Da oggi è possibile inviare l’autocertificazione telematica con la quale si dichiara di non possedere apparecchi tv. E inviarla per tempo può fare la differenza.
Autocertificazioni online, si parte. Scatta oggi la possibilità di inviare la dichiarazione sostitutiva telematica per l’esonero dal pagamento del canone Rai. Con il modulo si dichiara di non possedere alcun apparecchio tv, e compilarlo è l’unico modo per evitare di trovarsi il canone in bolletta. Con le novità introdotte con la legge di stabilità 2016 infatti, il canone Rai non si pagherà più con il vecchio bollettino, ma verrà addebitato sulla bolletta elettrica dell’immobile nel quale si ha la residenza anagrafica, sulla base della presunzione di possesso (le 10 cose da sapere sul nuovo canone in bolletta): si presume, cioè, che il titolare dell’utenza sia in possesso di un apparecchio tv. L’autocertificazione ha valenza annuale, il modello è disponibile sui siti dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it, del ministero dell’Economia, www.finanze.it, e della Rai, su www.canone.rai.it.
Autocertificazione, chi può. Può inviare il modulo solo e soltanto l’intestatario dell’utenza di energia elettrica non possesso di apparecchi tv, oppure il suo erede se l’utenza è provvisoriamente intestata a soggetto deceduto. Non solo. Può inviare il modulo anche chi vuole comunicare la modifica delle condizioni (compilando la sezione: “Dichiarazione di variazione dei presupposti contenuta nel quadro A del modello): ad esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuta successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva. E se uno dei coniugi ha sempre pagato il canone e l’altro la bolletta elettrica? Nessuno dei due dovrà compilare la dichiarazione: il canone sarà addebitato direttamente a chi è titolare dell’utenza elettrica.
Per le nuove utenze. Chi nel corso dell’anno attiverà una nuova utenza, senza tuttavia possedere alcun apparecchio tv, potrà inviare il modulo entro la fine del mese successivo a quello di avvio del nuovo contratto di fornitura energetica, e avrà effetto fino a fine 2016.
Non solo online: i tempi della raccomandata. Stando alle istruzioni delle entrate, la dichiarazione sostitutiva può essere inoltrata tramite raccomandata, con in allegato una copia di un documento di riconoscimento, in plico senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Chi la invia entro il 30 aprile è esonerato dal pagamento di tutto il canone 2016 (vale a dire 100 euro), mentre chi lo invia tra il primo maggio e il 30 giugno sarà esonerato solo per il secondo semestre 2016, ma per il primo dovrà versare la prima parte del canone (50 euro).
I tempi dell’invio telematico. Più tempo per chi trasmette il modello per via telematica tramite le piattaforme Fisconline ed Entratel. Per farlo occorre richiedere le credenziali di accesso all’Agenzia delle entrate, personalmente o dando la delega a intermediari. Anche in questo caso ci sono due scadenze. Se l’invio avviene tra il 4 aprile (la prima data utile per accedere al servizio online) e il 10 maggio non si è tenuti a pagare il canone; se si inoltra la documentazione tra l’11 maggio e il 30 giugno bisogna versare la quota di canone relativa alla prima metà dell’anno (gennaio-giugno, 50 euro), ma non quella riferita al secondo semestre.
I tempi a regime. Quelle appena descritte sono le scadenze relative al 2016. Che, essendo il primo anno, sono provvisori. A regime, ossia dal 2017 in poi, i termini per la presentazione del modulo saranno uguali per tutti: se fatta tra il 1 febbraio e il 30 giugno si ha l’esonero dal pagamento del secondo semestre; se effettuata nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero è per tutto l’anno successivo. Un esempio pratico: per non pagare il canone relativo al 2017, chi non ha apparecchi tv deve trasmettere l’autocertificazione tra il 1 luglio 2016 e il 31 gennaio 2017.