Nonostante le campagne informative dell’ultimo minuto, c’è il rischio che i contribuenti non sappiano come affrontare il 730 che fra pochi giorni sarà online. Un focus su come presentare le deleghe, accettare o modificare la dichiarazione.
Deleghe, accettazioni, fino a visti di conformità e spese sanitarie. Anche se l’esordio della dichiarazione precompilata si avvicina inesorabile, per larga parte di quei venti milioni di contribuenti che dal 15 aprile potranno consultarla via internet molti passaggi restano oscuri. O quantomeno poco chiari. Non è un caso che l’Agenzia delle entrate- seppur con notevole ritardo, per la verità- abbia avviato una campagna informativa per spiegare tutti gli step da seguire, con tanto di video tutorial e vademecum lunghi decine di pagine. A cominciare dalle procedure di accesso alla precompilata, che contrariamente a quanto si pensava qualche mese fa non verrà spedita a casa, ma la si potrà visualizzare solo online, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia. Per farlo occorrerà prima richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline, attraverso il portale delle Entrate, per telefono oppure recandosi direttamente presso un ufficio dell’agenzia. Per motivi di sicurezza, al momento della richiesta sarà rilasciata solo una parte del Pin, mentre la parte mancante verrà inviata per posta a distanza di qualche giorno insieme a una password che consente di effettuare il primo accesso. In alternativa, è possibile entrare nell’area autenticata attraverso il portale dell’Inps, utilizzando le relative credenziali.
Delega per l’accesso. Il discorso cambia se il contribuente di turno non ha dimestichezza con il pc e chiede assistenza a professionisti o Caf. In tal caso, è necessario predisporre una delega, scritta o in Pdf, per consentire all’intermediario di accedere al cassetto fiscale riservato, che contenga codice fiscale, data di conferimento e, in allegato, una copia del documento di identità. È possibile delegare anche il proprio sostituto d’imposta, sempreché il contribuente non abbia cambiato datore di lavoro nel corso del 2015: in questo caso il nuovo sostituto non ha redatto la CU relativa ai redditi 2014, quindi l’unica strada percorribile è inviare la dichiarazione precompilata secondo le modalità ordinarie. Le deleghe valgono solo per l’anno d’imposta cui sono riferite, possono essere revocate e in ogni caso dovranno essere conservate dagli intermediari in appositi registri cronologici per almeno quattro anni (due se sono sostituti d’imposta).
La sola delega non basta, però. Per accedere all’area riservata del cliente o sostituito, Caf/professionisti o sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei deleganti- se ne possono inserire al massimo 20 per ogni file- e predisposto con un apposito software. Nel documento elettronico vanno inoltre inseriti altri dati, tra cui il reddito complessivo che risulta dalla dichiarazione dei redditi 2013, il numero e la data della delega più tipologia e numero del documento di identità.
Accettazione. Ovviamente tutta questa trafila di passaggi non avrebbe luogo se il contribuente, effettuato l’accesso via web, accettasse la dichiarazione precompilata così com’è, senza cioè modificare o integrare i dati già inseriti dall’amministrazione finanziaria. L’accettazione semplice, va ricordato, esclude il controllo formale da parte dell’Agenzia. Come chiarito dalla circolare 11/E del 23 marzo scorso, in alcuni casi si possono fare correzioni senza che la dichiarazione risulti modificata. Ad esempio sui dati anagrafici- eccetto il domicilio fiscale, rilevante ai fini delle addizionali Irpef regionali e comunali- o sul codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, o ancora sulla scelta dell’utilizzo in compensazione di eventuali crediti risultanti dal modello 730 .
Modificazione. Se invece si effettuano variazioni o integrazioni di dati che vanno ad incedere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, la dichiarazione si considera “modificata”. Ciò vale anche se si sostituiscono redditi o oneri con altri dello stesso importo: se si “toccano” le cifre, il 730 è modificato e di conseguenza è passibile di controllo da parte dell’Agenzia.
La presentazione del 730. Ci sono tre modi per presentare la dichiarazione: direttamente online attraverso il portale delle entrate, tramite il proprio sostituto d’imposta, a patto che quest’ultimo abbia comunicato entro il 15 gennaio scorso di prestare assistenza fiscale, oppure mediante la delega a un Caf o professionista. I 730 precompilati sono disponibili a partire dal 15 aprile, ma sono dal primo maggio sarà possibile fare l’accettazione o effettuare modifiche. Come già anticipato, almeno per quest’anno non è possibile la dichiarazione congiunta: se presentata, sarà considerata automaticamente modificata.
I controlli documentali. Come detto, c’è una bella differenza fra dichiarazione accettata e modificata. Nel primo caso si ha la garanzia che l’Agenzia non effettuerà controlli documentali sui dati forniti da enti previdenziali, assicurazioni e banche (premi assicurativi, interessi passivi sui mutui e contributi previdenziali), né si applicherà il controllo preventivo sui rimborsi per carichi di famiglia superiori a 4mila euro. Viceversa, in caso di modifiche o integrazioni l’Agenzia potrà fare controlli documentali e preventivi, applicando le relative sanzioni qualora vi fossero errori. Se invece la dichiarazione è stata delegata e validata da un intermediario, è su quest’ultimo che ricadono controlli e sanzioni.
Le sanzioni. La procedura prevede sanzioni salate, a danno soprattutto di Caf e professionisti. I quali, in caso di visto di conformità infedele, sono tenuti a pagare non solo sanzioni e interessi, ma anche la somma corrispondente dell’imposta al posto dei contribuenti. La responsabilità viene meno solo se gli errori o omissioni contenuti nella dichiarazione sono determinati da una colpa grave del contribuente.