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giovedì 3 Aprile 2025
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Fondazione Cariplo: Le disuguaglianze dell’imponibile Irpef  che ancora pesano sul sistema

Pubblichiamo per la rubrica “Data room” uno stralcio della ricerca pubblicata sui Quaderni della Fondazione Cariplo nel 2023 dedicata alle dinamiche statistiche e applicative dell’imposta sulle persone fisiche.

Classificando i contribuenti secondo il reddito prevalente, i lavoratori dipendenti sono 21,2 milioni di unità (il 51,4% del totale), mentre i pensionati 13,6 milioni (il 33,1%). Essi costituiscono l’84,5% dei contribuenti Irpef. I contribuenti il cui reddito deriva prevalentemente da fabbricati sono 1,7 milioni di unità (il 4,1% del totale), mentre i contribuenti con redditi dei terreni sono solamente 136 mila. Gli altri contribuenti sono soggetti che percepiscono prevalentemente redditi da impresa o da capitale: gli imprenditori sono 910 mila, mentre sono un po’ meno di un milione i soci di società di persone; sono poi 1,3 milioni i soggetti che nel 2020 hanno aderito al regime fiscale agevolato per le partite Iva.

Guardando invece alla composizione del reddito complessivo per tipologia di reddito, la ricerca evidenzia come l’86% del reddito complessivo Irpef sia costituito da redditi da lavoro dipendente e pensione.

Rispetto a queste due tipologie di reddito, le altre tipologie, dal punto di vista quantitativo, presentano delle percentuali molto basse, a maggior ragione dopo l’introduzione della cosiddetta flat tax per le partite Iva.

Conclusioni

L’Irpef è diventata di fatto un’imposta che genera
 una imposizione progressiva quasi esclusivamente
 sul reddito da lavoro e più in particolare su quello da lavoro dipendente e pensione. Diverse sono le ragioni che hanno allontanato l’imposta sul reddito dall’originario progetto che prevedeva una tassazione generale su tutte le forme di guadagno della persona fisica.

In Italia già la riforma degli anni ‘70 aveva previsto l’immediata sottrazione dei redditi da capitale dal reddito complessivo dell’Irpef a favore di una tassazione sostitutiva di tipo proporzionale. L’esclusione dei redditi delle attività finanziarie dalla progressività è una caratteristica che accomuna oggi, a differenza degli anni ’70, tutti i sistemi tributari delle economie avanzate: la possibilità di realizzare concretamente sistemi di imposizione personale centrati sul principio di reddito-entrata è stata fortemente pregiudicata dallo sviluppo dei mercati finanziari.

La progressiva liberalizzazione del mercato internazionale dei capitali e la grande facilità di movimento dei flussi finanziari hanno infatti costretto molti sistemi tributari a sottoporre questi redditi a un trattamento fiscale agevolato (con l’introduzione di regimi sostitutivi) per evitare il rischio di fughe di capitali. I sistemi di tassazione duale del reddito rappresentano il più organico tentativo di affrontare questa problematica.

Una seconda ragione deriva dal trattamento fiscale delle plusvalenze: esse sono quasi totalmente esenti da Irpef, fatta eccezione per quelle conseguite dalle imprese. Solo a partire dal 1998 si è avuta una regolamentazione complessiva della tassazione dei redditi che derivano da incrementi patrimoniali.

Inoltre, sono stati previsti differenti criteri di accertamento del reddito (effettivo e normale) a seconda della fonte: i redditi dei terreni e dei fabbricati (quasi totalmente esclusi dal reddito complessivo Irpef a partire dal 2012) sono calcolati con metodi di determinazione dell’imponibile su base catastale, mentre per

cercare di arginare la forte evasione che caratterizza (ancora oggi) i redditi da lavoro autonomo si sono utilizzati strumenti di determinazione indiretta del reddito, come gli studi di settore e i più recenti indici di affidabilità fiscale.

Infine, si è verificata una sostanziale incapacità del Legislatore di adeguare l’imposta sul reddito ai radicali cambiamenti che hanno interessato l’economia italiana: l’inflazione, la crescita della quota del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente, lo sviluppo della piccola e media impresa, il mutamento delle caratteristiche economiche e sociali delle famiglie, etc.

La continua erosione della base imponibile, avvenuta con una certa intensità anche nell’ultimo decennio (si pensi, tra tutti, al regime sostitutivo per i lavoratori autonomi con ricavi fino a 65 mila euro in vigore dal 2019), nonché l’ampliarsi di regimi agevolativi hanno determinato una struttura che appare oggi eccessiva- mente complessa e, al tempo stesso, orizzontalmente e verticalmente iniqua, al punto che sempre più spesso si propongono riforme volte a ridurne drasticamente la progressività, ponendo poca attenzione al forte ridimensionamento del livello della spesa pubblica che ciò comporterebbe.

Invece di applicare il paradigma “allargamento della base imponibile e riduzione delle aliquote” nell’ultimo ventennio abbiamo fatto più o meno il contrario: una quota rilevante di base imponibile è esclusa dalla progressività dell’imposta personale e assoggettata ad imposizione proporzionale oppure, in alcuni casi, esentata da imposta. Va infatti notato che: la quasi totalità dei redditi da capitale delle persone fisiche è tassata separatamente (dal 1974);

le rendite catastali delle abitazioni di residenza non rientrano nella base imponibile dell’imposta (dal 2000);

la quasi totalità dei redditi dei fabbricati tenuti a disposizione non rientra nel reddito IRPEF (dal 2012);

i canoni di locazione di abitazioni locate possono subire una imposizione proporzionale (dal 2011, dal 2019 anche per i canoni di locazione di negozi sotto una specifica metratura);

parti di reddito da lavoro dipendente erogate come premio di risultato ai lavoratori dipendenti privati, in base ad accordi aziendali, sono soggette a imposta sostitutiva proporzionale (dal 2008);

parti di reddito derivanti dall’utilizzazione economica delle opere d’ingegno e dei diritti d’autore sono esentati da imposta (dal 2008);

i redditi derivanti dalle ripetizioni private erogate da docenti sono sottoposti ad un prelievo sostitutivo proporzionale (dal 2019);

i redditi da lavoro autonomo derivanti da ricavi inferiori a un determinato ammontare sono soggetti a un prelievo proporzionale (dal 2019, la cosiddetta flat tax degli autonomi, di fatto una estensione, discutibile, dei requisiti organizzativi del regime dei contribuenti minimi in vigore dal 2008);

i redditi dominicali ed agrari, da sempre fortemente sottostimati, dichiarati da contribuenti coltivatori diretti o imprenditori agricoli non rientrano nella definizione del reddito complessivo (dal 2017).

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