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mercoledì 30 Aprile 2025
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Come cambia il fisco nella legge di Bilancio 2022

. Le modifiche all’Irpef

Con la Legge di Bilancio 2022 si interviene sull’attuale sistema di scaglioni e aliquote IRPEF.

Scaglioni IRPEF 2021Aliquota IRPEF 2021Imposta dovuta
fino a 15.000 euro23 per cento23 per cento del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro27 per cento3.450,00 + 27 per cento sul reddito che supera i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro38 per cento6.960,00 + 38 per cento sul reddito che supera i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro41 per cento17.220,00 + 41 per cento sul reddito che supera i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro43 per cento25.420,00 + 43 per cento sul reddito che supera i 75.000,00 euro

Con le novità della Legge di Bilancio 2022, le aliquote IRPEF diventano quattro, e la modifica, quindi, interessa anche gli scaglioni.

Scaglioni IRPEF 2022Aliquota IRPEF 2022
fino a 15.000 euro23 per cento
da 15.001 fino a 28.000 euro25 per cento
da 28.001 fino a 50.000 euro35 per cento
oltre 50.00043 per cento

Cambia anche il sistema delle detrazioni da lavoro dipendente:

Reddito complessivo annuoDetrazione annua e modalità di calcolo
Fino a 15.000 euro1.880,00 euro – la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; per rapporti di lavoro a tempo determinato la detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro
Da 15.000,01 euro e fino a 28.000,00 euro1910 + 1190 x [(28.000-reddito)/(28.000-15.000)]
Da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro1910 x [(50.000-reddito)/(50.000-2800)]
Da 50.000,01euro 0,00

Un nuovo meccanismo per il vecchio bonus Renzi,

Il trattamento integrativo fino a 100 euro che integra l’ex Bonus Renzi, una detrazione fino a 80 euro in busta paga per i redditi fino a 40mila euro, verrà ancora percepito solo da coloro che hanno un reddito fino a 15mila euro, mentre dai 15mila ai 28mila euro può non spettare, oppure essere previsto in misura ridotta se le altre detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) superano l’imposta lorda dovuta.

Per quanto riguarda l’IRAP, invece, viene prevista l’esclusione delle persone fisiche dal 2022, con un ristoro per le Regioni attraverso un apposito fondo da istituire presso il MEF.

Proroga dei pagamenti delle cartelle esattoriali

Tra le varie correzioni che si stanno apportando in questa fase al testo della Legge di Bilancio 2022, alcune riguardano anche il tema delle cartelle esattoriali e della fiscalità nello specifico ambito dell’imprenditoria. 

Si parla quindi della possibilità di rinviare ulteriormente il termine per le cartelle esattoriali con una nuova sospensione della riscossione coattiva e una nuova rottamazione quater. In tal senso un emendamento al Ddl di bilancio all’esame al Senato prevede che il pagamento possa avvernire entro 180 giorni per gli atti notificati a partire dal 1° gennaio 2022.

Questo provvedimento interesserà solo una parte dei recapitati, con una dilazione temporale relativa al pagamento di quelle cartelle che sono state notificate fino al 31 marzo 2022, con un’estensione quindi di tre mesi.

  • Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14 e 15)

La norma interviene sulla governance dell’Agenzia Entrate-Riscossione, che viene posta in capo all’Agenzia delle Entrate e dispone regole sulla remunerazione dell’attività del riscossore nazionale, a decorrere dagli atti di riscossione emessi dal 2022, in una logica di superamento dell’aggio di riscossione, argomento oggetto della legge di delega fiscale.

Su questo punto in particolare, attraverso la sostituzione dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, si stabilisce che le spese per procedure esecutive e notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l’addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote: una quota – da determinarsi con successivo decreto – in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale o parziale da parte dell’ente impositore; un’ulteriore quota di partecipazione al costo del servizio, per un importo pari all’1 per cento delle somme riscosse.

  • Proroga super bonus e sisma bonus (art. 1, comma 28)

E’ prevista la proroga al 2023 (con il 110%) e fino al 2025 con una diminuzione della percentuale soggetta all’incentivo, vale a dire 70% per le spese sostenute nel 2024, 65% per quelle sostenute nel 2025.

Viene disposto che, per interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche si potrà fruire della maxidetrazione fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati effettuali lavori effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

In tutti gli altri casi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30 giugno 2022.

Inoltre, vengono ammesse nel superbonus le abitazioni servite dal teleriscaldamento e vengono allineate le scadenze dei lavori trainanti con quelle dei lavori trainati

Si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle detrazioni al 110% (Superbonus) per gli interventi edilizi effettuati nelle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

  • Ulteriori proroghe di detrazioni (art. 1, comma 37)

La norma in esame prevede la seguente serie di proroghe di detrazioni già previste dalla vigente normativa:

  1. Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, viene prorogata la detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un’aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
  2. Proroga  fino al 31 dicembre 2024 della detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
  3. Proroga delle detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.
  4. Proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, della detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

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