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sabato 27 Luglio 2024
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Compensazione obbligatoria crediti e debiti fiscali nella dichiarazione 730 al vaglio del governo

Modifiche in vista, nella prossima legge di Bilancio, all’articolo 28 ter del Testo Unico della Riscossione. La misura in preparazione riguarda la compensazione tra i carichi della riscossione e i crediti d’imposta maturati anche in sede di dichiarazione 730 e erogati dal sostituto d’imposta. L’agenzia delle Entrate, prima di rilasciare l’atto di liquidazione al sostituto d’imposta, dovrà verificare con l’agente pubblico della riscossione se il contribuente titolare del credito fiscale ha pendenze per somme iscritte a ruolo.  In caso affermativo le Entrate lo segnalano alla Riscossione, che provvede alla successiva notifica al creditore/debitore di una comunicazione preventiva in cui si spiega che le somme da rimborsare saranno compensate con i debiti che risultano pendenti alla data della comunicazione e indicati nelle cartelle esattoriali notificate. Particolare importante: resterebbero esclusi dalla compensazione i debiti iscritti a ruolo per i quali il contribuente ha ottenuto dall’agenzia Entrate-Riscossione una sospensione o una rateizzazione dei pagamenti e i rimborsi di ruoli inferiori ai 100 euro.

Lo scopo della norma è evidente: tagliare le gambe all’evasione da riscossione e evitare di dover attivare procedure esecutive come i pignoramenti per recuperare il credito vantato dallo Stato o dagli enti locali, caricando l’addebito delle spese prodotte dalla procedura. Il contribuente potrà comunque replicare alla comunicazione preventiva inviata dall’agente della riscossione con le stesse modalità con cui già oggi si può ricorrere al giudice competente per le comunicazioni di fermo o di ipoteca. 

Per tutte le altre imposte erariali è già previsto un blocco dei versamenti a credito in presenza di un’iscrizione a ruolo superiore ai 1500 euro e finora la compensazione crediti – debiti maturati è solo volontaria.

Ogni anno, a partire dal primo di gennaio, sono utilizzabili in compensazione i crediti fiscali che scaturiscono dalle dichiarazioni relative all’anno di imposta precedente. Questo è possibile anche nel caso in cui le dichiarazioni vengano presentate successivamente all’utilizzo del credito che ne scaturisce. Classico caso è la possibilità di compensare fino a 5mila euro di Iva sin dal primo gennaio, questo anche se la dichiarazione dell’anno di imposta oggetto del credito può essere presentata soltanto a partire dal successivo primo febbraio.

Tuttavia sono le compensazioni “orizzontali, quelle cioè effettuate tra tributi diversi, a presentare le maggiori limitazioni. I vincoli maggiori riguardano la compensazione dei crediti, in relazione al visto di conformità da apporre, e all’obbligo dell’effettuazione della presentazione del modello F24 (in compensazione totale o parziale) che deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Infine è previsto il “blocco” delle compensazioni, che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo. Il blocco si attiva qualora il contribuente abbia a proprio carico ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, che può avvenire in denaro, oppure attraverso specifica compensazione con i crediti utilizzabili, attraverso presentazione di specifico modello F24. La compensazione indebita comporta una sanzione pari al 50% dell’importo.

La novità, se confermata dal Parlamento, è sicuramente di grande rilievo,  soprattutto se aprisse la strada dell’applicazione di un meccanismo coattivo anti-evasione semplice e efficace a tutti i modelli dichiarativi e per tutte le categorie di reddito. In questo caso a fare da apripista sarebbero dipendenti e pensionati, dove però si riscontra la più alta fedeltà fiscale e le iscrizioni a ruolo sono di ammontare più contenuto,  dovute in gran parte al mancato pagamento di una multa, ritardati versamenti o errori dichiarativi.  

Compensare automaticamente (cioè indipendentemente dalla volontà del soggetto privato) i debiti dell’Erario già validati e riconosciuti dall’Amministrazione fiscale con l’ammontare dei ruoli non pagati sarebbe cosa utile per lo Stato. L’operazione pare, tuttavia, abbastanza complessa perché presupporrebbe la certezza del credito e del debito che, nel caso dei crediti emergenti dalle dichiarazioni (730, Redditi) manca. Gli attuali artt. 28-ter e 28-quater del DPR n. 602/1973 presuppongono la volontà del debitore/creditore privato di effettuare la compensazione.

A sua volta l’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 impone la verifica delle posizioni debitorie quando le pubbliche amministrazioni devono effettuare un pagamento superiore a 5mila euro. Inoltre si deve ricordare la verifica della regolarità fiscale prevista dal codice dei contratti pubblici (art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016).

Va tenuto presente, ancora, l’art. 23 del d.lgs. n. 472 che prevede la sospensione del pagamento del credito fiscale quando viene emesso un accertamento tributario.

Esiste poi il fermo amministrativo (misura cautelare) previsto dell’art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923 n.2440 (Legge contabilità di Stato), che però non viene utilizzato in materia tributaria.

In conclusione se si vuole inibire la fruizione di crediti fiscali emergenti automaticamente dalle dichiarazioni si dovrebbe creare una sorta di lista nera per sospendere coloro che hanno cartelle non pagate. Sarebbe una proposta di buon senso che, tuttavia non ha molta probabilità di essere accolta nel contesto degli attuali equilibri politici.

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