Ancora uno stop per l’invio delle cartelle esattoriali e per alcuni versamenti derivati da cartelle di pagamento. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che differisce al 31 gennaio prossimo il termine fissato al 31 dicembre scorso. In particolare l’ulteriore differimento dei termini riguarda la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché gli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Stessa scadenza del 31 gennaio anche per il termine dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi all’inizio della pandemia con il decreto-legge 17 marzo 2020. Per effetto del decreto varato dal governo la sospensione dei versamenti opera senza soluzione di continuità dal 21 febbraio 2020 per i debitori con residenza o sede nei comuni della prima “zona rossa”, e dall’8 marzo 2020 per tutti gli altri, fino alla data del 31 gennaio 2021. Vengono comunque fatti salvi gli effetti prodottisi nel periodo tra il primo gennaio 2021 e l’entrata in vigore del decreto appena varato.
Inoltre si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.
Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario. Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.