La scheda sull’Indicatore della situazione economica equivalente. Definizione, applicazione, richiedenti e reddito
Definizione: l’Isee, indicatore della situzione economica equivalente, è lo strumento con cui si determina la situazione economica del nucleo familiare cui appartengono i soggetti che richiedono prestazioni o servizi sociali e assistenziali. Tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare e immobiliare e della numerosità del nucleo. Il valore dell’indicatore viene determinato come rapporto tra la situazione economica complessiva che tiene conto di redditi e patrimoni di tutti i componenti il nucleo e la scala di equivalenza che tiene conto della numerosità del nucleo.
Ambito di applicazione: l’Isee viene utilizzato per accedere a numerose prestazioni dello stato sociale. Si tratta di Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori; Assegno di maternità; Asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia; Mense scolastiche; Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.); Agevolazioni per tasse universitarie; − Prestazioni del diritto allo studio universitario; Servizi socio sanitari domiciliali; Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.; Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas). Inoltre viene utilizzato per Carta acquisti; Reddito minimo; Trasferimenti monetari assistenziali; Ticket sanitari; Altri servizi socio sanitari; Abitazione (assegnazione case popolari, agevolazioni affitto, ecc.); Servizi per l’impiego (liste di collocamento, graduatorie per assunzione, ecc.); Tributi e tariffe comunali (nettezza urbana, Ici); Rateazione e dilazione di pagamento (Equitalia); Trasporto pubblico; Attività ricreative (gite e viaggi, soggiorni estivi, colonie, attività sportive).
Richiedenti: Circa un terzo della popolazione italiana presenta la Dichiarazione sostitutiva unica. In numero massimo di domande si è registrato nel 2011 con poco più di 7,5 milioni di Dsu per 6,5 milioni di nuclei familiari. Nel 2012 le Dsu presentate sono scese a 6,5 milioni appartenenti a 5,8 milioni di nuclei familiari.
Nucleo familiare: col nuovo Isee viene stabilito che il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di determinazione del valore dell’indicatore. La formulazione supera la regola che ogni soggetto può appartenere a un solo nucleo, come nel precedente Isee, e apre la possibilità di definire, solo per alcune prestazioni, come ad esempio per quelle socio-sanitarie rivolte agli anziani o per quelle rivolte ai minorenni o per quelle per il diritto allo studio universitario, l’appartenenza di un soggetto ad un diverso nucleo familiare.
Reddito: col nuovo Isee alla determinazione della situazione reddituale concorrono tutti i corrispettivi che contribuiscono alla disponibilità economica del nucleo al netto delle franchigie. Nel dettaglio si sottrae dal reddito di chi li eroga l’importo degli assegni di mantenimento che in precedenza contribuivano sia al reddito di chi li erogava che a quello di chi li riscuoteva. Si sottrazione dal reddito del componente che le sostiene delle spese sanitarie per disabili fino ad una massimo di 5.000 euro; si deduce una quota (il 20% fino a 2.000 euro) del reddito da lavoro dipendente ed assimilati; una quota (il 20% fino a 1.000 euro) per i redditi da pensione o per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indenni tari. Inoltre si deduce dal reddito complessivo del nucleo, il canone annuo di locazione dell’abitazione di residenza fino ad un massimo di 7.000 euro, importo maggiorato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Le franchigie per i nuclei con disabili si applicano nella misura di 4.000 euro (disabilità media) o 5.500 euro (disabilità grave) o 7.000 euro (presenza di persone non autosufficienti); tali importi salgono rispettivamente a 5.500 euro, 7.500 euro e 9.500 euro se trattasi di soggetto minorenne. Si possono poi dedurre le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, nei limiti dell’importo risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all’Inps e dai contributi versati al medesimo istituto, per i non autosufficienti. Infine il trattamento economico erogato da un’amministrazione pubblica è detraibile solo ai fini del calcolo dell’Isee da utilizzare per erogare il trattamento stesso.
Patrimonio: l’indicatore della situazione patrimoniale concorre alla determinazione dell’Isee nella misura del 20%. Tutti gli immobili, anche se posseduti all’estero, concorrono alla determinazione del valore. Si tiene tuttavia conto di una serie di franchigie. Col nuovo Isee nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione di proprietà il valore della franchigia, concessa in alternativa alla sottrazione del debito residuo del mutuo, viene fissata a 52.500 euro (nel vecchio Isee era a 51.646 euro) con una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la nuova franchigia abbatte il valore dell’abitazione determinato ai fini dell’Imu e si applica, in ogni caso, al netto del debito residuo del mutuo; inoltre la parte che eccede la franchigia contribuisce al patrimonio per i due/terzi. Alla determinazione del valore del patrimonio mobiliare concorrono depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, partecipazioni azionarie in società quotate e non quotate, masse patrimoniali e altri strumenti e rapporti. La franchigia, che nel vecchio Isee ammontava a 15.493,70 euro, viene fissata a 6.000 euro per un componente, incrementata di 2.000 euro per ogni componente aggiuntivo fino ad un massimo di 10.000 euro; questa soglia viene maggiorata di 1.000 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.
Scala di equivalenza: serve a determinare il valore dell’Isee in relazione alla numerosità del nucleo. Nel nuovo indicatore la scala di equivalenza è rimasta sostanzialmente invariata con un aumento delle maggiorazioni per i nuclei con figli minorenni. Inoltre
le maggiorazioni per i componenti con handicap psicofisico permanente non sono più presenti nella Scala di Equivalenza in quanto di queste si tiene conto nelle deduzioni e nelle franchigie della componente reddituale.
Isee corrente: è una novità della riforma e serve attualizzare il calcolo dell’indicatore all’anno in corso nei casi in cui si verificano, per almeno uno dei componenti del nucleo, situazioni impreviste che hanno modificato sensibilmente la condizione economica della famiglia.
Casi particolari: per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario può essere costituito secondo le regole ordinarie ovvero, in alternativa, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni. Viene meglio regolamentato il nucleo dei soggetti con handicap grave o anziani non autosufficienti, alcune situazioni particolari collegate alla definizione del nucleo familiare in caso di erogazione di prestazioni che hanno come beneficiari figli minorenni. Viene fissata una dettagliata e specifica casistica relativa al nucleo del beneficiario relativamente alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Dsu: numerose le novità per la Dichiarazione sostitutiva unica in via di predisposizione (dovrà essere emanata entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm). A regime le informazioni reddituali gestite dall’Agenzia delle entrate e quelle gestite dall’Inps dovranno essere automaticamente rilevati dalle banche-dati dei sistemi informativi dei due enti.
Chi presenta la domanda, dunque, non dovrà più autocertificare il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, la gran parte dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta in quanto rilevabili dalla dichiarazione dei redditi e le prestazioni erogate dall’Inps come trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari. Deve comunque auto-dichiarare una serie di dati che risultano già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dell’Anagrafe tributaria. Tra quelli di maggiore impatto si segnalano il canone di locazione, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto, e i dati sugli immobili. Va anche auto-dichiarato il patrimonio mobiliare. Viene comunque stabilito che che l’Agenzia delle entrate da subito verifichi la sua corrispondenza con quanto presente nell'”apposita sezione dell’anagrafe tributaria” che contiene questo tipo d’informazioni (la cosiddetta Anagrafe dei conti). È anche previsto che al fine di ridurre ulteriormente le informazioni auto-dichiarate entro un anno vengano emanati uno o più decreti in cui “sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico”. Progressivamente, quindi, il richiedente la prestazione non dovrà più auto-dichiarare nessun dato già conosciuto dall’amministrazione pubblica.