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lunedì 10 Marzo 2025
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Cassazione, accertamento con indagini bancarie legittimo anche senza autorizzazione

La mancanza di autorizzazione in materia di indagini bancarie condotte dagli uffici del Fisco non comporta, in assenza di disposizioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, “salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso”. Lo ha stabilito la Cassazione chiamata a pronunciarsi su un ricorso dell’Agenzia delle entrate contro una sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio che aveva ritenuto necessaria la prova dell’esistenza dell’autorizzazione, senza dare rilievo alla circostanza che il contribuente non aveva fornito alcuna prova in merito al concreto pregiudizio che avrebbe subito dalla mancata allegazione. Il contenzioso aveva tratto origine da una verifica condotta a carico del contribuente relativamente all’anno d’imposta 2005, ai sensi dell’art. 32 comma 1, n.7, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, da cui erano emerse operazioni bancarie di versamento e prelievo da conti correnti intestati al contribuente e ritenuti dall’ufficio non giustificati. Era seguita la notifica dell’atto impositivo, impugnato dal contribuente sotto più profili. 

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva rigettato le doglianze del contribuente che aveva proposto ricorso alla Ctr. L’appello era stato invece accolto in quanto la Ctr ha ritenuto che la mancata esibizione e produzione tardiva dell’autorizzazione rilasciata dalla competente autorità, inficiasse la legittimità dell’accertamento e dell’atto impositivo, con conseguente nullità di quest’ultimo. Tesi ribaltata dalla Cassazione. La mancanza dell’autorizzazione ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, spiegano i giudici della Suprema corte, “non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal cod. proc. pen., dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita“. 

La giurisprudenza di legittimità -scrivono i giudici nella sentenza- ha anche chiarito che “non vi sia neppure obbligo di allegazione della autorizzazione. Si è infatti affermato che l’autorizzazione prescritta dall’art. 51, comma 2, n. 7, cit., ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente”.

In conclusione, ad avviso della cassazione, in materia di indagini bancarie la mancanza di autorizzazione, ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia delle movimentazioni dei conti correnti e di qualsiasi rapporto intrattenuto presso banche, operatori finanziari, non implica l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo previsioni specifiche e salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente; inoltre, esplicando una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra gli uffici, non richiede alcuna motivazione e la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso d’accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite”.

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