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domenica 7 Luglio 2024
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L’immunità fiscale dei manager: una deroga molto discutibile al principio di responsabilità personale

Sono ormai passati oltre vent’anni, sono state votate da allora cento e più modifiche del sistema fiscale, ma nessuno finora ha ritenuto opportuno di intervenire per ripristinare, magari con qualche adattamento, il principio di responsabilità personale dell’autore delle violazioni fiscali di natura amministrativa anche per le società di capitali.

Ciò accade in virtù di una norma ad personam, voluta dal secondo governo Berlusconi, che esclude la responsabilità personale degli amministratori e manager delle società di capitali (e degli enti con personalità giuridica) per le violazioni fiscali amministrative commesse durante la loro gestione. Della sanzione tributaria risponde solo la società di capitali, senza possibilità di regresso nei confronti dell’autore della violazione.

PremessaIl principio generale della responsabilità personale dell’autore della violazione – In attuazione della legge delega n.662/96, art. 3, comma 133, mutuando dal diritto penale il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione, il decreto legislativo 472/97, all’art. 2, comma 2, ha previsto che:” La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”. Di conseguenza nel caso di società, la sanzione amministrativa tributaria è a carico di chi, amministratore, manager o dipendente, ha commesso la violazione.

Nel contempo il successivo art. 11 del medesimo d.lgs. 472/97contempla la responsabilità solidale della società nel cui interesse ha agito l’autore della violazione, salvo l’esercizio del diritto di regresso.

In concreto, in base alla predetta normativa, l’amministratore o il manager che viola la legge fiscale risponde della sua azione e va sanzionato; della sanzione pecuniaria risponde anche la società nel cui interesse ha agito l’autore della violazione.

Il principio della responsabilità personale dell’amministratore delle società in quanto autore della violazione è perfettamente in linea e coerente con l’intero sistema sanzionatorio tributario costruito sulla persona del trasgressore.  Sia ai fini dell’applicabilità della sanzione che ai fini della sua determinazione si tiene conto dell’imputabilità (capacità di intendere e di volere) e della colpevolezza (dolo o colpa) dell’autore della violazione.

            La responsabilità solidale della società amministrata risponde invece al criterio del beneficio (derivante dall’illecito fiscale).

            L’immunità per i manager e gli amministratori voluta dal secondo Governo Berlusconi –  Il secondo Governo Berlusconi, con una disposizione di soli tre righi, ha stravolto totalmente il sistema basato sulla responsabilità personale dell’autore della violazione.  L’art. 7, comma 1, dl. 269/2003 , prevede che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”, escludendo in tal modo, nel caso di società di capitali, la responsabilità personale dei manager ed amministratori per le violazioni fiscali commesse a favore della società a cui appartengono.

            Con la particolarità però che, ai fini della punibilità e della determinazione della sanzione da irrogare alla società di capitali, si tiene conto dell’elemento psicologico (dolo o colpa) della persona fisica che ha commesso la violazione.

 A chi giustifica tale deroga a favore degli amministratori delle società di capitali in considerazione delle dimensioni e complessità delle organizzazioni societarie per conto delle quali essi agiscono è il caso di rammentare che l’art. 11, c.1, dello stesso d.lgs. 472/97 prevede che se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell’autore della violazione, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000.

Di fatto la noma ha creato un regime privilegiato a favore di una categoria di soggetti (amministratori e manager di società di capitali ed enti riconosciuti) di dubbia giustificazione.  

L’esempio concreto –  Nel corso di una verifica fiscale la Guardia di finanza scopre che il sig. Rossi, amministratore della società Alfa srl nasconde nel cassetto della scrivania un brogliaccio contenente la contabilità in nero della società, che evidenzia la vendita senza fattura di merce per 200mila euro. L’Ufficio fiscale, sulla base del verbale della Gdf, accerta nei confronti della società una maggiore imposta Ires di 48mila euro ed Iva per 44mila, oltre Irap.

Per le relative sanzioni di infedele dichiarazione, in base al citato art. 2, comma 2 del d.lgs. 472/92 Il sig. Rossi, autore dell’evasione, dovrebbe pagare circa 80mila euro, mentre la società sarebbe solidalmente obbligata al pagamento della sanzione.

Se non che, con la suddetta norma salva-manager, nulla è dovuto dal sig. Rossi, neanche in caso di insolvenza della società a cui spetta pagare la sanzione.

Cui prodest? – Certamente questa immunità favorisce i manager e gli amministratori delle società medio-grandi e grandi, in molti casi i veri domini delle società, i quali durante la loro gestione possono utilizzare con maggiore disinvoltura la leva fiscale per fare profitto, senza timore di rispondere di tasca propria per le eventuali sanzioni fiscali amministrative irrogate alla società di appartenenza a causa delle violazioni commesse durante la loro gestione. 

Ancora più evidenti sono i vantaggi in caso di società di capitali di piccole dimensioni a ridotta base proprietaria, che costituiscono la maggior parte delle società di capitali italiane.

            In particolare le società a responsabilità limitata (circa 815.000 società, più del 96% delle società di capitali in Italia) hanno per lo più un numero minimo di soci (spesso legati da vincoli di parentela), i quali in genere sono anche amministratori o manager della società.

Per tali società l’esclusione della responsabilità personale degli amministratori comporta che in caso di insolvenza della società, fenomeno non del tutto inconsueto per le società di piccole dimensioni, il fisco non può rivalersi sul patrimonio dei soci/amministratori per le sanzioni fiscali amministrative imputabili alla loro gestione.

E’ di tutta evidenza che il sistema sanzionatorio tributario risulta fortemente depotenziato.

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