back to top
lunedì 10 Marzo 2025
spot_img
spot_img

Lodo Mondadori, anche il fisco brinda, probabile incasso di 154 mln

La sentenza del lodo Mondadori che ha condannato la Fininvest a versare 560 mln alla Cir porterà nelle casse dell’erario circa 154 milioni di euro. Sussistono invece dubbi che la società del biscione possa dedurre la somma in quanto riconducibile a un fatto di reato.

di Yoda e Oreste Saccone

Con De Benedetti brinda anche il fisco. La sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha condannato la Fininvest a versare alla Cir la somma di 540 milioni saliti a 560 mln con gli interessi produrrà anche effetti tributari. Nelle casse dell’erario arriveranno circa 154 mln. E ciò anche perchè è dubbio che la Fininvest possa portare in deduzione le somme versate a Cir. Dovrebbe infatti scattare la norma che vieta di dedurre i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Una delle bozze del dl sulla manovra conteneva una apposita norma, poi cassata nella stesura finale, che avrebbe consentito la deduzione del risarcimento. Si stabiliva infatti la indeducibilità solo per i “costi e spese per beni e prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”.

{jcomments on}

 

Anche se la Fininvest impugnerà davanti alla Cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano l’ha condannata a risarcire la Cir per aver procurato un danno immediato e diretto, la pronuncia è immediatamente esecutiva. E a ciò si connettono anche importanti conseguenze fiscali. Non sembrano esserci dubbi che il risarcimento – per il danno extracontrattuale “da perdita di opportunità di un giudizio imparziale” ( la corruzione del giudice Metta, infatti, privò la Cir dell’opportunità di ottenere dalla Corte D’Appello di Roma chiamata a decidere sul lodo Mondadori una decisione favorevole) – costituisca per la CIR una sopravvenienza attiva , del tipo sopravvenienze attive c.d improprie o assimilate ( art. 88, comma 3, lettera a del Tuir), che concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’esercizio di competenza: ossia nell’esercizio in cui è stata depositata la sentenza della Corte d’Appello che, ancorché non definitiva, è immediatamente esecutiva.

E ciò anche se Cir, che redige il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias) è, nel contempo, tenuta a stanziare, a fronte di un risarcimento ancora in contestazione, un accantonamento prudenziale al fondo rischi: anche per i soggetti IAS adopters, infatti, sono deducibili, ai fini fiscali, i soli accantonamenti tassativamente previsti dal TUIR, tra cui non sono compresi quelli relativi ai rischi relativi alle liti in contenzioso. L’eventuale annullamento in Cassazione della sentenza della Corte d’Appello provocherebbe solo una sopravvenienza passiva di pari importo deducibile fiscalmente, anche se compensata in bilancio dall’utilizzo del fondo. Volendo semplificare, l’assoggettamento a tassazione del risarcimento riconosciuto a CIR determinerà – tranne che non sia ‘compensato’ in tutto o in parte da perdite di gestione – una maggiore imposta ai fini IRES di circa 154.000.000 euro. Nulla sarà dovuto ai fini Irap non rientrando nelle voci che partecipano a determinare la base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive.

Più delicata appare invece la posizione della Fininvest. Da un punto di vista economico – civilistico è evidente che l’esborso per il risarcimento alla Cir, per perdita di chance, inciderà negativamente nella determinazione dell’utile d’esercizio: per il suo intero ammontare a titolo di sopravvenienza passiva oppure – trattandosi di sentenza non definitiva – come accantonamento, stimato, al fondo rischi. Per quanto riguarda gli effetti fiscali, l’Amministrazione finanziaria – con la risoluzione n. 9/174 del 27 aprile 1991 – ha da tempo riconosciuto la deducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da sentenze di condanna provvisoriamente esecutive, anche se conseguenti ad illeciti civili o amministrativi: e ciò neutralizzerebbe immediatamente, in un quadro di coerenza sistematica, qualsiasi vantaggio per l’Erario. E così, sicuramente, sarebbe se i giudici si fossero limitati a condannare Fininvest al risarcimento per responsabilità civile indiretta, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, per il fatto commesso da Previti nella sua qualità di mandatario generale per gli affari legali.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno invece ritenuto sussistere la responsabilità di Fininvest anche per l’illecito compiuto dal rappresentante legale della società (Silvio Berlusconi Presidente del CdA), che – a giudizio del Tribunale – configura una fattispecie di responsabilità diretta, ex art. 2043 del codice civile, e trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica, intercorrente tra la società e l’amministratore o legale rappresentante nel compimento dell’attività gestoria. In altri termini le conseguenze civilistiche dell’illecito penale sono imputabili direttamente in capo alla Fininvest per fatto proprio. Del resto, è un principio che oggi trova piena rispondenza nel sistema delineato dal D.lgs n. 231 del 2001 che disciplina la responsabilità diretta della società per i reati finanziari e societari commessi da soggetti che hanno con essa un rapporto qualificato: distinguendo tra soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o alla loro vigilanza. Qualora il delitto presupposto sia commesso da un soggetto in posizione apicale la responsabilità dell’ente è integrata “fino a quando sussiste l’immedesimazione organica tra dirigente apicale ed ente”, come si afferma anche nella recente sentenza del Tribunale di Milano del 3 novembre 2010 sul caso di Banca Italease spa.

Da qui il dubbio che, ai fini fiscali, il risarcimento in questione sia da ritenere indeducibile ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis della legge 537/93, in base al quale non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Si tratta, come è noto, di una disposizione che persegue un intento indirettamente sanzionatorio di condotte che costituiscono illecito penalmente rilevante. La particolarità del caso è costituita dalla circostanza che l’illecito penale direttamente riconducibile a Berlusconi (e quindi a Fininvest) non è stato accertato dal giudice penale. Nell’ambito del processo penale Silvio Berlusconi fu infatti prosciolto perché, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, il reato di corruzione semplice era da considerare, comunque, prescritto. L’accertamento dell’illecito penale in capo a Berlusconi – Fininvest è quindi avvenuto, nell’ambito del processo civile in esame “incidenter tantum, ai soli fini civilistici e risarcitori”. E’ vero che, sul punto, la sentenza della CdA nel condividere quanto aveva affermato il giudice di primo grado ha aggravato la posizione della società, sottolineando che, anche in sede penale, “gli elementi raccolti … avrebbero legittimato il rinvio a giudizio” e che si pervenne “a una decisione liberatoria per il … riconoscimento delle attenuanti generiche “ che determinarono “ l’estinzione del reato per prescrizione”.

Secondo la CdA, quindi, “non si può che postulare la sussistenza del reato come ascritto all’imputato” anche in sede penale. Resta comunque che Berlusconi non è stato condannato dal giudice penale e ciò pone il problema della applicabilità dell’art. 14 comma 4 –bis della legge 537 del 1993 anche ai costi riconducibili ad illeciti penali che non sono stati (né potranno mai essere) accertati in un processo penale. Era una delle questioni su cui era stata chiamata a pronunciarsi la Corte Costituzionale nell’ambito del procedimento conclusosi con l’ordinanza di inammissibilità n. 73 del 2 marzo 2011. Il giudice a quo aveva ritenuto, inter alias, che l’indeducibilità del costo riconducibile ad un reato non accertato con condanna definitiva potesse violare l’art. 27 della Costituzione, secondo cui l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva contestato che la valutazione della riconducibilità del costo a un fatto qualificabile come reato dovesse essere effettuata esclusivamente dal giudice penale. A sostegno l’Avvocatura cita i numerosi casi in cui un giudice non penale valuta, a fini diversi dalla irrogazione di una sanzione penale, se una determinata attività integri un reato: come quando il giudice civile accerta la sussistenza di un reato per applicare la eventualmente più lunga prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, oppure quando il giudice tributario risolve “in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione”.

E’ esattamente ciò che si è verificato nel caso in esame, in cui il giudice civile ha proceduto all’accertamento dell’illecito penale “incidenter tantum” ai fini della condanna al risarcimento del danno per fatto proprio, oltre che per fatto di terzi. Certamente la questione è complessa e controversa. Ed è indubbio che la disposizione inserita nella bozza originaria della recente manovra finanziaria avrebbe risolto in radice il problema a favore di Fininvest, prevedendo che fossero indeducibili solo “ i costi e spese per beni e prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di ( e non più semplicemente riconducibili a) atti o attività qualificabili come delitto non colposo”. Era una disposizione tecnicamente poco comprensibile e che è stata ritirata. Certamente, come norma ad aziendam, avrebbe funzionato benissimo. Alla Fininvest resta, comunque, la possibilità di chiedere preventivamente il parere all’Agenzia delle Entrate in base all’art. 11 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, per cautelarsi da futuri controlli fiscali.

Dello stesso autore

RISPONDI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Altro in Analisi

Rubriche