ha ancora espresso il suo orientamento e si è in attesa di una circolare esplicativa. Prima che sia troppo tardi è il caso che la politica si faccia carico del problema e non lasci l’Amministrazione finanziaria in balia di chi punta ad inquinare il sistema e tutela, di fatto, gli interessi dei grandi evasori.

Note:

[1] In realtà sarebbe sufficiente prevedere l’attivazione della procedura di cui al citato art. 32, comma 7, del dpr. 600/73, solo nei casi ritenuti necessari ai fini istruttori.

[2] La tematica viene riportata in particolare da G.Costa ” Segreto in forse sui conti scudati” Il Sole 24ore del 21.3.2013; B.Santacroce, “Anagrafe, tutele per lo scudo” ” Il Sole 24ore del 22.3.2013; M.Bellinazzo “Indagini finanziarie rafforzate” ” Il Sole 24ore del 26.3.2013; A.Galimberti “Riservatezza in pericolo per le posizioni da scudo”, ” Il Sole 24ore del 27.3.2013

[3] In analoghe condizioni i contribuenti inglesi e americani avrebbero dovuto autodenunciarsi e pagare 5.000 euro, cioè dieci volte di più al fisco.

[4] Si fa riferimento allo scudo ter e al quater , quest’ultimo ha riaperto i termini del precedente con un’aliquota poco maggiore ( anziché il 5%, il 7%).

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