Quali sono i criteri per il versamento dell’acconto Irpef? Il contribuente che ha perso il posto di lavoro e prevede di guadagnare meno dell’anno precedente può calibrare l’acconto all’imposta effettivamente dovuta?
Lettera firmata Cesare Cervi
L’acconto Irpef può essere versato sulla base della minor imposta effettivamente dovuta per l’anno a cui si riferisce. Il contribuente non incorre in alcuna sanzione, né deve interessi, qualora commisuri i versamenti dell’acconto sulla base della minore imposta che prevede di dichiarare nell’anno successivo, a causa, ad esempio, del venir meno di una fonte di reddito o di minori redditi percepiti o di maggiori oneri o detrazioni, e che corrisponda all’imposta, poi, effettivamente dovuta in sede di dichiarazione (art. 4, comma 2, del Dl. 69/89).
Per il periodo d’imposta 2010 l’acconto Irpef è dovuto nella misura del 99% dell’imposta netta ( modello unico rigo RN34 “differenza”) relativa al periodo d’imposta precedente, sempreché l’importo sia superiore a 51,65 euro. L’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2010 se l’importo è inferiore a 257,52 euro, in due rate se di importo pari o superiore. la prima rata di detto acconto, pari al 40%, va effettuata in occasione del versamento del saldo dovuto per il periodo d’imposta precedente (entro il 16 giugno 2010), la seconda, relativa al residuo 60%, va versata entro il 30 novembre 2010. E’ possibile versare l’importo dovuto a titolo di saldo d’imposta e di acconto, ad eccezione dell’acconto di novembre, in rate mensili entro il mese di novembre. Sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. I