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lunedì 10 Marzo 2025
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Elusione, su abuso diritto meglio non intervenire, ottimo lavoro Cassazione

I giudici comunitari e la Cassazione hanno precisato con puntualità la materia. Ogni intervento rischia di indebolire l’efficacia del lavoro fatto dalla giurisprudenza.

di Giuseppe Farina

Eventuali interventi legislativi, anche se motivati con l’intento di definire meglio le fattispecie dell’abuso del diritto, potrebbero avere l’effetto di peggiorare la situazione. Perciò a meno che non si miri a disattivare gli strumenti definiti dalla giurisprudenza ogni intervento è superfluo. Da una rassegna delle sentenza della suprema corte emerge infatti con chiarezza quando un comportamento elusivo può essere sanzionato come evasione dall’amministrazione finanziaria. L’elusione fiscale assume rilevanza giuridica, in quanto si risolve nella evasione di un’imposta. Essa si compie mediante un abuso del diritto. Vale a dire per mezzo dell’uso distorto (abuso, appunto) di strumenti messi a disposizione dall’ordinamento giuridico.

Secondo formule utilizzate in alcune leggi, l’elusione può essere individuata in attività che, di per sé, sono prive di valide ragioni economiche. Il sintomo (presunzione, in termini giuridici) o la prova dell’ elusione si trovano nel fatto che le attività poste in essere non corrispondono, se viste di per sé, in un sicuro ed indiscutibile interesse economico di chi le compie. Per esempio: una serie di contratti di compravendita fra soggetti che non svolgono attività commerciali o fra società collegate ed a prezzi che palesemente non corrispondono a quelli correnti di mercato; oppure la costituzione di pegno di azioni o di usufrutto di esse, senza che vi sia una sottostante causa di garanzia o di trasferimento di poteri; o il collocamento di sedi di società in paesi a cosiddetta fiscalità privilegiata, dove far confluire dividendi di società collegate, senza nessuna seria ragione economica per stabilire ivi la sede di un’ attività industriale o di commercio o di necessaria intermediazione.

Quanto all’accertamento dell’elusione, se portato dinanzi ai giudici, esso esige che, chi la afferma, ne dia la prova o, in termini più concreti, esponga le ragioni che, per essere serie e di comune percepibilità (il codice civile le definisce “gravi precise e concordanti” art. 2729), consentono di risalire da un fatto noto (l’antieconomicità o l’irrazionalità delle operazioni eseguite) ad un fatto ignorato (l’ evasione fiscale che ne è derivata). Dalla parte opposta, si può avversare la tesi col dare la prova che le attività compiute sono state tutte reali, necessarie, e rispondenti a ragioni economicamente fondate. (Vai alla rassegna delle sentenze della Cassazione)

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