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lunedì 10 Marzo 2025
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Falso in bilancio, sulle valutazioni la palla passa alle Sezioni Unite

Sarà la Cassazione a sezioni riunite a decidere se le valutazioni debbano essere incluse nel reato di falso in bilancio: mercoledì scorso la V Sezione ha rimesso la decisione “oggetto di contrasto giurisprudenziale” per un chiarimento definitivo.

I falsi valutativi sono punibili penalmente oppure no? In altre parole, rientrano nel perimetro del reato di falso in bilancio? Tutte questioni alle quali dovrà rispondere la Cassazione a Sezioni unite: a quest’ultima la V Sezione penale della Suprema Corte ha rimesso la decisione perché “oggetto di contrasto giurisprudenziale”. In particolare i magistrati fanno riferimento “alla punibilità o meno dei così detti ‘falsi valutativi’”, che riguardano i valori di immobili, magazzini, crediti incagliati e altri attivi iscritti al bilancio.

Sentenze contrapposte. Sul tema, l’orientamento dei giudici non è stato finora univoco. In una prima interpretazione la Cassazione aveva escluso la punibilità penale per le false valutazioni, tanto da annullare la condanna in primo grado a 6 anni e 9 mesi per bancarotta all’ex sondaggista di Berlusconi, Luigi Crespi. Orientamento poi stravolto in una seconda sentenza, nella quale i magistrati, chiamati a giudicare il caso di una srl accusata di aver sottostimato i propri crediti incagliati, hanno ricondotto le valutazioni nel recinto penale, spiegando che una loro eventuale esclusione porterebbe ad una “improponibile” abrogazione della fattispecie di reato- il falso in bilancio- appena introdotta. Nel dilemma interpretativo si è poi inserita una nuova sentenza, del 22 febbraio scorso, che ha sancito un nuovo cambio di rotta: sono penalmente rilevanti i “fatti materiali”, non gli elementi discrezionali.

Per tre parole. E dire che il “contrasto giurisprudenziale” origina da un inciso. O meglio, dalla scomparsa di un inciso. Un passo indietro: nella legge che ha reintrodotto il reato di falso in bilancio, il Legislatore ha modificato il testo dell’art. 2621 del Codice civile, cancellando l’espressione «ancorché oggetto di valutazioni» nella parte in cui fa riferimento ai «fatti materiali rilevanti». Da qui i dubbi interpretativi, che solo la Cassazione a Sezioni riunite potranno sciogliere del tutto. Con un rischio di fondo. Qualora le valutazioni fossero escluse infatti, lo stesso reato di falso in bilancio risulterebbe sostanzialmente svuotato di senso, visto che gran parte delle cifre iscritte a bilancio sono frutto di valutazioni. 

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