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sabato 27 Luglio 2024
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Irap, per la Cassazione spese elevate sono indizio di autonoma organizzazione

 L’Amministrazione finanziaria può negare il rimborso Irap al professionista che nella dichiarazione dei redditi ha esposto spese di non esiguo ammontare. Lo stabilisce l’Ordinanza della Cassazione n. 18704, depositata il 13 agosto 2010.
 
Di  Orlando De Mutiis
Il caso riguarda una contribuente che aveva pagato l’Irap sul reddito derivante dall’attività professionale ma  che successivamente aveva chiesto a rimborso, sostenendo di non avere una autonoma organizzazione.
Al silenzio rifiuto dell’Ufficio seguivano la sentenza sfavorevole della CTP di Roma e il giudizio favorevole della CTR del Lazio che aveva ritenuto non provata l’esistenza dell’organizzazione e dovuto il rimborso richiesto.
Contro tale ultima pronuncia l’Ufficio presentava ricorso in Cassazione sostenendo che la sentenza impugnata “aveva apoditticamente affermato l’inesistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, senza dare conto della circostanza, evidenziata dall’Ufficio, che, nelle dichiarazioni dei redditi della contribuente relative agli anni d’imposta considerati, erano esposte spese di non esiguo ammontare “.
  

 
I motivi d’impugnazione sono stati considerati fondati dalla Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Ufficio con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.
La Cassazione ha fatto sostanzialmente rinvio ai principi espressi nella sentenza n. 3676 del 2007 sui piccoli professionisti, precisando  che “in tema di Irap, a norma degli  artt 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del DLgs 15/12/1997, n.446, l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art 49, comma 1, del DPR 917/1986 ( nella versione vigente fino al 31/12/2003) e all’art 53, comma 1, del medesimo DPR ( nella versione vigente dal 1° gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.  Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ricorre quando il contribuente :  a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili all’altrui responsabilità ed interesse;  b) impieghi beni strumentali eccedenti , secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni “La Cassazione, in buona sostanza, ribadisce i principi già espressi in passato e censura la sentenza della CTR del Lazio per non avere dato conto in modo adeguato dell’iter logico in base al quale è pervenuta al giudizio di non imponibilità  e, in particolare, della circostanza che non ha mostrato di tenere in alcun conto dei rilevanti  elementi (le spese di non esiguo ammontare esposte nella dichiarazione),  evidenziati dall’Ufficio.
 

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