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sabato 5 Ottobre 2024
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Mediazione tributaria, al via da aprile per le liti fino a 20mila euro

L’obiettivo è ridurre il numero delle controversie presso le Commissioni Tributarie, che potranno concentrarsi su cause di maggior valore.

 Dopo la mediazione civile, fa il suo ingresso tra i rimedi per ridurre il contenzioso, la mediazione tributaria. Una nuova possibilità di dialogo tra fisco e contribuenti, che consentirà sia di evitare le lungaggini di un contenzioso vero e proprio, sia di beneficiare della riduzione del 40% sulle sanzioni. Il nuovo istituto sarà applicabile da aprile per contestare gli atti notificati dall’Agenzia delle entrate a partire dal primo del mese. L’istituto della mediazione tributaria è stato introdotto dall’art. 39 comma 9 del DL 6 luglio 2011 n.98, convertito nella L.15/7/2011 n.111, mediante l’inserimento nel Dlgs 31/12/1992 n.546 dell’art.17 bis. Con tale disposizione si introduce, laddove si voglia impugnare un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore ai ventimila euro, un rimedio preliminare obbligatorio, pena l’inammissibilità del ricorso: la proposizione di un reclamo alla stessa Agenzia. La mediazione tributaria è un istituto nuovo e diverso dalla mediazione disciplinata dal Dlgs 4 marzo 2010 n.28 (che opera relativamente alla conciliazione del contenzioso in materia civile e commerciale vertente su diritti disponibili) ed è l’unica mediazione applicabile in ambito tributario, dove vige il principio dell’indisponibilità dei diritti.

 

Applicazione. Attualmente le liti potenzialmente interessate dal nuovo istituto superano le centomila, più del 60% del contenzioso tributario. Il nuovo istituto si applica agli atti:

– notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (cioe’ricevuti dal contribuente notificatario a decorrere da tale data );

– di valore non superiore a 20.000 euro, inteso come importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate ( o somma di queste ultime nel caso la controversia verta sulle sole sanzioni );

– emessi dall’Agenzia delle Entrate ed autonomamente impugnabili (es. avviso di accertamento, avviso di liquidazione), compresi il rifiuto tacito di restituzione di tributi o accessori, il diniego o revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata.

Le cartelle di pagamento, non essendo emesse dall’Agenzia delle Entrate, non sono oggetto di mediazione: solo nel caso in cui si eccepisca la mancata notifica di un atto presupposto,riconducibile all’Agenzia delle Entrate (es. avviso d’accertamento ) il contribuente è comunque tenuto a presentare preliminare istanza di mediazione. Gli atti di recupero degli aiuti di Stato sono espressamente esclusi dalla mediazione. Il reclamo, i cui motivi devono coincidere integralmente con quelli dell’eventuale futuro ricorso, può contenere, oltre all’eventuale proposta di mediazione, anche una richiesta di sospensione dell’atto.

L’obiettivo. L’obiettivo perseguito è quello di ridurre il numero delle controversie presso le Commissioni Tributarie, che potranno concentrarsi su cause di maggior valore e partecipare così, sostanzialmente, al contrasto del fenomeno elusivo-evasivo. Il contribuente si avvantaggerà della riduzione dei tempi di attesa sulla certezza e definitività della pretesa tributaria.

Tempi. Il termine di presentazione del reclamo presso la Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnabile. Nei successivi novanta giorni l’Ufficio è obbligato ad esaminare il reclamo, attraverso strutture diverse da quelle che hanno redatto l’atto. Se entro i novanta giorni non si raggiunge un’intesa, il contribuente avrà trenta giorni di tempo per depositare il ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, dando così inizio al contenzioso giudiziale attraverso l’automatica conversione del reclamo in ricorso. Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale ai sensi dell’art.48 del Dlgs n.546/92, che viene espressamente esclusa dall’art. 17 bis citato in caso di rigetto dell’istanza.

La decisione. La decisione dell’Ufficio potrà essere: di accoglimento; di formulazione di una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa; di diniego. Se la mediazione si conclude positivamente viene sottoscritto un accordo. Le sanzioni sono ridotte al 40% sia nell’ipotesi di una rideterminazione del tributo contestato, sia nel caso in cui la pretesa tributaria venga confermata. L’importo dovuto può essere rateizzato fino ad otto rate trimestrali di pari entità. Il pagamento dell’intero o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione. Il reclamo presentato all’Ufficio non e’ assoggettato all’imposta di bollo. E’ dovuto il contributo unificato di cui alla circolare 1/DF del 21/9/2011 nell’ipotesi in cui il contribuente, dopo l’esito negativo della mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

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