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martedì 29 Aprile 2025
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Corte Conti, discarico automatico e a tempo delle cartelle ‘eventualità da scongiurare’

L’obiettivo di realizzare, sia per i carichi ancora in essere sia per quelli futuri, un sistema di discarico automatico delle cartelle non riscosse dopo un determinato periodo di tempo “è una eventualità da scongiurare”. A lanciare l’allarme è la Corte dei Conti, che nel suo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, invita a non prendere scorciatoie dannose e controproducenti, per evitare che si continui a creare e perpetuare l’enorme montagna di arretrati a carico della riscossione. “La riscossione dei crediti pubblici non spontaneamente pagati dai debitori presenta da tempo gravissime difficoltà – si legge nel Rapporto della massima
magistratura contabile – difficoltà alle quali i ripetuti interventi di revisione organizzativa e procedurale non hanno certamente posto rimedio”. Come si evince dai dati riportatati, a distanza di un ventennio dall’iscrizione a ruolo la percentuale delle riscossioni è inferiore al 30 per cento del carico netto. Dopo dieci anni dall’iscrizione le riscossioni non raggiungono il 15 per cento. Totale del carico netto dal 2000 al 2020 1.068.802,8 milioni di euro di cui riscossi 139.537,1 pari al 13,1%
(Fonte Agenzia delle entrate – Riscossione).

Le disposizioni contenute nei commi da 4 a 11 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, costituiscono la più recente conferma del sostanziale fallimento del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici adottato nel nostro Paese, proseguono i magistrati della Corte dei Conti. Con il comma 4 è stato previsto, infatti, l’annullamento d’ufficio dei “singoli carichi” di importo residuo fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2010, sia pure limitatamente alle persone fisiche e agli altri soggetti con reddito imponibile nel 2019 fino a 30 mila euro. La misura costituisce il terzo annullamento di massa delle iscrizioni a ruolo non
riscosse, dopo quello disposto dall’art. 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, che ha previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro relativi a singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e quello, ancora precedente, previsto dall’art. 1 della legge n. 228 del 2012, con il quale è stato stabilito l’annullamento automatico dei crediti fino a duemila euro iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 (comma 527) e, per la generalità dei ruoli resi esecutivi alla stessa data, l’abbandono delle attività di competenza dell’Agente della riscossione con disapplicazione delle disposizioni concernenti il discarico per inesigibilità previste dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 528).

La formulazione adottata nell’art. 4 del d.l. 119/2018 e ripetuta nell’art. 4 del d.l. 41 del 2021, con il riferimento alle singole partite, comporta la cancellazione sia di molte partite facenti capo al medesimo debitore di importo unitario inferiore alla soglia stabilita, ma di importo complessivo ben superiore, sia di situazioni nelle quali le partite inferiori alla soglia concorrono con partite di importo unitario ben superiore per le quali l’azione di riscossione resta dovuta. Inoltre, la formulazione dell’art. 4 del d.l. n. 41 comporta poco comprensibilmente la rinuncia alla riscossione anche di posizioni attualmente interessate da rateazioni per “rottamazione” e “saldo e stralcio”, finendo per accordare un beneficio a un vastissimo numero di soggetti, molti dei quali non colpiti sul piano economico dalla crisi. La difficoltà nel rintracciare un convincente collegamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e seguenti dell’articolo 4 con le misure di “sostegno” recate dal decreto-legge, fa ritenere che tali disposizioni si possano riconnettere a esigenze di sistemazione interna dei procedimenti devoluti all’Agente nazionale della riscossione, allo scopo di superare errori, omissioni e ritardi che potrebbero avere rilievo sul piano dei rapporti giuridici che lo legano agli enti impositori ai fini del discarico delle quote. “Quale che sia la effettiva motivazione della cancellazione – conclude la Corte – appare evidente come la sua adozione dovrebbe necessariamente comportare una profonda revisione del modello organizzativo e procedimentale finora adottato per la riscossione coattiva dei crediti pubblici”.

“Al contrario – si prosegue – al comma 10 dell’art. 4 si è stabilito che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (23 maggio 2021), sia tenuto a presentare al Parlamento “per le conseguenti deliberazioni una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi”. Questa previsione lascia trasparire l’obiettivo di realizzare, sia per i carichi ancora in essere, sia per
quelli futuri, un sistema di discarico automatico delle quote non riscosse dopo il decorso di un determinato periodo dalla loro presa in carico, nonché una metodologia di gestione dei carichi affidati basata su criteri selettivi. È questa una eventualità da scongiurare, che altererebbe radicalmente il sistema di gestione dei tributi fondato, come è noto, sull’adempimento spontaneo e nel quale
la riscossione coattiva delle somme ancora dovute costituisce complemento imprescindibile”. “Se l’adozione di criteri selettivi, infatti conclude il Rapporto – può considerarsi fisiologica per individuare le posizioni da sottoporre a controllo (sostanziale), non appare compatibile con il corretto funzionamento del sistema che gli esiti dei controlli automatici e dei controlli sostanziali delle posizioni fiscali non comportino poi concrete ed efficaci azioni per la loro riscossione, quale che sia l’importo degli stessi. Si impone, dunque, un’ampia e organica revisione dell’intero sistema della riscossione per individuare soluzioni idonee a potenziare l’efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l’interesse dello Stato”.

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