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sabato 5 Ottobre 2024
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Cassazione: addizionale Ires dell’8,5% sulle banche non arbitraria e sostenuta da capacita’ contributiva e compensazioni 

 

L’addizionale Ires sulle banche dell’8,5% introdotta dal decreto legge 133 del 2013 si  inseriva in un contesto di interventi che hanno prodotto significativi effetti compensativi per gli stessi soggetti passivi, ed era sostenuta da uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva desunto dal legislatore, per il solo 2013, dall’appartenenza al mercato finanziario. E’ quanto rileva la Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 28211 del 06.10.2023, si è espressa sul tema.

In particolare il  legislatore aveva bilanciato gli interessi in gioco, venendo incontro ad un’esigenza dei settori finanziario, creditizio e assicurativo ed intervenendo sul regime delle svalutazioni e delle perdite deducibili, introducendo, per gli stessi soggetti, un’attenuazione dell’imposizione ordinaria Ires e Irap. Peraltro, sottolinea la Suprema Corte, in un contesto in cui la capacità contributiva presenta elementi di accentuata dinamicità, l’introduzione della sovraimposta censurata era servita a dare copertura finanziaria ad un’operazione redistributiva per alleggerire, in un periodo di difficile e critica congiuntura economica, il carico fiscale derivante dal pagamento della seconda rata Imu, il tutto (cfr., Cass., n. 16138/2023) al fine di un bilanciamento degli interessi operato dal legislatore con una prospettiva generale, “che non si traduce in un privilegio odioso verso talune categorie, bensì in una rivalutazione del riparto del carico fiscale, peraltro limitata nel tempo”.

Nello specifico, nel caso in esame, la società contribuente aveva presentato istanza di rimborso della maggiore Ires versata per l’anno d’imposta 2013 in applicazione dell’art. 2, co. 2, Dl. 133/2013.Formatosi il silenzio rifiuto la società lo aveva impugnato davanti al giudice tributario, lamentando l’illegittimità costituzionale della disciplina. Entrambi i gradi di giudizio si concludevano in senso favorevole all’Ufficio.

La società proponeva infine ricorso per Cassazione, deducendo, per quanto di interesse, la inadeguatezza della giustificazione addotta dal Governo a sostegno dell’introduzione dell’addizionale IRES all’8,5% a carico delle sole imprese bancarie e creditizie mediante la decretazione d’urgenza, e contestando il fatto che l’introduzione dell’addizionale non fosse giustificata dalla necessità di operare una redistribuzione della ricchezza in favore dei contribuenti meno abbienti, in un’ottica solidaristica, mediante l’abolizione della seconda rata IMU.

La società denunciava poi la disparità di trattamento impositivo determinata dall’addizionale Ires in oggetto, perché irragionevole e arbitraria oltre che comportante, a suo avviso, violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost.

Nel respingere il ricorso, la Corte di Cassazione ricorda di essersi già espressa sulla questione, osservando che “La Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 2019, ha affrontato la questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame, ritenendola infondata, e ciò con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, Cost. La Corte ha dunque escluso che con il prelievo di cui all’art. 2, d.l. n. 133/2013, straordinario e temporaneo, il legislatore abbia sconfinato nell’arbitrarietà ….”.

In particolare, la Corte ha poi affermato che “L’esigenza che il censurato art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 mira a soddisfare è difatti preordinata, come poc’anzi chiarito, al rispetto del principio di copertura finanziaria posto dall’art. 81, terzo comma, Cost. … unitamente alle disposizioni che, abolendo la seconda rata dell’IMU, hanno determinato minori entrate e nuove spese a carico del bilancio dello Stato: il legislatore, altrimenti, sarebbe venuto meno all’obbligo di indicare la relativa fonte di copertura…”.

La scelta adottata dal legislatore si poneva del resto il fine della eliminazione di un obbligo tributario posto a carico di una diffusa platea di contribuenti, il cui adempimento avrebbe acuito le difficoltà derivanti da una situazione di crisi economica a carattere sistemico. Peraltro, rileva ancora la Corte, con le disposizioni in tema, fra le altre, di svalutazioni e perdite su crediti era comunque stata alleviata l’entità della tassazione sugli stessi soggetti del mercato finanziario, dimostrando così il legislatore di venire incontro ad una puntuale esigenza del settore, anche in conseguenza della crisi economica.

In virtù di questi interventi – che contestualizzano, ridimensionandone l’impatto, l’intervento fiscale censurato – appariva quindi evidente come il legislatore non avesse travalicato, nella specie, il limite dell’arbitrarietà (cfr., Corte costituzionale, sentenza n. 288/2019).

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