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martedì 29 Aprile 2025
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Gli atti firmati dai dirigenti decaduti sono validi, lo dice la Cassazione

Con tre sentenze diverse, i giudici della Suprema Corte chiudono la questione e fissano il principio secondo cui la nullità deve essere prevista per legge. Gli spazi per eventuali ricorsi, però, restano.

Gli atti firmati dai dirigenti illegittimi sono validi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con tre diverse sentenze che fanno chiarezza sulla questione di legittimità degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti delle agenzie fiscali per effetto della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale. Nelle sentenze i giudici di piazza Cavour, pur ammettendo che i dirigenti “dovevano avere una delega da parte dei dirigenti di ruolo”, hanno fissato il principio secondo cui la nullità degli atti deve essere prevista per legge.

“Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali – scrive la Cassazione- ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della disposizione censurata”.

Ciononostante, precisa la Corte in un’altra sentenza, l’atto “è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega, il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato”.

La possibilità di fare ricorso resta aperta e “ove il contribuente contesti la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto – scrivono ancora i giudici- è onere della Amministrazione fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, nonché della esistenza della delega in capo al delegato”.

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