L’attuale normativa non consente di utilizzare ai fini fiscali i dati della fatturazione elettronica. Un limite che andrebbe superato anche per favorire l’emersione delle basi imponibili.
di Obi
La fatturazione elettronica, che dal 31 marzo 2015 diventerà obbligatoria per tutta la Pa, attualmente non prevede la posibilità di utilizzo fiscale dei dati trasmessi dai fornitori. Una scelta, quella operata dal legislatore, che depotenzia in partenza uno strumento che potrebbe costituire un deterrente enorme per l’evasione e uno strumento di controllo potente. Si tratta dunque di rivedere la normativa puntando a costruire un sistema basato sulla trasparenza e una maggiore fiducia reciproca tra fisco e contribuenti. (Sullo stesso argomento vedi anche l’articolo pubblicato su Fisco equo dal titolo ‘Fatturazione elettronica, impatti organizzativi e gestionali’).{jcomments on}
In pratica il rapporto tra contribuente e Pa dovrebbe ripartire proprio dallo scambio tra obblighi da osservare e servizi. Quanto maggiore è il valore aggiunto degli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione in termini di semplificazione degli adempimenti, tanto meno questi vengono percepiti solo come mezzi di una raccolta di informazioni per finalità di contrasto all’evasione. E quindi da eludere. Una svolta a migliorare il rapporto potrebbe arrivare dal progetto della “dichiarazione precompilata”. A questo riguardo la conoscenza delle informazioni contenute nelle fatture contribuirebbe in modo decisivo ad estendere i servizi al contribuente in fase di dichiarazione, al di là di quei redditi (lavoro dipendente, pensioni, fabbricati) meno rilevanti in questo senso, perché già noti al fisco attraverso i sostituti d’imposta e più facili da gestire per i contribuenti in fase di dichiarazione.
E ovvio, inoltre, che l’utilizzo a fini fiscali delle informazioni trasmesse telematicamente comporterebbe la necessità di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica, o quantomeno di incentivarne l’utilizzo, anche alle transazioni B2B. Questo per non creare disparità tra i fornitori della Pa e quelli che operano con altri privati, né nella possibilità di controllo delle posizioni fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate, né nella qualità dei servizi resi (invio della dichiarazione precompilata, servizi di supporto all’integrazione con i sistemi gestionali o all’accesso al credito).
Ma vediamo cosa potrebbe comportare coniugare la fatturazione con il pagamento dei fornitori e il versamento dell’Iva. Nel parere espresso nel 2011, il Cese (Comitato economico e sociale europeo) intravede, con la diffusione della fatturazione elettronica, la possibilità di realizzare “… un ciclo virtuoso: visione del catalogo elettronico, scelta ed ordine di acquisto, invio della merce, emissione della fattura, pagamento con contestuale versamento all’Amministrazione finanziaria di quanto dovuto con il calcolo automatico della aliquota Iva applicabile, a seconda della tipologia di merce e di operatore”. In proposito viene anche espressa la raccomandazione di tutelare gli interessi dei fornitori (soprattutto le Pmi) in materia di pagamento dell’Iva, che dovrebbe essere riscossa al momento dell’effettivo pagamento, piuttosto che ad una certa data dall’emissione della fattura, per tenere nella debita considerazione i possibili problemi di liquidità.
Quindi inserire il versamento dell’imposta nel ciclo di fatturazione elettronica comporta, a tutela della gestione della liquidità delle imprese, la necessità di contestualizzare e ricomprendere nel ciclo di automazione anche la fase di pagamento delle prestazioni. In sostanza si tratterebbe di estendere il supporto informatico e telematico alla rete dei processi del ciclo ordine-incasso, dal punto di vista del fornitore e acquisto-pagamento, dal punto di vista dell’acquirente. L’emissione del mandato di pagamento da parte della Pa potrebbe attivare in modo automatico la tesoreria (banca) in ordine sia all’emissione del bonifico di pagamento per il fornitore, sia al versamento (magari tramite F24) dell’Iva dovuta all’erario.
Tuttavia nell’applicazione della misura sussistono problemi di carattere organizzativo e normativo di cui tener conto. Primo tra tutti l’impatto sulle compensazioni, in quanto l’Iva versata automaticamente all’erario (per conto del fornitore) verrebbe sottratta alla compensazione con quella detraibile pagata sugli acquisti, generando un aumento delle posizioni Iva a credito. Il problema potrebbe essere affrontato utilizzando un “conto fiscale di compensazione” attraverso il quale, in caso di posizione a credito, l’imposta dovuta potrebbe essere utilizzata per compensare i crediti maturati, anziché versata all’erario. Ovviamente si renderebbe necessario definire altri aspetti quali, ad esempio, i limiti di utilizzo del fondo, per evitare che l’Iva a debito non venga mai incassata dall’erario. Anche sotto questo profilo, quindi, sarebbe opportuno estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti tra privati in modo da rendere possibile la compensazione tra l’imposta detraibile sugli acquisti e quella dovuta sulle cessioni.
Un’altra difficoltà da affrontare riguarda i controlli di regolarità fiscale e contributiva. Prima di emettere il mandato di pagamento le Pa sono tenute a verificare la regolarità della posizione del fornitore in materia di obblighi contributivi (Durc). In caso di irregolarità l’ente previdenziale diventa “creditore privilegiato” e quindi destinatario prioritario (in tutto o in parte) del pagamento. Analogo meccanismo si applica per le eventuali pendenze del fornitore nei confronti di Equitalia. Quindi, se necessario, il mandato di pagamento emesso in via automatica dovrebbe prevedere la possibilità di generare, oltre al bonifico per il fornitore, anche i pagamenti (F24) verso Equitalia ed enti previdenziali per conto del fornitore. Con relative ricadute sull’integrazione dei sistemi. Di contro I benefici attesi sono ovvii: semplificazione dei processi, tempestività nei pagamenti (fatte salve le difficoltà di cassa delle Pa) e contrasto del mancato versamento dell’Iva dichiarata.
In tema di semplificazione normativa, ad esempio, verrebbe meno la necessità delle norme sull’esigibilità differita che, a tutela dei fornitori, per le fatture relative a commesse Pa, in considerazione dei tempi di pagamento di molte amministrazioni, prevedono la possibilità di differire il momento di esigibilità dell’Iva fino all’atto dell’effettivo pagamento. Risulta evidente che l’esigibilità differita diventerebbe inutile laddove pagamento al fornitore e versamento dell’imposta all’erario diventassero operazioni automatiche e contestuali all’interno di un processo generale di fatturazione elettronica. Tuttavia la norma sull’esigibilità differita, pur venendone meno le ragioni di tutela nei confronti dei fornitori, potrebbe diventare un vero “regime Iva per cassa” con un valore di semplificazione gestionale per le Pa, altrimenti tenute ad effettuare due distinte operazioni in tempi diversi: il versamento dell’imposta per competenza (al momento della ricezione della fattura) e il pagamento del fornitore entro i termini contrattualizzati o, peggio, secondo disponibilità di cassa.
Infine le difficoltà di cassa delle amministrazioni hanno causato la diffusione di forme di intermediazione dei crediti (da parte delle banche), introdotte anche in accoglimento di direttive europee che prevedono, di norma, il pagamento a 30 gg dalla data di ricezione della fattura. In alcuni casi i fornitori, per ottenere un servizio di anticipazione del credito da parte della banca, ne richiedono la “certificazione”. In altri è la stessa Pa che stipula una convenzione con la banca: se il fornitore aderisce alla procedura (c.d. prosoluto) la banca provvede al pagamento nei termini e la Pa ottiene un differimento del pagamento (anche di 180 gg), rispetto a quanto previsto contrattualmente, del cui costo la banca si rivale anticipatamente (e in misura considerevole) sul fornitore. L’aggancio del pagamento alla fatturazione escluderebbe questi meccanismi, spesso vessatori nei confronti del fornitore, anche perché normalmente la banca è la medesima che poi decide sull’eventuale erogazione di crediti.