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sabato 27 Luglio 2024
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Dalla rottamazione quater un regalo insperato (?) a chi froda il fisco

Se il condono di per sé è uno scandalo, con cui molta parte della classe politica italiana ha coltivato e continua a coltivare il consenso elettorale, ancora più scandalose sono le nefandezze nascoste tra le riga del condono c.d. “rottamazione-quater”.

La rottamazione quater nasconde un condono tombale gratuito per le sanzioni iscritte a ruolo relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, atteso che l’adesione alla sanatoria comporta il pagamento delle imposte accertate ma estingue le sanzioni e nel caso di specie non sussistendo un’imposta da pagare nulla è dovuto.

La fattispecie sanzionatoria – Il legislatore, in caso di accertamento di operazioni inesistenti, prevede che non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i falsi ricavi direttamente afferenti ai costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. Ciò nel presupposto che essendo ricavi mai conseguiti non sono espressione di capacità contributiva.

Allo scopo di colpire il comportamento di chi partecipa a tali gravissimi fenomeni di frode fiscale, prevede però, a carico dell’autore della violazione (nel caso di rapporti fiscali facenti capo a società di capitali a carico della persona giuridica) una specifica sanzione pecuniaria che va dal 25 al 50 per cento delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi e collegati ai falsi ricavi.

L’esempio concreto- Nell’ambito di una complessa operazione di frode fiscale (frode carosello) la società Alfa nel 2016 ha utilizzato fatture d’acquisto per € 4.000.000,00 relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, a cui sono correlati ricavi fittizi.

l’Ufficio in sede di accertamento1 emette uno specifico atto di contestazione con il quale irroga a carico della società Alfa la sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 pari al 25% dei componenti negativi fittizi di € 4.000.000,00, a fronte dei quali viene riconosciuta la non imponibilità per pari importo dei componenti positivi direttamente afferenti alla frode fiscale ai sensi dell’art. 8, comma 2, l. 16/2012.

La società impugna innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento, con la quale ADER ha iscritto a ruolo la sanzione irrogata per mancata impugnazione dell’atto di contestazione, adducendo la mancata notifica dell’atto di contestazione.

I giudici di primo grado danno torto alla società Alfa ritenendo regolare la notifica. La società ritiene conveniente proseguire il contenzioso per prendere tempo e propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado.

A questo punto il nostro contribuente in base alle recenti misure di condono (l.197/22) potrebbe valutare di aderire alla sanatoria sulle liti pendenti di cui all’art. 1, commi 186 e succ, l. 197/22, pagando il 40% della sanzione irrogata con un risparmio di € 600.000,00.

Ma a ben guardare, nel ricco menù delle sanatorie offerte dal Governo Meloni, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con circ. 6/232, trattandosi di una sanzione tributaria iscritta a ruolo, sembra esserci una soluzione molto più conveniente.

Difatti in base allo stesso art. 1, commi da 231 a 252 L. 197/22 (c.d. Rottamazione –quater L. 197/22) la società può chiudere la sua pendenza col fisco aderendo alla Rottamazione –quater senza pagare la sanzione, atteso che l’adesione alla sanatoria delle cartelle esattoriali comporta il pagamento delle sole imposte dovute ed estingue le sanzioni.

Non sussistendo nel nostro caso un’imposta da pagare, con la semplice adesione al condono nulla è dovuto o quasi nulla; restano da pagare solo qualche centinaio di euro per le spese relative alle eventuali procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Non c’è che dire un bel regalo agli evasori.

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