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lunedì 10 Marzo 2025
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Condono, per l’Ue misura non necessaria e dannosa alla credibilità dell’Italia

L’Ue boccia l’ipotesi di un nuovo condono fiscale, ventilata da esponenti della maggioranza e del governo. Già la sanatoria varata nel 2002 era stata dichirata “incompatibile” con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia Ue per la parte relativa all’Iva.

Il dibattito su un nuovo condono fiscale “rischia di distogliere l’attenzione da priorità più urgenti per l’Italia in questa fase”. Il ricorso a misure non permanenti come un condono fiscale per raggiungere l’equilibrio di bilancio nel 2013 ”non favorisce la credibilità della strategia italiana di riduzione di deficit e debito”. A ricordarlo al nostro paese è la Commissione europea che non nasconde le perplessità nei confronti dell’ipotesi di ricorrere a un nuovo maxi condono fiscale per recuperarele risorse necessarie a finanziare il decreto per rilanciare lo sviluppo a cui sta lavorando l’esecutivo. Contro una nuova sanatoria fiscale oltre alle opposizioni si è espresso anche il ministro dell’Economia. Il “no” della Ue conferma quella che rappresenta una posizione critica a livello comunitario nei confronti delle sanatorie e comunque di interventi non strutturali sul versante dei conti pubblici. Già in passato la Corte di Giustizia europea (con la pronuncia 17 luglio 2008, C-132/06) aveva dichiarato incompatibile con il diritto comunitario le disposizioni sull’integrativa semplice e sul condono tombale del 2002 in materia di Iva. A questo principio si sono poi uniformate varie sentenze della Corte di Cassazione italiana, che ha rilevato come le conclusioni della Corte di Giustizia europea dovessero essere valide anche per forme di condono diverse dal tombale e dall’integrativa semplice.

Anche la definizione delle liti pendenti dell’articolo 16 della legge 289/2002, secondo la Cassazione, determina “una rinuncia dell’amministrazione finanziaria, attraverso una misura generale limitata nel tempo, all’accertamento, rimesso al giudice tributario, sulla pretesa fiscale e alla conseguente riscossione dell’imposta”.La Corte di Giustizia Ue ha qualificato dunque “la misura del condono come una rinuncia generale ed indiscriminata al potere di verifica e rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria”. Incompatibile con il diritto comunitario, in quanto nessun Paese dell’Unione europea può rinunciare in linea generale e astratta al suo potere di imposizione, secondo la Corte, è una pratica che provoca l’alterazione del principio di neutralità fiscale. C’è poi la questione della sempre più invocata lotta all’evasione: secondo la Corte di Giustizia, anche solo un’aspettativa dei condoni potrebbe far sì che i contribuenti non si attengano ai loro doveri fiscali.

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