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lunedì 10 Marzo 2025
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Contribuenti minimi, col nuovo regime imposta sostitutiva triplicata

Per le nuove attività imponibile abbattuto di un terzo per i primi 3 anni. Rispetto alla vecchia normativa viene eliminato il vincolo dell’età e sale da 15.000 a 20.000 euro il tetto per l’acquisto di beni strumentali.

Col nuovo anno prende il via il nuovo regime dei minimi. Dal primo gennaio la misura, inserita nella legge di stabilità 2015, è entrata ufficialmente in vigore, non senza polemiche. L’efficacia del meccanismo, infatti, resta ancora un’incognita: i vantaggi, tra cui l’esonero del versamento Iva e le agevolazioni per le nuove attività produttive, sono fortemente attenuate dall’imposta sostitutiva, triplicata rispetto al precedente regime: si passa dal 5% al 15%. Autonomi, imprese e professionisti possono scegliere se aderire al nuovo quadro di agevolazioni o continuare col vecchio forfait fino alla scadenza o al compimento dei 35 anni. Intanto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove piccole imprese o attività professionali possono accedere al regime dei minimi da subito, al momento della richiesta dell’apertura della Partita Iva. In attesa dei modelli aggiornati, è sufficiente barrare sulla dichiarazione di inizio attività la casella del vecchio regime dei minimi, alla voce “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.

 

Cosa cambia. Al posto di Irpef, Irap e addizionali comunali e regionali, viene introdotta un’imposta unica ad aliquota fissa del 15%, da applicare sul reddito imponibile che verrà calcolato sulla base di ricavi e tipo di attività. Il nuovo forfait esonera dal versamento dell’Iva ed elimina alcuni adempimenti, tra cui l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Il nuovo meccanismo esclude sia gli studi di settore che le comunicazioni per lo spesometro e, altra novità, ricavi e compensi non sono più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il tetto per acquistare beni strumentali passa da 15 a 20mila euro, mentre per quanto riguarda le spese ammissibili per il personale, viene introdotto un massimale di 5mila euro. Inoltre, le nuove attività produttive potranno accedere ad una specifica agevolazione, che abbatte il reddito imponibile di un terzo per i primi tre anni. Dal lato della contribuzione, sono previsti sgravi solo per imprenditori e artigiani, che potranno farne richiesta inviando una comunicazione telematica all’Inps.

Requisiti di accesso. Rispetto al precedente regime, col nuovo forfait viene meno il vincolo di età: possono accedervi tutti gli autonomi con redditi compresi fra i 15 e i 40mila euro, senza più limiti di durata. L’adesione è subordinata a un limite di ricavi, variabile a seconda  del tipo di attività: 40mila euro per i servizi di ristorazione, alloggio e commercio; 35mila per le aziende alimentari; 30mila per il commercio ambulante alimentare e 20mila per gli altri ambulanti; 15mila per attività edilizie e immobiliari, intermediari del commercio e liberi professionisti. Per ciascuna di queste attività è previsto uno specifico coefficiente di redditività, compreso in una forbice che va dal 40% all’86%. Ad esempio, ad un autonomo che opera nel settore immobiliare e con un reddito di 15mila euro, si applica un coefficiente dell’86% da cui si ricava l’imponibile (12.900 euro) che verrà tassato con l’aliquota fissa del 15% (1.935 euro). Chi perde i requisiti per restare nel regime agevolato, ne fuoriesce a partire dall’anno successivo.

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