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sabato 27 Luglio 2024
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Direttiva Ue: definizioni comuni per reati più gravi a danno del bilancio dell’Unione

Il 25 aprile scorso il Consiglio europeo ha adottato la direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell’Ue (direttiva PIF) che consentirà di perseguire e sanzionare più efficacemente i reati contro le finanze europee e facilitare il recupero dei fondi comunitari indebitamente utilizzati. La direttiva costituirà inoltre una parte importante del diritto che dovrà essere applicato dalla futura Procura europea (EPPO) la cui creazione richiede una cooperazione rafforzata attuata da un determinato numero di Stati membri.
La direttiva prevede definizioni comuni per una serie di reati a danno del bilancio dell’UE, tra cui i casi di frode e altri reati connessi come la corruzione attiva e passiva, l’appropriazione indebita di fondi, il riciclaggio di denaro, ecc. Nell’ambito di applicazione della direttiva rientreranno anche i casi gravi di frode Iva transfrontaliera, ove sia superata la soglia di 10 milioni di euro. Il testo introduce infine norme minime sui termini di prescrizione entro cui devono essere svolte le indagini e avviate le azioni giudiziarie, nonché sulle sanzioni, incluse le pene detentive per i casi più gravi.
La nozione di reati gravi contro il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto Iva istituito dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio fa riferimento alle forme più gravi di frode dell’Iva, in particolare la frode carosello, la frode dell’Iva dell’operatore inadempiente e la frode dell’Iva commessa nell’ambito di un’organizzazione criminale, che creano serie minacce per il sistema comune dell’imposta e, di conseguenza, per il bilancio dell’Unione. I reati contro il sistema comune dell’Iva dovrebbero essere considerati gravi qualora siano connessi al territorio di due o più Stati membri, derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell’Iva e il danno complessivo causato dai reati sia almeno pari a 10 milioni di euro. Il danno complessivo si riferisce al danno stimato che derivi dall’intero sistema fraudolento, sia per gli interessi finanziari degli Stati membri interessati sia per l’Unione, escludendo interessi e sanzioni.
Le sanzioni per le persone fisiche dovrebbero prevedere, in alcuni casi, una pena massima di almeno quattro anni di reclusione. Tra questi casi dovrebbero essere ricompresi almeno quelli in cui siano stati arrecati danni o ottenuti vantaggi considerevoli, presumendo considerevoli i danni o i vantaggi per un valore superiore a 100mila euro.

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