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domenica 7 Luglio 2024
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Consiglio europeo concorda nuove procedure per ritenuta alla fonte e doppia imposizione

Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su procedure più sicure e più rapide per ottenere l’esenzione dalla doppia imposizione, il che contribuirà a stimolare gli investimenti transfrontalieri e a combattere gli abusi fiscali.

La cosiddetta iniziativa FASTER mira a rendere le procedure di ritenuta alla fonte nell’UE più sicure ed efficienti per gli investitori transfrontalieri, le autorità fiscali nazionali e gli intermediari finanziari, come le banche o le piattaforme di investimento.

Doppia imposizione

Attualmente, per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri, molti Stati membri applicano imposte sui dividendi (derivanti da partecipazioni e azioni) e sugli interessi (da obbligazioni) versati agli investitori residenti all’estero. Allo stesso tempo, sulle stesse entrate tali investitori devono pagare l’imposta sul reddito nel loro paese di residenza.

Sebbene i trattati tra Stati membri mirino a risolvere la questione della doppia imposizione, in realtà le procedure per chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte variano notevolmente da uno Stato membro all’altro, il che comporta procedure di esenzione o rimborso lunghe, costose e onerose, che possono anche essere vulnerabili alle frodi fiscali su larga scala.

L’iniziativa sulla ritenuta alla fonte renderà le procedure di esenzione fiscale più rapide, più semplici e, al tempo stesso, più sicure.

Certificato digitale di residenza fiscale

La direttiva introdurrà un certificato digitale di residenza fiscale dell’UE comune (eTRC) che gli investitori contribuenti potranno utilizzare per beneficiare delle procedure accelerate al fine di ottenere l’esenzione dalle ritenute alla fonte.

Gli Stati membri prevederanno un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) a una persona fisica o a un’entità ritenuta residente nella loro giurisdizione a fini fiscali.

Procedure accelerate

La direttiva consente agli Stati membri di disporre di due procedure accelerate che integrano la normale procedura di rimborso esistente per le ritenute alla fonte. Ciò renderà i processi di esenzione e rimborso più rapidi e maggiormente armonizzati in tutta l’UE.

Gli Stati membri dovranno utilizzare uno dei seguenti sistemi o entrambi:

Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri devono applicare le procedure accelerate se prevedono l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate in borsa.

Gli Stati membri avranno la possibilità di mantenere le loro procedure attuali, e non applicare il capo III della direttiva, se:

Il Consiglio ha inoltre introdotto nel testo altre circostanze in cui, al fine di effettuare ulteriori controlli per prevenire le frodi, gli Stati membri possono escludere dalle procedure accelerate, in tutto o in parte, le richieste di esenzione dalla ritenuta alla fonte.

Il Consiglio ha aggiunto al testo disposizioni riguardanti gli investimenti indiretti per i casi in cui l’investitore non investe in titoli direttamente, ma attraverso un organismo di investimento collettivo.

Tali disposizioni garantiscono che gli investitori legittimi, come taluni organismi di investimento collettivo, abbiano accesso alle procedure accelerate.

In base alle nuove norme, gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione per conto di un titolare registrato dovranno adempiere il dovere di diligenza per quanto riguarda l’ammissibilità del titolare registrato a beneficiare dell’esenzione fiscale.

Comunicazione standardizzata per gli intermediari finanziari

La direttiva stabilirà un obbligo di comunicazione standardizzato per gli intermediari finanziari (come le banche o le piattaforme di investimento), che faciliterà l’individuazione, da parte delle autorità fiscali nazionali, di possibili frodi o abusi fiscali.

Gli Stati membri istituiranno registri nazionali in cui gli intermediari finanziari di grandi dimensioni (e, facoltativamente, quelli più piccoli) dovranno registrarsi per essere certificati. Al fine di semplificare tale procedura di registrazione, il Consiglio ha convenuto di creare un portale europeo degli intermediari finanziari certificati.

Il portale fungerà da sito web centrale dedicato in cui saranno accessibili i registri nazionali.

Gli Stati membri manterranno la necessaria discrezionalità per quanto concerne la registrazione e la rimozione degli intermediari finanziari certificati in casi specifici e l’adozione di misure che li riguardano.

Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovranno comunicare le informazioni necessarie alle autorità fiscali competenti in modo che l’operazione possa essere tracciata.

Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere comunicazioni più ampie in relazione alle operazioni, al fine di individuare possibili casi di abuso o frode fiscale.

Il Consiglio ha aggiunto la possibilità di comunicazione indiretta oltre a quella di comunicazione diretta. Se la comunicazione è diretta, un intermediario finanziario certificato deve riferire direttamente all’autorità competente dello Stato membro della fonte. Se la comunicazione è indiretta, le informazioni devono essere fornite da ciascun intermediario finanziario certificato lungo la catena di pagamento dei titoli.

Il Consiglio ha convenuto che gli Stati membri siano tenuti a irrogare sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva.

Contesto e prossime tappe

La Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva FASTER il 19 giugno 2023.

La proposta è soggetta a una procedura legislativa speciale, in cui il Consiglio agisce come legislatore unico. In seno al Consiglio è richiesta l’unanimità. Il Parlamento europeo, consultato, ha espresso il suo parere il 28 febbraio 2024. Tuttavia, a causa delle modifiche apportate dal Consiglio alla direttiva durante i negoziati, il Parlamento europeo sarà consultato nuovamente sul testo concordato.

Il testo concordato sarà sottoposto a una messa a punto giuridico-linguistica e la direttiva dovrà quindi essere adottata formalmente dal Consiglio prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.

Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2028, ma le norme nazionali dovranno diventare applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2030.

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