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sabato 27 Luglio 2024
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L’Irap e’ sempre dovuta dallo studio associato, lo ha stabilito la Cassazione

La Cassazione non fa sconti agli studi associati. L’Irap è sempre dovuta, a prescindere dal livello di organizzazione. Per i giudici della Suprema corte l’esercizio della professione in forma associata è elemento sufficiente per il pagamento dell’imposta regionale.

La sentenza della Cassazione e’ la n.22212, depositata il 29 ottobre 2010. Il contenzioso riguarda uno studio legale associato che dopo aver pagato l’Irap per gli anni dal 1998 al 2002 ha successivamente chiesto il rimborso. Di fronte al diniego dell’amministrazione finanziaria e dei giudici tributari (Ctr Emilia Romagna n. 112/20/06) il contribuente si è rivolto alla Suprema corte lamentando, tra l’altro, la mancanza del presupposto impositivo per assenza di autonoma organizzazione. La Cassazione ha stabilito che gli studi associati sono soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive a prescindere dal livello di organizzazione conseguito. 

 

Più in dettaglio la sentenza precisa che l’art 2 del  decreto istitutivo dell’Irap (D. Lgs 15/12/1997, n.446), “nel primo periodo stabilisce come presupposto dell’imposta l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; subito dopo aggiunge che “ l’esercizio di un’attività con siffatti requisiti non è invece richiesta per le società e per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l’attività esercitata da tali soggetti, in base al 2° periodo dello stesso articolo 2 costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta.

 

La motivazione della sentenza prosegue sostenendo che l’art  3 dello stesso decreto 446/1997 “tra i soggetti passivi dell’IRAP, che sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui a citato art 2,   individua espressamente alla lettera c) del comma 1 le società semplici esercenti arti e professioni e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3 del Tuir ( Dpr 917/1986), vale a dire “ le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”. La conclusione a cui perviene la Corte di Cassazione e che l’attività esercitata da “tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività stessa è svolta, costituisce ex lege presupposto d’imposta ( in ogni caso) a prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione”.

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