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sabato 27 Luglio 2024
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L’esenzione Ici per enti ecclesiastici e Onlus nel mirino dell’Ue

L’esenzione Ici concessa dall’Italia per gli immobili usati da Enti non commerciali anche per attività commerciali contrasterebbe con la normativa Ue sugli aiuti di Stato. Nel mirino della Commissione europea, che ha avviato un’indagine approfondita, anche gli immobili della chiesa.

 di Orsola Barina

Non far pagare l’imposta comunale sugli immobili utilizzati per attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, didattiche, ricreative, ricettive, sportive e per attività di religione e di culto potrebbe configurare una distorsione della concorrenza. L’esecutivo Ue verificherà anche le disposizioni dell’articolo 149, quarto comma, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Tuir), che prevedono un trattamento fiscale favorevole per gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche. L’articolo del Tuir stabilisce le condizioni che possono determinare la perdita della “qualifica di ente non commerciale” ma esclude da tali disposizioni gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche.

 

L’indagine comunitaria è scattata a seguito di alcune denunce sulla concessione di contributi statali ritenuti illegali, sotto forma di esenzione dall’Ici, ad enti non commerciali  su immobili utilizzati per fini specifici. La Commissione si chiede se almeno alcune delle attività svolte dagli enti in questione possano essere considerate commerciali e possano essere in concorrenza con quelle svolte da prestatori di servizi commerciali. Poiché questi ultimi sono soggetti ad imposizione fiscale normale, l’esecuzione dall’Ici sembra costituire un vantaggio ingiusto per gli enti non commerciali. Dovrà essere verificata la compatibilità con il mercato interno e se alcune delle attività che beneficiano delle misure in questione possano essere considerate come servizi di interesse economico generale. In base alle norme Ue in materia di aiuti di Stato, infatti, i prestatori di servizi pubblici possono ricevere, a determinate condizioni, una compensazione per i costi aggiuntivi sostenuti.

 

La Commissione esaminerà separatamente la riduzione del 50% dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche concessa a determinati soggetti ritenuta, dagli autori delle denunce, in contrasto  con le norme Ue in materia di aiuti di Stato. Ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 601/73, il trattamento fiscale preferenziale viene concesso ad enti che hanno scopi di assistenza sociale, ricerca senza fine di lucro e fini di beneficenza o di istruzione. L’agevolazione fiscale si applica anche alle fondazioni e alle associazioni aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti per le case popolari. La questione sarà analizzata nel contesto della procedura specifica relativa alle misure di aiuto esistenti. Gli aiuti considerati esistenti prima della creazione dell’Ue o prima dell’adesione del paese interessato non possono dar luogo ad una procedura di recupero neppure se vengono giudicati illegali. In tal caso, tuttavia, la normativa dovrà essere modificata.

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