Irpef: deduzione al 50% se il pagamento è stato fatto da un conto cointestato?
Quando si effettuano pagamenti relativi a spese che si vogliono portare in deduzione dell’Irpef occorre prestare attenzione al conto corrente utilizzato. E per evitare brutte sorprese è meglio non usare quello cointestato con il coniuge o altre persone. Una recente sentenza tributaria, riporta il sito La legge per tutti, ha stabilito che il pagamento fatto con il conto cointestato può essere scaricato dalle tasse solo a metà. Il contribuente aveva detratto dall’Irpef un versamento per la previdenza complementare, eseguito con bonifico tratto dal conto cointestato con il coniuge. Si tratta di contributi deducibili dal reddito fino a 5.164,57 euro annui.
Il pagamento effettuato era stato riportato in dichiarazione dei redditi (modello Unico 2016, relativo al periodo d’imposta 2015) ma l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la deduzione fiscale solo nella misura del 50% procedendo al recupero parziale della somma dedotta. E a nulla è valsa l’opposizione del contribuente che ha sostenuto che il conto era a firme disgiunte prevedendo che ciascuno dei due contitolari può validamente disporre dell’intera somma depositata. La Commissione tributaria provinciale di Perugia ha sostenuto che il contribuente non aveva dimostrato la provenienza e la titolarità esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento, sicché per il principio di contitolarità delle quote in capo ai cointestatari (in questo caso, il 50% ciascuno) la deducibilità è stata riconosciuta solo a metà.
La decisione della Commissione tributaria con molta probabilità è destinata ad essere ribaltata. Anche perché se tale orientamento fosse confermato nei gradi successivi sarebbero a rischio molte detrazioni fiscali. E’ comunque opportuno sottolineare che il motivo che sottende la pronuncia dei giudici non è tanto la cointestazione del conto quanto il fatto che il contribuente non ha dimostrato la provenienza esclusiva delle somme utilizzate per il versamento dei contributi volontari poi portati in deduzione. Quindi ciò che conta ai fini della deduzione, come prevede la legge è che l’onere sia stato effettivamente sostenuto dal contribuente.