Il silenzio-assenso si applica a 360 gradi. Sia nei confronti di regioni ed enti locali, sia quando su un provvedimento debbano pronunciarsi autorità indipendenti o gestori di servizi pubblici o ancora organi politici. Dopo 30 giorni di inerzia, il silenzio sarà equiparato al concerto, assenso o nulla osta da acquisire. E la p.a. non avrà più potere di dissentire, impedendo l’adozione dell’atto attraverso lo strumento dell’autotutela.
Tuttavia, il silenzio-assenso non può essere la regola. Né nei rapporti tra p.a. e cittadino, né in quelli tra amministrazioni chiamate a esprimere il proprio nulla osta su un provvedimento. Soprattutto nei rapporti tra amministrazioni concertanti, il silenzio-assenso è un rimedio «patologico» ma necessario perché «nessuna p.a. può avere più il potere di bloccare un procedimento» non esprimendo la propria posizione su un atto specifico. In un articolato parere (n. 1640 del 13 luglio 2016) il Consiglio di stato si è espresso sulla portata applicativa della novità contenuta nella delega Madia (legge n.124/2015).
(Da Italia Oggi)
Consiglio di Stato: silenzio – assenso sempre applicabile nella Pa dopo 30 giorni
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