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domenica 7 Luglio 2024
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Il nuovo redditometro, strumento utile ma non ha poteri taumaturgici

Il riordino dell’accertamento sintetico, passata la fase del clamore mediatico, non potrà dare grandi risultati sul piano della deterrenza. Resta fuori dal campo d’azione dello strumento l’Iva e l’Irap eventualmente evasi

Secondo una leggenda celtica di origini antichissime la notte di Halloween fate ed elfi, creature piene di risentimento ed invidia verso gli uomini, usavano fare scherzi molto pericolosi agli uomini. Oggi, la vigilia di tutti i santi, i bambini festeggiano Halloween e travestiti da streghe, fantasmi o altri essere mostruosi, bussano alla porta gridando “trick or treat”. Il nuovo redditometro previsto dall’articolo 22 del Dl 78/10 fa venire in mente proprio l’antica fiaba celtica. Presentato dai media televisivi e dalla stampa specialistica come uno strumento particolarmente idoneo a combattere in modo efficace la piaga dell’ evasione fiscale di massa difficlmente avrà poteri taumaturgici.

E’ fuori di dubbio che nell’immaginario collettivo ha molto più presa la scoperta della casalinga, del nullatenente o del pensionato che possiede yacht, auto di lusso e villa con piscina, magari all’estero, piuttosto che la solita rettifica analitica del reddito di un’impresa commerciale o di un lavoratore autonomo. Ma la fiducia nelle nuovo meccanismo di determinazione sintetica del reddito complessivo, basato su nuovi indicatori di capacità contributiva e sulle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente, trova riscontro anche nella relazione tecnica di accompagnamento del provvedimento che valuta maggiori entrate per circa 2,3 md nel trienni 2011/3103 dall’azione dissuasiva del nuovo redditometro.

In realtà, in assenza di una contestuale decisa azione di controllo nei confronti dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ( imprese e lavoratori autonomi) basata su efficaci strumenti di incrocio di dati, di monitoraggio e controllo, come quelli abrogati con la prima manovra del governo in carica (elenco clienti e fornitori, misuratori fiscali telematici, tracciabilità dei compensi., tracciabilità degli acquisti da distributori automatici, etc,etc), la minaccia generalizzata del nuovo accertamento sintetico, passata la fase del clamore mediatico, non potrà dare grandi risultanti sul piano della deterrenza. Neanche i timidi ripensamenti, che hanno portato alla limitazione dell’uso del contante fino a 5.000 euro ( art. 20) e all’introduzione dell’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 ( art. 21), toccano il nocciolo duro dell’evasione di massa.

Al contrario, in base ad una valutazione costi-benefici , la generalizzazione, o la minaccia di un uso generalizzato, dell’accertamento sintetico può rappresentare il male minore per chi (evasore) è tassato in base alle scritture contabili. Se l’eventuale controllo di massa si basa essenzialmente sul tenore di vita piuttosto che sul controllo dei dati contabili ed extracontabili relativi all’attività d’impresa o lavoro autonomo esercitata dal contribuente, può essere conveniente rischiare l’accertamento sintetico piuttosto che adeguare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo a valori più congrui, visto che con l’accertamento sintetico si risparmia l’IVA e l’Irap e (,in caso di adesione all’invito a comparire di cui all’art. 5 DLgs. 218/97,) la sanzione si riduce al 12,5% della maggiore imposta accertata.

E’ ragionevole presumere che la maggiore capacità contributiva occultata da una persona fisica derivi normalmente da proventi o corrispettivi non dichiarati provenienti dall’ attività lavorativa abituale (regolarmente dichiarata) ad esempio, per il chirurgo dagli interventi che effettua, per il commerciante dalla vendita dei suoi prodotti, per il ristoratore dai pasti forniti, per il costruttore dalla vendita degli immobili. Partendo da tale ragionamento appare logico attribuire, in via presuntiva, al maggior reddito sinteticamente determinato la stessa natura del reddito prodotto dall’attività abituale del contribuente, facendo salva la prova contrario. In tal modo la rettifica, effettuata con metodo sintetico, acquistebbe rilievo anche ai fini Irap e Iva. Diversamente, per il potenziale evasore, che sia imprenditore o esercente arti o professioni, la determinazione sintetica del reddito complessivo può costituire un conveniente escamotage per evitare, qualora fosse scoperto, che la rettifica fiscale abbia effetti anche ai fini Irap e Iva.

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