Il condono delle cartelle esattoriali si riduce: la cancellazione riguarderà i documenti fino a 5.000 euro relativi al periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro nel 2019. Il Consiglio dei ministri alla fine ha trovato l’accordo inserendo da un lato un tetto al reddito per poter accedere e dall’altro riducendo di 5 anni il periodo interessato che nelle ipotesi circolate prima del Cdm era dal 2000 al 2015. L’azzeramento delle cartelle è stato poi accompagnato da una ulteriore mini sanatoria relativa alla definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019, e dall’impegno a modificare le norme sulla riscossione. Fissata al 30 aprile la proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva annunciata dal Mef nelle settimane scorse.
A minimizzare sulla portata della misura varata è stato lo stesso premier in conferenza stampa dopo il Cdm: “Sì tratta -ha detto- di un condono che riguarda multe di oltre 10 anni fa. Abbiamo contenuto l’importo a 5.000 euro che corrispondono ad un netto di circa 2.500 euro considerando interessi e sanzioni varie”. L’azzeramento “permetterà all’amministrazione di perseguire la lotta all’evasione anche in modo più efficiente”. Insomma la norma “sarà limitata ad una platea, sotto un certo reddito e forse con minore disponibilità economica. Avrà impatti molto limitati”. “E’ chiaro -ha poi detto Draghi- che lo stato non ha funzionato. Perché quando uno stato permette un accumulo di milioni e milioni di cartelle che non si esigono bisogna cambiare qualcosa”. E nel provvedimento adottato “c’è una parte che prevede l’adozione di modifiche delle norme e dei meccanismi di riscossione. Ci vuole una piccola riforma dei meccanismi di riscossione, di controllo, di scarico delle cartelle perché il fatto di accedere a un condono oggi non avrebbe eliminato il problema. Tra un paio di anni avremmo avuto di nuovo milioni di cartelle che non si riesce ad esigere”.
La sanatoria riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del DL n. 119/2018, nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. La cancellazione riguarda anche le cartelle già interessate dalle precedenti rottamazioni e per le quali sono ancora in corso di pagamento le rate. Il nuovo colpo di spugna, più vantaggioso dei precedenti azzera tutto. Il mancato gettito è stimato 666 milioni di euro di cui 415 milioni di minori entrate e 215 milioni di rimborsi spese e diritti di notifica che sono a carico dell’erario.
Per quanto riguarda la ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e l’efficientamento del sistema della riscossione, viene stabilito che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto Sostegni, presenta al Parlamento una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi. Toccherà poi al Parlamento adottare le misure necessarie.
Quanto ai versamenti relativi ai debiti fiscali sospesi durate la pandemiail nuovo decreto differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. Viene anche differito il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Per i versamenti relativi al Saldo e stralcio e Rottamazione ter non coinvolti nell’azzeramento viene stabilito che le rate in scadenza nel 2020 devono essere integralmente versate entro il 31 luglio 2021, mentre quelle in scadenza nel 2021 devono essere integralmente versate entro il 30 novembre 2021. Per tali versamenti si applica la norma che prevede che l’effetto di inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni. Vengono infine prorogati di 2 anni i termini di decadenza e prescrizione riguardanti le entrate coinvolte nello stop all’invio delle cartelle.