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martedì 29 Aprile 2025
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Enti locali, sanatoria ruoli fino a 2.000 euro mette a rischio bilanci

Beneficiario della norma Equitalia e gli altri agenti della riscossione che potranno chiedere il rimborso delle eventuali spese esecutive anche se non hanno prodotto risultati. I comuni invece dovranno fronteggiare il buco di bilancio causato dall’annullamento dei ruoli e dagli oneri aggiuntivi.

Una nuova tegola sta per abbattersi sui bilanci dei comuni. Dal primo luglio è, infatti, operativa la norma che prevede l’annullamento automatico dei ruoli fino a 2.000 euro affidati agli agenti della riscossione fino al 1999. In pratica gli Enti locali dovranno far fronte ai crediti annullati, che ancorchè datati e di difficile incasso, figurano come residui attivi nei bilanci. Non solo. I comuni dovranno anche versare a Equitalia e agli altri agenti della riscossione i costi sostenuti per le procedure esecutive attuate per il recupero dei crediti che vanno dalle spese delle raccomandate agli specifici oneri connessi alle procedure messe in atto per riscuotere il credito. Somme che l’agente della riscossione può comodamente compensare con le somme da riversare all’ente relative a ruoli riscossi.

A far emergere nuovamente il problema delle iscrizioni a ruolo di importo fino a 2.000 euro, che erano state affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 1999 una recente circolare della Ragioneria generale dello Stato (n. 29 del 7 giugno 2013). Si tratta di una sanatoria, prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), tutta a beneficio degli agenti della riscossione (o, se si vuole, di Equitalia, che ne ha raccolto l’eredità), che in questo modo si libereranno senza danni dei crediti piccoli e medi (2.000 euro nel 1999 erano quasi quattro milioni di lire, una cifra non proprio insignificante) e che non sono riusciti a riscuotere.

E’ opportuno sottolineare che, contrarimente a quanto affermato in più sedi, non si tratta di un condono a favore dei contribuenti. L’obiettivo, infatti, è tutt’altro. I ruoli interessati sono relativi sia a crediti statali (per lo più imposte) sia a crediti degli enti locali. Tralasciamo la parte dei crediti erariali, occorre considerare come storicamente molti comuni italiani hanno utilizzato il sistema delle iscrizioni a ruolo di violazioni amministrative (prevalentemente infrazioni al codice della strada) notificate e non pagate spontaneamente per ‘accertare’ nei propri bilanci preventivi entrate che in gran parte sapevano di non poter incassare. In questo modo hanno nel corso degli anni registrato ingenti residui attivi (in alcuni casi centinaia di milioni di euro) che sono stati utilizzati per finanziare indebitamente la spesa (anche corrente).

Tutto ciò è avvenuto non solo violando i principi contabili che impongono di fare riferimento soltanto a previsioni di entrata affidabili, ma anche senza tener conto che ad ogni iscrizione a ruolo si accompagna un onere specifico in caso di inesigibilità, dovendo l’ente impositore riconoscere all’agente della riscossione la metà dei compensi dovuti, se non dimostra che esso non ha svolto in modo corretto il proprio compito.

Ora è la stessa Rgs nella circolare citata a paventare il rischio di riflessi negativi sull’equilibrio di bilancio degli enti locali per effetto del previsto annullamento automatico delle cartelle di pagamento sino a 2.000 euro, annullamento previsto alla data del 1° luglio 2013. In sostanza, con un bel colpo di spugna si annullano in modo automatico e senza alcuna condizione i crediti fino a 2.000 euro relativi alle passate iscrizioni a ruolo, con un primo effetto negativo sui conti degli enti derivante dalla eliminazione di crediti fittizi. Perciò occorrerà trovare le coperture per far fronte ai
crediti annullati. Ma c’è una ulteriore sorpresa per i comuni: in bilancio dovranno iscrivere anche i costi per le spese dovute agli esattori (agenti della riscossione/Equitalia) per le spese legate alle procedure esecutive poste in essere, che, purtroppo, non sono andate a buon fine.
La loro quantificazione non è legata solo al costo di qualche raccomandata AR per la notifica. Infatti l’art. 17, comma 6, lett. a), del D. Lgs 112/1999, modificato dall’art. 23, comma 32, lett. a), del D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011, prevede che all’Agente della riscossione spetta ” il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure che è a carico dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto del provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità.” Inoltre, il medesimo articolo ha previsto che il rimborso delle spese”…maturate nel corso di ciascun anno solare è richiesto entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l’Agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con la somma da riversare”.

Quindi, essendo automaticamente annullati i crediti iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999, automaticamente gli agenti della riscossione presenteranno il conto ai comuni ed agli altri enti e se non c’è il pagamento da parte dei compensi reclamati per le spese delle procedure esecutive automaticamente procederanno alla compensazione con gli eventuali ruoli riscossi. E, dulcis in fundo, fatti salvi i casi di dolo, nessuno sarà responsabile per quanto è accaduto: così recita in giuridichese la legge 228/2012 al comma 529: ” (per i ) crediti….non si procede a
giudizio di responsabilità amministrativo e contabile”. E’ vero che i crediti, di cui si sta discutendo, sono particolarmente datati e chissà se i creditori sono ancora reperibili, ma è anche vero che è inquietante che si sia giunti al 2013 senza aver chiaro il dare e l’avere della pubblica amministrazione. Ancor più inquietante è il comma 530 della legge 228/2012, che rinvia per l’ennesima volta il momento in cui gli agenti della riscossione devono rendere conto degli adempimenti posti in essere per il recupero dei crediti erariali (cioè statali) loro affidati: forse in attesa di un altro condono, sempre assistito dal rimborso delle spese?

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