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domenica 1 Settembre 2024
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Flat tax: Gli effetti di un’unica aliquota su equità, principi costituzionali e spesa pubblica

di Antonio Mastroberti

 

 

 

Non è certo un buon biglietto da visita il fatto che la flat tax, il modello del prelievo semplice, immediato, incentrato su un’aliquota piatta, rimodulata quasi sempre al ribasso, rimbalzi ciclicamente all’attenzione di media ed operatori del settore all’approssimarsi degli appuntamenti elettorali. Questo complica le cose, rende difficile un’analisi asettica, tecnica, aliena dallo scomodo spettro della boutade elettorale.

Occorre allora ricordare che la flat tax si fregia del sostegno di importanti studi economici[1] e che, per altri versi, nell’Italia ad alto tasso di schizofrenia tributaria[2] bé l’icona di una dichiarazione dei redditi ridotta a cartolina postale[3] sprigiona un fascino cui non è facile sottrarsi, una specie di dimensione kantiana da tradurre in pratica: l’idea trascendentale del dichiarativo a pagina unica[4].

La prima eccezione che viene portata allo schema della flat tax è che i paesi in cui essa ha trovato applicazione possono considerarsi perlopiù in via di sviluppo e con forme di welfare non adeguatamente strutturato.

I sostenitori del nuovo modello prendono spesso le mosse dall’analisi dei profili di criticità del sistema progressivo, in parte già superato per alcune categorie reddituali, e dalla sua complessità. Questo ragionamento risulta perlopiù poco convincente, come avremo modo di verificare, sia sul piano logico, per l’uso distonico delle variabili più sensibili in gioco, sia per i riflessi ed i profili di criticità emergenti sul piano costituzionale.

Di fatto in Italia l’unica vera riforma degli ultimi anni è stata quella dell’IRES (2003) in cui per molti principi ed istituti si è semplicemente adottato il sistema in uso in altri paesi, anche in una logica di competizione tra stati. Tali ultimi impulsi ispirano anche l’adozione della flat tax, l’idea di un’imposizione semplice e definitiva, in grado di attrarre gli investimenti, una proiezione che per il nostro Paese forse tende a trascurare il peso di fattori come la burocrazia ed il contenzioso civile. Eppure, occorre tenerne conto, del fattore internazionale, se persino la BCE nell’analizzare gli effetti della recente riforma USA targata Trump, basata su una non trascurabile rimodulazione al ribasso delle aliquote, prevede tendenze dello stesso segno anche per l’area Euro[5] per far fronte alla concorrenza fiscale internazionale, con particolare riferimento alle attrattive per le grandi multinazionali.

Occorre pur ricordare, al contempo, che ciò che non si riuscì a fare, nel 2003, è stata proprio la riforma dell’IRPEF in IRE, sebbene patrocinata da dichiarati assertori della riduzione delle aliquote e del superamento del sistema a matrice progressiva, e che storicamente il livellamento del prelievo, anche solo per le imprese, incontra più di qualche difficoltà, non potendosi peraltro considerare, tra le altre cose, l’IRI (in fieri) una semplificazione, se si hanno a mente le tribolazioni connesse al prelievo degli utili dall’impresa.

Progressività, flat tax ed equità

Autorevole studioso[6] ci ricorda che con riferimento alla flat tax non sarebbero praticabili operazioni in conflitto più o meno aperto con i chiari dettami costituzionali, non solo quelli recati dall’articolo 53 (e in specie il comma secondo di tale articolo), ma anche i più ampi principi previsti dall’art. 2 della Costituzione, i diritti inviolabili dell’uomo, la solidarietà politica, economica e sociale. E quì si entra in uno scenario delicato, se, come paventato, si rischia di incrinare lo stesso Stato sociale[7].

Come è noto, il principio costituzionale che pone in rapporto il prelievo alla capacità contributiva del contribuente e tende ad informarlo a criteri di progressività va coordinato con il principio di uguaglianza. L’art. 53 si collega intimamente al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione: a parità di ogni altra situazione, capacità complessive di ammontare diverso si prestano ad essere assoggettati ad aliquote o regimi diversi, secondo il criterio della progressività[8]. Chi più ha e produce in termini di reddito non solo deve pagare più di chi ha meno ma deve impegnarsi in misura più che proporzionale al crescere della propria ricchezza[9], sempre entro determinati limiti.

E’ chiaro che il nostro sistema non intende nè potrebbe annullare per la via fiscale le differenze in termini di ricchezza (viviamo in un sistema incentrato sulla proprietà e sulla libera iniziativa economica) ma il fine, l’obiettivo perseguito, è quello di modulare in modo coerente e ragionevole il prelievo, considerando le situazioni di partenza e le diseguaglianze, in qualche modo lenite, smussate per quanto possibile. Tutto ciò sempre in un quadro di discrezionalità che rimane del legislatore e della politica, e nella consapevolezza che questa operazione di redistribuzione trova a sua volta dei limiti, poiché lo stesso depauperamento del reddito personale è giustificabile sino a che non si spinge oltre determinati livelli di ragionevolezza. L’intero sistema vive di equilibrio e di priorità, un quadro che deve essere in armonia e che va soppesato cum grano salis.

Ma risponde a tali principi un sistema di imposizione che sul piano concettuale intende applicare un’unica aliquota di imposizione per tutti i livelli di reddito, attestando in qualche modo che la capacità di sopportazione del carico fiscale è la stessa e, perché no, l’obbligo e la responsabilità sociale, in termini di redistribuzione e di concorso al welfare, non meritano di essere differenziati e, di fatto, prescindono dal livello di reddito ?[10] Sembra proprio una visione del mondo, e della collettività, quella che si cela dietro l’imposizione basata sull’aliquota proporzionale: emerge una lettura del precetto costituzionale previsto dall’art. 53 della Costituzione in una dimensione svincolata (ove ammissibile) dagli obblighi di solidarietà economica e sociale (art. 2 della Costituzione) e dalla ricerca, per quanto possibile, di barlumi di uguaglianza, che passano anche per una reale politica redistributiva favorita all’atto del prelievo (art. 3 Costituzione).

Uno schema in cui coloro che guadagnano di più, i più fortunati, non avrebbero, oltre certe soglie rimodulate al ribasso, responsabilità supplementari nella società, sebbene sia la stessa società in cui vive, i servizi e le cose di cui dispone, a porre le premesse per conseguire determinati livelli di reddito.

Uno schema in cui la società si arrende e non riesce a canalizzare nel sociale il normale utilitarismo economico. In definitiva, uno schema che rischia di condurre la società verso l’acuirsi di divari incolmabili tra le classi sociali; lo spettro dell’eterna, insormontabile dicotomia tra ricchi e poveri, giungendo al poco esaltante primato della regressione economica e culturale. Una specie di attestato di fallimento civico, spesso sorretto da logiche di competizione di natura sovranazionale di cui non si riesce ancora nemmeno a seguire le reali dinamiche (come per le multinazionali del web). Uno scenario, quello della flat tax, permeabile a virus redistributivi al contrario, per chi ha di più, coloro che hanno ricchezze maggiori, con effetti potenzialmente lesivi, prima nell’idea e poi nella sostanza, dell’equità verticale[11].

Uno schema che, peraltro, già si conosce e mal si riesce ad inquadrare e tollerare. La recente introduzione della flat tax su base forfetaria per i soggetti che stabiliscono la residenza nel nostro Paese, ad esempio, sembra disinteressarsi completamente di ogni coerenza e considerazione sistematica, alimentando altra zona grigia, di penombra fiscale, popolata da (categorie di) soggetti per i quali il cerchio si chiude di fatto al confine delle regole di comune convivenza individuate dai principi costituzionali.

Caratteri della flat tax, l’imposizione indiretta

Forme di progressività, probabilmente finalizzate a mantenere indenne le fasce di reddito attualmente già esenti, ad ogni buon conto, dovrebbero sopravvivere in nuove e più agili vesti, anche con la flat tax, ma il fatto è che esse rischiano di rivelarsi insufficienti e ad appannaggio solo di determinate categorie di contribuenti, sui quali, peraltro, si adombra la generalizzata mannaia dell’imposizione indiretta e rischi di trasferimento sul welfare.

Nella proposta dell’Istituto Bruno Leoni, basata sull’applicazione di un’unica aliquota pari al 25 per cento (e nella riduzione di IRAP ed IMU, argomenti che da soli hanno un certo appeal), è prevista la graduazione delle deduzioni fruite dalle diverse fasce di contribuenti meno abbienti, questa volta in una nuova, oramai inopinata, azzardiamo a dire, dimensione familiare[12]. Una specie di panacea fiscale che probabilmente traslerebbe buona parte del carico fiscale sulle imposte indirette e dunque sui consumi, con qualche corollario di incertezza sull’effetto che l’incremento delle aliquote IVA potrebbe determinare sull’evasione fiscale.

A parte il fatto che non tutti i consumi sono voluttuari (si pensi all’IVA su alcune utenze, ad esempio), occorre segnalare che questo schema implica la rinuncia ad una parte di gettito sicuro, su redditi di fascia medio alta che in qualche modo non riescono a prendere la via dell’evasione, per doversi adoperare in modo ancora più impegnativo sulle verifiche degli scambi in essere col privato, di per sé abbastanza volatili. Insomma, se si pensa, come nella menzionata proposta IBT, anche all’introduzione di forme di sostegno minimo vitale per i soggetti senza mezzi di sostentamento, appare una scommessa abbastanza impegnativa sul piano finanziario.

Anche lo spartiacque dell’imposizione indiretta rischia di acuire le distanze sociali, esasperando il gap tra le posizioni sociali, sempre più contraddistinte, nella percezione delle persone, dalle cose che si posseggono, dalle spese, dal tenore di vita. Il rischio è di istituzionalizzare una società a due velocità, come con le pessime code a percorso agevolato per chi più ha da spendere, un universo assiomatico in cui le dinamiche sociali sono esemplificativamente rappresentate dalle due file parallele, con doppi servizi, zone in cui alla bassa spesa lo stesso prestatore del servizio (essenziale) sembra far corrispondere una diversa assunzione di responsabilità rispetto all’utenza. Due diverse umanità fotografate dal consumo che talvolta è però necessario, come per i trasporti, in cui la linea di confine è davvero labile e poca, scarsa attenzione, v’è nella legislazione verso simili sfumature che pure hanno a che vedere con i richiamati livelli di uguaglianza sostanziale.

Non si comprende poi come questo diverso sistema di imposizione personale di natura proporzionale possa riuscire ad ottenere buoni risultati in tema di progressività dell’imposizione, in modo semplice ed efficace, intuitivamente applicabile, laddove storicamente sappiamo che la faccenda risulta quanto meno complessa sul piano applicativo. Questa massiccia vulgata di semplificazione, di certo da condividere in linea generale, in relazione al discorso quì in esame richiederebbe un approccio meno draconiano, poiché nell’ordine delle priorità di certo deve prevalere, quando si parla di aliquote e di effetti redistributivi dell’intero sistema di imposizione, il criterio della ragionevolezza delle misure, se si intendono scongiurare paradossi come il denegato bonus degli 80 euro agli incapienti.

L’erosione della progressività

E ci si dovrebbe pur chiedere, se siamo così bravi, se riusciamo senza apparenti difficoltà, ad eliminare in un sol colpo prebende ed agevolazioni settoriali dell’attuale IRPEF (oltre seicento, si legge in varie ricerche realizzate sul tema), perché questa operazione non si immagini di incardinarla in seno al sistema attuale, che pure riscontra, è bene evidenziarlo, larghe e striscianti fette di tassazione proporzionale, in qualche modo non pienamente comprensibili in una logica di risorse scarse e di equilibrato concorso alle spese pubbliche, se non sorvolando sulla pervasività di incessanti operazioni di carattere lobbistico.

Queste pressioni di carattere settoriale hanno gioco facile in uno scenario in cui mancano punti fermi e la politica, la classe dirigente, è debole. Il pensiero volge al regime di imposizione delle locazioni del settore immobiliare (cd. cedolare secca), in cui non v’è traccia di distinguo rispetto ai livello di reddito del percettore. Rimane irragionevole ammettere una tassazione sproporzionata al ribasso (rispetto alle aliquote più elevate IRPEF) per soggetti che presentano un numero consistente di immobili locati, ponendosi su fasce di reddito molto elevate. Questo gap rispetto alla tassazione del reddito d’impresa non aiuta gli investimenti che creano lavoro. Porta alla formazione di sacche di investimento “pigro”, passivo, improduttivo[13]. Analoghe considerazioni valgono per il regime di tassazione delle rendite finanziarie, che pure si sottrae alla stratificazione delle aliquote, come noto.

Ma appare paradossale anche, invero, una volta individuati dei profili di criticità, immaginare di dover far prima saltare il banco e cambiare l’intero sistema di imposizione per restituire equilibrio ed armonia al quadro legislativo. Se autorevole dottrina[14] riscontra che nel nostro sistema tributario già esistono ampie forme di imposizione di natura proporzionale[15], se si giunge persino ad approntare i funerali per la progressività[16], se si ritiene che i sistemi di imposizione piatta, come quelli previsti ad esempio per le rendite finanziarie o in materia di canoni immobiliari, di per sé creino disparità di trattamento, vieppiù rispetto alla tipica categoria reddituale di lavoro dipendente, non sembra questa una buona ragione per estendere oltre misura il sistema di impronta proporzionale ma, semmai, per intervenire in modo sistematico sui profili di criticità individuati.

Il nodo delle risorse

In realtà, ci sembra di essere in presenza di una semplicissima, fuorviante operazione di inversione logica dei due capisaldi del ragionamento, punto di partenza (riduzione aliquote) e punto di arrivo (consistente riduzione della spesa pubblica). Questo nodo nevralgico tende a rinfocolare le perplessità relative alle categorie di contribuenti che potrebbero in qualche modo, indiretto e meno tangibile, si intende, sobbarcarsi gli oneri sostenuti nell’attualità da coloro che si collocano negli scaglioni ad imposizione più elevata. E quì siamo arrivati ad una nuova domanda. Quale sarà l’effetto della flat tax in in relazione ai meccanismi di redistribuzione sinora applicati. Data l’invarianza di gettito e l’attuale situazione dei conti domestici quali saranno le categorie di contribuenti sui quali inciderà l’applicazione di un’unica aliquota su base proporzionale ? sarebbe onesto, anzi no, serio, partire da queste considerazioni, senza chiamare in causa l’incremento di PIL ed astratti effetti sulla tax compliance, tutti da dimostrare e realizzare, specie se tra i corollari si mette in conto l’aggravio dell’imposizione sui consumi e generici tagli di spesa.

Non è ragionevole postulare effetti benefici della flat tax sull’evasione, in particolare, reale problema del nostro sistema fiscale, in ampia parte concentrata sul comparto dei redditi di impresa e professionale. Quì il discorso si espande, come una specie di melanoma maligno, assorbendo qualsiasi altra dotta considerazione, studio, utile statistica sulle evoluzioni culturali, sociali ed economiche, degli stati che hanno applicato ed ancor oggi fanno sfoggio della flat tax[17]. L’esperienza ci dimostra in modo inesorabile che nel nostro Paese oltre a non riuscire a scalfire il macigno dell’evasione non si è riusciti a portare avanti in modo serio una reale politica di spending review, ed è un dato di fatto che ancora oggi sul collo del nostro Paese pende una vera e propria spada di Damocle chiamata clausola di salvaguardia[18] la quale potrebbe assorbire nel proprio vortice consistenti tagli di spesa relativi al triennio 2019-2021, se si intende scongiurare l’incremento delle aliquote IVA. In uno scenario come questo siamo ben lontani dal poter preventivare in modo generico una riduzione della spesa pubblica tale da garantire il finanziamento di operazioni targate flat tax, vieppiù se accompagnata da forme di garanzia per coloro che non hanno una forma di sostentamento (così la proposta IBL). Ma non è che poi non ci si possa credere, alla contrazione della spesa, è solo che l’unica via, intendiamo anche sul piano divulgativo/programmatico, sarebbe di prendere le mosse, per attribuire canoni di serietà ad un simile ragionamento, da questo importante fattore, realizzabile, peraltro, come è appena il caso di sottolineare, anche mantenendo fermo (e migliorando) l’attuale sistema di imposizione personale di matrice progressiva.

Semplificazione

Invero, di certo anche un sistema basato sull’attuale curva delle aliquote IRPEF può essere migliorato e semplificato, snellito del superfluo, cominciando con il coraggio di intaccare rendite di settore ed agevolazioni non pienamente comprensibili, partendo da obiettivi, priorità e finalità da perseguire, se vi è piena decisione della politica e dei suoi gangli applicativi. Per far questo vi sarebbe bisogno di un governo stabile e forte nei numeri, con le idee chiare, anche in relazione al centrale nodo della lotta all’evasione. Occorrono strategie e nuovo impulso, cercando di riporre nel cassetto in modo definitivo lo spettacolo dei mille provvedimenti di minuta lotta all’evasione andato in scena proprio negli anni della crisi, e con esso la meraviglia che ogni idea da bar possa rivelarsi risolutiva nel binomio evasione/elusione, salvo poi ingolfare il sistema di nuovi adempimenti e tribolazioni per gli operatori del settore.

Bisogna essere consapevoli, poi, che molta parte della complicazione, specie nell’ambito del reddito d’impresa e professionale, alberga nella determinazione della base imponibile più che sulla stratificazione delle aliquote e nello stesso sistema di deduzioni e detrazioni. Non si comprende ad esempio il motivo per il quale le agevolazioni tese ad incentivare un determinato tipo di investimenti (come nel caso Industria 4.0) debbano ingolfare la dichiarazione dei redditi con effetti non sempre comprensibili e tollerabili proprio per i soggetti più in difficoltà, in perdita fiscale, i quali non possono monetizzare sin da subito i riflessi di investimenti che possono porre le premesse per rilanciare le attività aziendali. Non si comprende, comunque, come si possa neppure sognare di dichiarazioni in formato cartolina se il Testo unico di riferimento delle imposte sui redditi risulta infarcito di disposizioni di mera matrice antielusiva, figlie spesso di dinamiche contingenti risalenti ad epoche ormai lontane. Paure e tribolazioni sulle perdite in caso di operazioni straordinarie, misure antielusive su agevolazioni di per sé di complicata modulazione (Ace, Tremonti, Dit), disposizioni volte a contrastare fenomeni metasocietari che poi all’occorrenza favoriscono gettito a forfait (società di comodo), contrasto ai beni di comodo. Stanno tutte lì, e si accumulano, nel corso degli anni, nella dichiarazione dei redditi, le misure antielusive attraverso cui ci si arrampica nella scalata della determinazione del reddito del contribuente.

Occorre dare certezza ai contribuenti. Ma regole chiare vi possono essere se i provvedimenti sono figli di una logica e di un approccio adeguato. Altrimenti si ingenera ciò che si è prodotto negli ultimi anni: confusione, con misure che vengono innanzi tutto annunciate per poi non essere attuate, differite, spalmate, o peggio riuscire ad essere modificate, come in veri e propri giri di valzer, anche due o tre volte nel giro di pochi mesi. Misure poco trasparenti, intelleggibili, in cui troneggia il deprimente rinvio da norma a norma, a partire dai mille commi in cui sono nascoste le cicliche elargizioni delle leggi di bilancio. Le riforme vere, di sistema, richiedono tempo e nuova linfa vitale, occorre chiamare in causa le migliori esperienze e “teste” del Paese, nella consapevolezza che l’obiettivo può essere raggiunto tra qualche anno, con certosina pazienza, tanta pazienza, se si mira per davvero a stare meglio di come stiamo. Qualsivoglia progetto in una materia come quella fiscale, con gli attuali livelli di debito, le difficoltà sostanziali incontrate nel corso degli anni nella riduzione della spesa, i vincoli di bilancio, bé dovrebbe passare per una prima e fondamentale enunciazione di principio: serietà, perché sennò non se ne esce; il settore fiscale ci pone al cospetto di sfide sempre più impegnative, come quelle rivenienti dalla sfera dell’economia digitale o l’avvento del lavoro automatizzato, ed il Fisco domestico, sempre più accerchiato da dinamiche e imposizioni di matrice sovranazionale, sembra arrancare, ripiegando sulle proprie contraddizioni, affidandosi a slogan o a sterili domande che non trovano risposta.

Certo siamo in Italia e dunque l’analisi non può che partire da quello che può considerarsi un difetto atavico del nostro Paese, un certo modus operandi con cui ci si approccia a questioni centrali nel campo tributario. Se ci guardiamo indietro è facile capire che spesso siamo in presenza di tendenze contingenti, cui manca una dignità progettuale, spesso simboli lanciati in pasto ad una stampa affamata e poco incline ad entrare nel merito delle reali problematiche. Il bersaglio è quasi sempre lo stesso, il popolo dei tartassati, le partite Iva.

Tutto ciò attesta che anche l’ambito scientifico di riferimento è ancora di là dall’acquisire l’indispensabile indipendenza ed autorevolezza, la capacità di orientare l’agire politico, la “mano” del Legislatore. Troppi sono gli interessi in gioco. Troppe commistioni, pochi gli studiosi e gli esperti che non svolgono attività professionale, pochi quelli che possono considerarsi realmente indipendenti ed autorevoli, il che vuol dire anche addossarsi l’ingrato compito, una specie di macigno, di non cavalcare la vulgata mediatica dell’insofferenza alle tasse, l’idea, di per sé abbastanza becera, invero, dell’evasione di sopravvivenza, da carico “non sopportabile”. Il rischio è l’etichetta, un marchio indelebile da trascinarsi per l’intera esistenza, proprio come Sisifo.

Periodicamente rimbalza tra le pieghe dell’etere il vessillo della flat tax, una specie di medicina salvifica, con effetti immediati. Ma, anche al di là dei discorsi di sistema, della stessa Costituzione e dei suoi principi[19], siamo proprio certi di poter sperare che un Legislatore così caotico, contraddittorio, ipertrofico, confusionario, opprimente, negligente per certi versi, ebbene questo Legislatore degli ultimi anni, che non riesce da sé a sistemare in modo adeguato le contraddizioni e le criticità del sistema di imposizione basato sull’attuale curva della aliquote, che camuffa riforme in micro operazioni tampone a mo di tappo per le falle più evidenti[20], che ricorre a ritmo più o meno costante a condoni, riemersioni, rimpatri, rottamazioni e quant’altro per esigenze di cassa, sia poi realmente capace, peraltro in tempi stringati, di introdurre un meccanismo semplice, di intuitiva applicazione (e certissima, facile, divulgazione), come quello basato su un’unica aliquota di stampo proporzionale, preservando equità e principi costituzionali fondamentali ? Sia consentito dubitare.

[1] Ci limitiamo a menzionare Friedman, e la recente ricerca di Foster, Heritage Foundation (2011).

[2] Si rinvia a G. PARENTE, Il labirinto del Fisco: 58mila pagine di istruzioni dal 2008, in Il Sole 24 ORE del 13 febbraio 2018, in cui si riportano le conclusioni di una ricerca effettuata dalla Fondazione nazionale dei commercialisti in relazione al periodo che va dal 2008 al 2017.

[3] Così nella proposta di Hall e Rabuschka, anni 80.

[4] Al netto dei dati utili per la privacy, naturalmente.

[5] Focus della Banca Centrale Europea a cura degli economisti Ursel Baumann e Allan Gloe Dizioli, cfr. Fiscooggi del 14 febraio 2018, Fabio Brocceri.

[6] E. DE MITA, Il primo no alla flat tax è nella costituzione, Il Sole 24 ORE del 16 luglio 2017.

[7] E DE MITA, La progressività fiscale necessaria a garantire l’equità, in Il Sole 24 ORE del 12 febbraio 2017.

[8] Cfr. F. GALLO, Le ragioni del Fisco, Il Mulino, 2011.

[9] A. GIOVANNINI, Equità impositiva e progressività, in Diritto e Pratica Tributaria n. 5/2015, pag. 10675 e seg,

[10] Es: per due soggetti che guadagnano l’uno 50.000 euro e l’altro 500.000 euro ?

[11] Così A. GIOVANNINI, Equità impositiva e progressività, cit., pag. 10675 e seg

[12] Nell’articolo a cura di N. ROSSI, Una <> equa al 25%, Il Sole 24 ORE del 25 giugno 2017 si sostiene che la rivisitazione di imposte e benefici non tenderebbe ad attenuare ma anzi, per molti versi, rafforzerebbe le tutele dei segmenti svantaggiati della popolazione.

[13] A. GIOVANNINI, Equità impositiva e progressività, cit., pag. 10675 e seg., evidenzia interessanti spunti in merito ad ipotesi di discriminazione qualitativa della tassazione rispetto alla tipologia del reddito, in cui i redditi da lavoro puro si candiderebbero ad un regime di imposizione più contenuto.

[14] M. LEO, Perché introdurre una flat tax temperata e graduale, in “il fisco” n. 37/2017, pag. 1-3507.

[15] Ved. anche le considerazioni di F. CRESPI, P. LIBERATI, A. SCIALA’, Università Roma Tre, L’illusione della progressività, in Il Sole 24 ORE del 15 febbraio 2018.

[16] Si rinvia alle considerazioni di F. GALLO, Tributi, Costituzione e crisi economica, in Rassegna Tributaria n. 1/2017, pag. 175 e seg.

[17] Si spazia, con aliquote variabili, dalla Russia alla Groenlandia, come noto, passando per Romania, Bulgaria, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Albania, Repubblica Ceca, Ungheria.

[18] Introdotta nel 2011 tale clausola prevede l’aumento automatico dell’IVA nel caso lo Stato non riesca a reperire le risorse programmate. Può essere arginata con la riduzione della spesa pubblica e/o con l’aumento dell’imposizione.

[19] Ci piace chiosare ricordando il passo dell’articolo terzo della Costituzione, che recita: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

[20] Si rinvia alle considerazioni di F. GALLO, Tributi, Costituzione e crisi economica, cit., pag. 175 e seg.

 

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