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lunedì 28 Aprile 2025
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Cooperazione tra autorità fiscali nazionali: Consiglio Ue accende i fari su cripto-attività e soggetti privati più facoltosi

Il Consiglio dell’Ue ha raggiunto un accordo riguardo alle modifiche da apportare alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Le modifiche riguardano principalmente la comunicazione e lo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in cripto-attività e di informazioni sui ruling fiscali preventivi per i soggetti privati più facoltosi (ad alto patrimonio netto). L’obiettivo è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando l’ambito di applicazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione e la cooperazione amministrativa generale delle amministrazioni. “Oggi rafforziamo le norme in materia di cooperazione amministrativa e colmiamo le lacune che sono state sfruttate in precedenza per evitare la tassazione del reddito. Ciò riduce il rischio che le cripto-attività siano utilizzate come porto sicuro per l’elusione fiscale e la frode fiscale. L’accordo è un ulteriore esempio del ruolo leader dell’UE nell’attuazione delle norme globali” ha dichiarato Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze svedese.

Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze della Svezia

Saranno contemplate nuove categorie di attività e di reddito, come le cripto-attività. Le autorità fiscali scambieranno in maniera automatica e obbligatoria le informazioni che dovranno essere fornite dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. Finora la natura decentrata delle cripto-attività ha reso difficile per le amministrazioni fiscali degli Stati membri garantire il rispetto degli obblighi fiscali. L’intrinseca natura transfrontaliera delle cripto-attività richiede una forte cooperazione amministrativa internazionale per garantire una riscossione efficace delle imposte.

La direttiva riguarda un’ampia gamma di cripto-attività e si basa sulle definizioni contenute nel regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) adottato oggi dal Consiglio. Nell’ambito di applicazione sono incluse anche le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (NFT).

Contesto

Il 27 novembre 2020 il Consiglio ha approvato conclusioni su un’imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell’UE e oltre. Il Consiglio ha riconosciuto che il rapido sviluppo e il crescente utilizzo a livello mondiale di mezzi di pagamento e di investimento alternativi, come ad esempio le cripto-attività e la moneta elettronica, possono compromettere i progressi compiuti in materia di trasparenza fiscale negli ultimi anni e comportare notevoli rischi di frode, evasione ed elusione fiscali; e che è importante discutere a livello tecnico dei modi per aggiornare le norme sulla cooperazione amministrativa all’interno dell’UE e a livello mondiale al fine di affrontare tali rischi potenziali.

Il 7 dicembre 2021 il Consiglio ha affermato, nella sua relazione al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, che prevedeva che nel 2022 la Commissione presentasse una proposta legislativa sull’ulteriore revisione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC), concernente lo scambio di informazioni sulle cripto-attività e i ruling fiscali per i soggetti privati facoltosi.

L’8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC 8). Gli obiettivi fondamentali di tale proposta legislativa sono i seguenti:

  • estendere l’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni conformemente alla DAC alle informazioni che dovranno essere comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività sulle operazioni (trasferimento o scambio) di cripto-attività e moneta elettronica. Estendere la cooperazione amministrativa a questo nuovo settore mira ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia. Le disposizioni della DAC 8 sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, i requisiti di comunicazione e altre norme applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione rifletteranno il quadro di comunicazione relativo alle cripto-attività (“CARF”) e una serie di modifiche allo standard comune di comunicazione di informazioni (“CRS”), elaborate dall’OCSE nell’ambito del mandato del G20. Il G20 ha approvato il CARF e le modifiche al CRS, che considera entrambi parte integrante delle norme globali per lo scambio automatico di informazioni
  • estendere l’ambito di applicazione delle norme attuali sullo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti includendo disposizioni sullo scambio di ruling preventivi transfrontalieri concernenti gli individui ad alto patrimonio netto, nonché disposizioni sullo scambio automatico di informazioni in materia di dividendi su conti non di custodia e proventi analoghi, al fine di ridurre i rischi di evasione, elusione e frode fiscali, in quanto le attuali disposizioni della DAC non contemplano questo tipo di reddito
  • modificare una serie di altre disposizioni vigenti della DAC. In particolare, la proposta mira a migliorare le norme in materia di comunicazione del numero di identificazione fiscale (NIF), al fine di agevolare il compito delle autorità fiscali di individuare i contribuenti pertinenti e valutare correttamente le relative imposte, e a modificare le disposizioni della DAC sulle sanzioni che gli Stati membri devono applicare alle persone in caso di mancato rispetto della legislazione nazionale in materia di obblighi di comunicazione adottata a norma della stessa DAC

Gli esperti degli Stati membri hanno successivamente analizzato la proposta. La presidenza del Consiglio ha dato priorità ai lavori su tale proposta con l’obiettivo di raggiungere un accordo in sede di Consiglio ECOFIN nella sessione di maggio.

Tale direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, bensì alla procedura di consultazione, vale a dire che il Parlamento europeo può presentare le proprie opinioni, ma non ha il potere legislativo di apportare modifiche alla proposta. L’esito finale di questo processo legislativo è stato deciso, all’unanimità, dagli Stati membri.

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