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martedì 29 Aprile 2025
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Corte Conti, da condono spinta ulteriore a sottrarsi al pagamento spontaneo

Dal condono delle cartelle esattoriali contenuto nel decreto Sostegni arriva una “spinta ulteriore a sottrarsi al pagamento spontaneo delle tasse”.  E’ netta la bocciatura della Corte dei Conti dell’ennesimo condono varato dal governo Draghi. La Corte, nella memoria depositata nelle commissioni riunite Bilancio e Programmazione del Senato, ricorda che si tratta del  “terzo annullamento unilaterale di cartelle adottato nell’ultimo ventennio, a conferma di una sostanziale impotenza dello stato a riscuotere i propri crediti, specie se di entità contenuta. Quale effetto producano tali annullamenti sui cittadini è di tutta evidenza: disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri”. Insomma: un incentivo a non pagare in futuro, nella speranza di nuovi condoni, anche per chi invece di solito salda le cartelle puntualmente.

La disposizione, ad avviso della Corte, “dà adito a perplessità sul piano della coerenza con le finalità complessive del provvedimento, risolvendosi in un beneficio erogato a un vastissimo numero di soggetti, molti dei quali presumibilmente non colpiti sul piano economico dalla crisi”. La “difficoltà nel rintracciare un convincente collegamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell’articolo 4 con le misure di “sostegno” recate dal decreto legge -sottolineano i magistrati contabili- induce a ritenere che tali disposizioni si possano riconnettere a esigenze di sistemazione interna dei procedimenti devoluti all’Agente nazionale della riscossione, allo scopo di superare errori, omissioni e ritardi che potrebbero avere rilievo sul piano dei rapporti giuridici che lo legano agli enti impositori ai fini del discarico delle quote”. 

I magistrati contabili criticano poi la mancanza di una riforma della riscossione. “Quale che sia la effettiva motivazione della cancellazione, appare evidente come la sua adozione dovrebbe necessariamente comportare una profonda revisione del modello organizzativo e procedimentale finora adottato per la riscossione coattiva dei crediti pubblici. Tema -sottolinea la Corte- non affrontato nel provvedimento che, al comma 10, prevede, invece, che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (23 maggio 2021), è tenuto a presentare al Parlamento “per le conseguenti deliberazioni una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi”. Questa previsione potrebbe prefigurare l’obiettivo di pervenire, per l’attività futura, a un sistema di discarico automatico delle quote non riscosse dopo il decorso di un determinato periodo dalla loro presa in carico, nonché alla gestione dei carichi affidati sulla base di criteri selettivi stante l’inadeguatezza delle strutture di Agenzia entrate-Riscossione a gestire l’ingente massa di posizioni ancora in carico dopo la cancellazione delle quote fino a 5.000 euro o sopravvenute”.

Una prospettiva, ad avviso della Corte, “che rischia di mettere in crisi il sistema di gestione dei tributi basato, come è noto, sull’adempimento spontaneo e nel quale la riscossione coattiva delle somme ancora dovute costituisce complemento imprescindibile. Se l’adozione di criteri selettivi, infatti, può considerarsi fisiologica per individuare le posizioni da sottoporre a controllo (sostanziale), non può ritenersi compatibile con il corretto funzionamento del sistema che gli esiti dei controlli automatici e dei controlli sostanziali delle posizioni fiscali non vengano poi, in parte, concretamente portati ad esecuzione ai fini della riscossione”Perciò, è il ragionamento dei magistrati contabili, “si impone un’ampia e organica riflessione sul futuro sistema della riscossione che sappia individuare soluzioni idonee a potenziare l’efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l’interesse erariale. Non può, infine, essere trascurato che l’annullamento automatico dei ruoli ha implicazioni anche per i bilanci delle amministrazioni territoriali sui quali possono determinarsi conseguenze negative senza la previsione di meccanismi compensativi. Si prevede, invece, che l’eventuale incremento del disavanzo dovuto al riaccertamento dei residui possa essere ripianato in quote costanti in un decennio e si rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per le modalità e le date dell’annullamento dei debiti per l’eliminazione dalle scritture contabili degli enti creditori. Al riguardo va osservato come, data l’imminenza della chiusura delle operazioni annuali di riaccertamento ordinario dei residui, appaia problematico che queste Amministrazioni possano tener conto della norma per il 2020”. Un chiaro avvertimento al governo che nei prossimi due mesi deve prendere decisioni su questo fronte e scegliere tra un condono permanente e un vero efficientamento.

La Corte infine esprime dubbi e perplessità anche sugli “ulteriori slittamenti nei tempi di pagamento di debiti fiscali“: scelte che, “pur giustificate dalla crisi socio-economica, possono incidere in modo significativo sulla futura azione di riscossione dei crediti pubblici ritardando attività operative fortemente condizionate dal requisito della tempestività”.

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