Sono un professionista e a causa della crisi non riesco a pagre le imposte. Ho letto che è possibile assolvere l’obbligo tributario mediante la cessione di opere d’arte. Vorrei sapere cosa prevede la normativa in proposito e come procedere.
Lettera fimata Giovanni da Roma
Pagare le imposte erariali mediante la cessione di opere d’arte o di altri beni culturali, sia mobili che immobili, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione è possibile. Le procedure tuttavia sono alquanto complesse. Spetta ad una commissione dei Beni culturali valutare se l’opera proposta per il pagamento delle imposte è di interesse dello Stato e stabilirne il valore. Inoltre l’avvio della procedura, i cui tempi non sono brevi, non interrompe i termini per il versamento ad eccezione delle imposte di successione.
Nel dettaglio la norma è contenuta nell’art. 28-bis del Dpr. 602/73 e dà la possibilità ai contribuenti di cedere allo Stato beni culturali, ivi comprese opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquant’anni, per effettuare il pagamento delle imposte, dirette, Irpef, Ires ed Ilor (oggi l’Irap sopravvenuta all’Ilor abrogata), ed eventuali sanzioni ed interessi. La disposizione non si applica però ai sostituti d’imposta. La stessa possibilità vale anche per il pagamento totale o parziale dell’Iva e delle altre entrate tributarie dello Stato, in virtù dell’estensione della disciplina contenuta nell’art. 28-bis citato da parte dell’art. 20 del D.lgs. 46/99. E’ opportuno tener conto che non è sufficiente la previsione di futuri obblighi di versamento, ma è necessario che sussista in concreto un debito d’imposta, che il debito sia cioè liquido, certo ed esigibile (ad esempio versamenti d’imposta a titolo d’acconto o di saldo da dichiarazione, oppure a seguito di adesione o conciliazione, iscrizioni a ruolo),ma la proposta di cessione del bene non sospende i termini ordinari di pagamento dell’imposta.
In base al citato art. 28 bis, la proposta di cessione con la descrizione del bene o dei beni culturali va presentata al Ministero per i beni e le attività culturali corredata dalla relativa documentazione. Il Ministero attesta l’esistenza dei requisiti previsti dalla normativa per l’acquisizione dei beni nel patrimonio dello Stato e dichiara l’interesse ad acquistarli. Le condizioni ed il valore della cessione vengono fissati, sentita preventivamente un’apposita commissione, con decreto interministeriale (Ministero per i beni e le attività culturali – Ministero dell’economia e delle finanze) emanato entro 6 mesi dalla proposta e notificato al richiedente. Il contribuente, a pena di decadenza, ha due mesi per notificare al Ministero la propria accettazione. La cessione di beni mobili avviene mediante consegna entro 30 giorni dall’accettazione, per i beni immobili il decreto interministeriale e l’accettazione del contribuente costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari.
Nel caso in cui, nelle more della procedura di cessione del bene alla Stato, il contribuente sia stato costretto a versare ugualmente le imposte (per non incorrere nella sanzione di tardivo versamento), ha diritto di chiedere il rimborso di quanto versato in più o può utilizzare tali pagamenti in compensazioni di successi versamenti d’imposta. Il contribuente, qualora nei 5 anni successivi alla cessione non abbia potuto utilizzare integralmente l’importo per il pagamento delle imposte, può chiedere il rimborso della differenza, senza diritto agli interessi. Il diritto di chiedere il rimborso dell’eventuale esubero riguardante debiti d’imposta sorti in capo ad un soggetto defunto compete agli eredi. In materia di imposta sulle successioni e relative imposte ipotecarie e catastali la possibilità di cedere beni culturali allo Stato viene espressamente riconosciuta agli eredi e legatari, in pagamento totale o parziale dell’imposte dovute, dalla disciplina contenuta nell’art. 39 del D.lgs. 346/90. La proposta di cessione dei beni offerti in pagamento deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e deve essere presentata al Ministero entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione. In questo caso la presentazione della proposta interrompe il termine.