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martedì 29 Aprile 2025
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Giganti del web, arriva la digital tax, il 16 marzo primo versamento

Arriva la digital tax. Il prossimo 16 marzo è previsto il primo versamento dell’imposta sui servizi digitali. A meno di rinvii, dunque, debutta la nuova imposta che colpisce i ricavi lordi di alcuni servizi digitali e dovrebbe ridurre il vantaggio fiscale dei colossi del web. Dopo un dibattito che ha impegnato politici, economisti e tributaristi per oltre 20 anni arriva dunque una prima risposta alla domanda su ‘dove e come tassare il corrispettivo pagato dall’utente a fronte di un prodotto digitale’, tenendo conto che si tratta di prodotti la cui fruizione può avvenire su uno smart phone, e che in molti casi viene fornito da una società fiscalmente residente in paesi a fiscalità di vantaggio per mezzo di una piattaforma digitale che si avvale di un server ubicato in un altro paese anch’esso a fiscalità di vantaggio.

L’economia digitale, creando un grande mercato globale, senza dogane in grado di controllare i flussi
delle merci, ha posto in crisi il concetto tradizionale di territorialità che è alla base, tra
l’altro, dell’esercizio della potestà impositiva da parte degli Stati. Infatti, tale potestà,
essendo una conseguenza della sovranità degli Stati, è limitata al territorio su cui ogni Stato
esercita la propria sovranità. L’economia di internet, che ha generato “mercati virtuali”, sui
quali sono scambiati “prodotti digitali”, cioè immateriali, che non transitano attraverso le
dogane e che possono essere generati da server ubicati in qualunque parte del mondo ed
essere fruiti mediante dispositivi mobili, ha posto in profonda crisi il collegamento tra la
produzione di ricchezza e un determinato territorio geograficamente identificabile. Proprio
su tale connotazione “apolide” dei ricavi e dei profitti hanno giocato le multinazionali del
web, che negli ultimi due decenni hanno realizzato enormi profitti pressocchè sfuggendo a
qualunque tassazione.

Per tale motivo, in molteplici sedi internazionali (Ue, G20, Ocse),
si sta cercando di mettere a punto contromisure appropriate. Ad esempio, la Commissione
europea, il 14 gennaio scorso, ha pubblicato un programma di lavori, nell’ambito dei quali è
stata aperta una consultazione pubblica per la definizione di un’imposta digitale europea,
che si dovrebbe collocare nel quadro generale di riforma della tassazione delle imprese, che
si sta delineando a livello sia di G20 che di Ocse. Purtroppo sul piano internazionale non
vi è stata in questi anni una univocità di indirizzi e ciò ha determinato forti ritardi nella
reazione degli Stati alla delocalizzazione dei profitti. Per tale motivo il legislatore italiano
ha opportunamente “anticipato” l’introduzione di una web tax italiana in attesa della
definizione di un quadro normativo a livello internazionale.
Infatti, il nostro legislatore, dopo una lunga “gestazione” (si è partiti dall’articolo 1, commi
da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poi modificata dall’articolo 1, comma
678, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, infine integrato dall’articolo 2 del decreto
legge 14 gennaio 2021, n. 3), ha introdotto un’imposta del 3% sui ricavi lordi, afferenti a
determinati servizi digitali, fruiti mediante dispositivi geolocalizzati sul territorio italiano. In
sostanza, il nostro legislatore ha deciso, come primo passo, di tassare i ricavi lordi, piuttosto
che i profitti netti (di cui è molto difficile ricostruirne l’ammontare complessivo, soprattuttoquando trattasi di imprese del web), assunti al netto dell’Iva e delle altre imposte indirette.

Ma andiamo con ordine. Vediamo innanzitutto quali sono i servizi colpiti dall’imposta.
L’imposta colpisce i ricavi afferenti a tre categorie di servizi digitali: 1) i messaggi
pubblicitari mirati, diretti agli utenti di un interfaccia digitale; 2) la messa a disposizione di
un interfaccia multilaterale che facilità la comunicazione tra gli utenti, compresa la fornitura
diretta di beni e servizi; 3) la trasmissione di dati digitali, raccolti dagli utenti e generati
dall’utilizzo di un interfaccia digitale nei confronti dei suoi utenti. E’ opportuno subito
evidenziare che è escluso dal campo applicativo dell’imposta tutto il c.d. “commercio
elettronico indiretto”, cioè le cessioni di beni e di servizi per i quali il web funge soltanto da
veicolo degli ordinativi, così come i servizi resi verso società del medesimo gruppo e tutti i
servizi di pagamento.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio scorso ha chiarito che per “interfaccia digitale” s’intende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli
utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali; una interfaccia digitale è multilaterale
quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al
fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; mentre Per dati digitali si intendono i
dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, audio,
video o testi, a prescindere dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download o
streaming; per pubblicità mirata si intendono i messaggi pubblicitari collocati su un
interfaccia in funzione dei dati degli utenti che la consultano.
I soggetti obbligati a versare la digital tax italiana sono tutti coloro che nell’esercizio di
un’attività d’impresa hanno realizzato, nell’anno precedente a quello di effettuazione delle
operazioni sopra descritte, ovunque nel mondo, singolarmente o a livello di gruppo, ricavi
per almeno 750 milioni di euro e percepiscono nel medesimo periodo ricavi per servizi
digitali localizzati nel territorio italiano per almeno 5,5 milioni di euro. Va precisato che
mentre la soglia dei ricavi a livello mondiale va calcolata secondo il criterio della
competenza, la soglia dei ricavi localizzati in Italia va calcolata secondo un criterio di cassa.

La base imponibile è costituita dai ricavi percepiti (quindi, calcolati “per cassa”) per la
percentuale degli stessi collegata al territorio italiano. Come criterio di collegamento al
territorio la scelta legislativa è ricaduta sulla geolocalizzazione del dispositivo, di cui
l’indirizzo IP (protocollo informatico) può costituire un indicatore, ma non l’unico
ammissibile. Riguardo al calcolo della base imponibile, va detto che essa è determinata
“per masse”, cioè, enucleando dai ricavi ovunque realizzati dal soggetto passivo la
percentuale degli stessi riferibile al territorio italiano, determinata secondo criteri differenti
per ciascuna delle tre categorie di servizi imponibili (si veda i parr. 3.9, 3.10 e 3.11 del
succitato provvedimento). Ad esempio, per la “pubblicità mirata” si fa riferimento al
rapporto tra il totale dei messaggi apparsi in un anno solare su un interfaccia in funzione dei
dati di un utente che consulta l’interfaccia mentre questi è geolocalizzato in Italia e il totale
dei messaggi pubblicitari apparsi sul medesimo interfaccia nel medesimo anno solare in
funzione dei dati di tutti gli utenti che vi hanno avuto accesso.

L’imposta va versata “a règime” entro il 16 febbraio, solo per quest’anno entro il 16 marzo,
la dichiarazione va presentata entro il 31 marzo, ma solo per quest’anno entro il 30 aprile. Il
versamento dell’imposta avviene mediante delega di pagamento Mod. F24 (art. 17 Dlgs. N.
241/1997) e a breve si attende una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istitutiva del
relativo codice tributo. Mentre, i soggetti non residenti che non dispongono di un conto
corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il
pagamento con Mod. F24, effettuano il versamento mediante bonifico in euro a favore
del Bilancio dello Stato al Capo 8 Capitolo 1006 (codice Iban
IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale,
il codice tributo e l’anno di riferimento. Per maggiori indicazioni operative si rinvia al
succitato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il 25 gennaio scorso è
stato pubblicato anche il modello dichiarativo, da inviare in via telematica tramite i canali
telematici fisconline o entratel. In detto modello è presente il quadro Dt/determinazione
dell’imposta dove vanno indicati i ricavi afferenti alle tre suddette tipologie di operazioni
imponibili. Con il medesimo modello dichiarativo sarà possibile chiedere il rimborso o il
riporto del credito corrispondente all’imposta versata in eccesso.

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