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lunedì 10 Marzo 2025
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Fisco in agricoltura: in arrivo bonus, nuove regole, imposte e aumenti di contributi previdenziali per gli anni 2024 e 2025

l decreto legislativo che contiene misure sul reddito d’impresa, sull’Irpef e sul fisco in agricoltura, andato all’esame del Parlamento, veicola anche la promessa del bonus di 100 euro da corrispondere nel gennaio 2025 alle famiglie vista la mancanza di risorse per quest’anno.

L’indennità è indirizzata a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28mila euro, con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio.

Nel decreto approvato a fine aprile viene riconfermata la tassazione catastale e nello stesso tempo, per la prima volta, si disciplina, sul fronte tributario, l’agricoltura delle vertical farm e delle colture idroponiche, a prescindere dal terreno.

Le nuove norme si articolano in due tempi: il reddito dominicale farà perno sulla tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia di localizzazione della particella dell’immobile, incrementata del 400 per cento.

Una parte del reddito – quella definita eccedente – concorrerà a formare il reddito d’impresa in misura forfettaria.

A regime si provvederà a identificare nuove classi e qualità di coltura nonché le modalità di dichiarazione in catasto degli immobili per le coltivazioni innovative. Sempre con un sistema misto sarà tassata la cessione di crediti di carbonio, su base catastale e, in modo forfettario, come reddito d’impresa.

Queste misure dovrebbero entrare in vigore dal 2025, anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa.

La decorrenza delle altre norme dipenderà anche dai tempi di approvazione definitiva del decreto legislativo, che contiene, tra l’altro, la disciplina per le operazioni straordinarie.

Il vice ministro Leo, rispondendo a una domanda sui numerosi contenziosi instaurati dalle Entrate sulla tassazione dell’energia da biogas, ha promesso che presto verrà istituito un coordinamento tra Gse, agenzia delle Entrate, ministero delle Imprese e del made in Italy, dell’Ambiente, dell’Economia e delle Finanze, così da risolvere i dubbi di una normativa che coinvolge aspetti molto tecnici.

Alcuni uffici dell’Agenzia sostengono che i produttori di biogas che accedono al meccanismo incentivante della tariffa omnicomprensiva e applicano il regime di determinazione del reddito previsto dal comma 423 della legge 266/2005 (cioè il reddito per la produzione fino a 2,4 milioni di Kwh è assorbito dal reddito agrario, mentre il reddito relativo all’eccedenza si determina applicando ai corrispettivi realizzati un 25%) debbano assoggettare a tassazione tutta la tariffa.

Un’interpretazione che produttori e associazioni agricole contestano, poiché sostengono che la legge 266/2005 dice chiaramente che deve essere assoggettato a imposizione solo il costo dell’energia e non anche la quota incentivo.

Pertanto, i produttori di biogas scorporano dalla tariffa che incassano la sola quota riconducibile alla valorizzazione dell’energia e tassano questa. (OmniTrattore.it)

La legislazione attuale

L’IRPEF è un’imposta normalmente dovuta sull’intero reddito delle persone fisiche. Tuttavia la tassazione agricola prevede regole peculiari

Dal punto di vista fiscale, i soggetti titolari di impresa agricola determinano il reddito tassabile in base a quanto disposto dagli artt. 27 e 32, DPR n. 917/86, e, quindi, su base catastale.

Il soggetto che esercita l’attività agricola, infatti, è tenuto a dichiarare il reddito agrario indipendentemente dal fatto che il terreno sia posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale, nonché il reddito dominicale, costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario che è ritraibile dal terreno stesso, qualora sia anche proprietario del terreno su cui svolge l’attività, o titolare di un diritto reale sul terreno stesso.

Per la quantificazione del reddito dominicale e agrario, sempre con riferimento ai soggetti titolari di impresa agricola, in base a quanto disposto dall’art. 3, c. 50, L 662/96, le rendite devono essere rivalutate, fino a che non saranno stabilite le nuove tariffe d’esimo, rispettivamente dell’80% e del 70%.

L’art. 1, c. 512, L 228 del 2012, prevede una ulteriore rivalutazione, ai soli fini IRPEF, del 30% sia del reddito dominicale che agrario, da applicare sulle rendite già rivalutate delle predette percentuali dell’80 e del 70%, ma stabilisce, altresì, che tale ulteriore rivalutazione non trova applicazione, oltre che per i terreni agricoli non coltivati, anche per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che risultano iscritti alla previdenza agricola.

L’IRPEF agricola viene calcolata sulle rendite derivanti dai terreni. Se l’agricoltore vende i prodotti della propria attività agricola, non paga l’IRPEF sulle somme ricavate, ma solo sul terreno.

Il reddito fondiario riguarda tutti i terreni e fabbricati presenti sul territorio. Il reddito dominicale e il reddito agrario sono compresi nel reddito fondiario.

Il reddito dominicale è diverso da quello agrario, giacché deriva da beni e terreni utilizzati per l’attività agricola. Quindi, vi rientrano solo i redditi derivanti dal diritto di proprietà su determinati beni e terreni, nonché le relative pertinenze e fabbricati, anche in affitto per utilizzi non agricoli. 

Il reddito agrario è invece quello che deriva dall’organizzazione di un’attività agricola sui terreni, posta in essere con un lavoro di organizzazione di impianti e strumenti.

L’IRPEF agricola è pagata in relazione al valore catastale del terreno, il quale deve essere periodicamente rivalutato, in base ad un coefficiente stabilito. 

Negli ultimi anni sono state applicate alcune agevolazioni per i terreni agricoli o altri fondi destinati ad attività agricola. In particolare, sia i redditi dominicali sia agrari sono stati detassati ai fini IRPEF.

Per beneficiare della tassazione agevolata era necessario essere in possesso di alcuni requisiti: in primo luogo, il beneficiario doveva essere un imprenditore agricolo professionale. Quest’ultimo è colui che detiene competenze specifiche e si dedica alle attività agricole per almeno il 50% del proprio lavoro totale, con almeno il 50% del reddito totale ricavato da queste attività.

A partire dal 2016, la proroga di questa agevolazione è stata prevista annualmente dalla Legge di Bilancio. Tuttavia, l’ultima Manovra finanziaria ha escluso l’ulteriore proroga per l’anno in corso. Da ciò sono scaturite molteplici proteste. 

Nel nuovo decreto Milleproroghe l’esenzione è stata ulteriormente prorogata, ma non per tutti gli imprenditori.

Per gli anni 2024 e 2025 concorreranno alla formazione del reddito complessivo i redditi dominicali e agrari nelle seguenti quote:

  • esenzione integrale per i redditi fino a 10mila euro;
  • esenzione del 50 per cento per i redditi oltre i 10mila euro e fino a 15mila euro;
  • nessuna esenzione oltre i 15mila euro.

Nel 2024 sono aumentati anche i contributi per la previdenza obbligatoria dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali. Lo spiega l’Inps nella Circolare numero 74/2024 in cui riassume, come di consueto, i limiti di reddito su cui si versano i contributi. L’aumento è dovuto alla variazione al rialzo, da 61,98€ a 63,06€, del reddito giornaliero di riferimento stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024.

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