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sabato 27 Luglio 2024
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Definizione agevolata delle controversie tributarie: c’è tempo fino al 31 maggio

 

Di Pasquale Fabbrocini

Si tratta della possibilità per i contribuenti di definire le liti con l’Agenzia delle Entrate pagando importi ridotti, commisurati al valore della lite, ossia, commisurati al solo ammontare dei tributi, al netto di interessi di mora e sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Più precisamente, l’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie “in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”, nelle quali “il ricorso in primo grado è stato notificato all’Agenzia delle Entrate entro la data di entrata in vigore” del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018. Possono facoltativamente avvalersi della medesima definizione agevolata anche gli enti territoriali (regioni, province e comuni), i quali si sono avvalsi di tale possibilità entro il 31 marzo 2019. Sono, invece, escluse dalla definizione agevolata le liti riguardanti le cartelle di pagamento emesse dall’Agente per la riscossione, ossia, da Agenzia Entrate – Riscossione ad eccezione delle ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate, quale Ente impositore, sia stata anch’essa destinataria del ricorso o, successivamente, sia intervenuta volontariamente o sia stata chiamata in giudizio.

Coloro che aderiscono, oltre a risparmiare sanzioni ed interessi di mora, possono definire la lite pagando le imposte in misura ridotta rispetto a quanto indicato nell’atto dell’Agenzia delle Entrate, secondo le graduazioni di seguito indicate:

con il pagamento di una somma pari al valore della controversia, ossia, pagando per intero le sole imposte, qualora, alla data del 24 ottobre 2018, il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell’ultima o unica sentenza depositata e non ancora definitiva alla medesima data;

con il pagamento del novanta per cento del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado, ossia, davanti alla Commissione tributaria provinciale, per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018 mediante il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione nel merito della lite;

con il pagamento del 40% del valore della lite se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale depositata entro il 24 ottobre 2018 e non ancora divenuta definitiva;

con il pagamento del 15% del valore della lite se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente dopo la sentenza della Commissione tributaria regionale depositata entro il 24 ottobre 2018 e non divenuta ancora definitiva;

con il pagamento del cinque per cento del valore della controversia, nel caso in cui la stessa sia pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l’Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Un diverso trattamento è riservato alle controversie inerenti esclusivamente:

le sanzioni non collegate al tributo, che possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica sentenza, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e del quaranta per cento negli altri casi;

alle sanzioni collegate al tributo, per la cui definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse da quelle previste dalla stessa norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.

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