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domenica 7 Luglio 2024
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Non punibilità dei reati tributari: procuratore Di Vizio, adempimento spontaneo ridotto a opzione gestionale

“L’equilibrio tra massimizzazione della riscossione e salvaguardia delle istanze general-preventive che valga a evitare di premiare scelte opportunistiche rispetto all’adempimento erariale costituisce una delle condizioni per conservare razionalità al diritto penal-tributario e al sistema delle cause di non punibilità connesse alla definizione amministrativa del debito tributario”. Tuttavia “la causa di non punibilità delineata dall’art. 23 d.l. n. 34/2023 non interpreta in maniera conveniente l’esigenza di tale bilanciamento e rischia di vanificare, assieme a molte risorse già spese per svolgere indagini e celebrare processi penali, anche le future prospettive di adempimento tempestivo e spontaneo, riducendolo ad opzione gestionale con risvolti per taluni aspetti ‘autolesionistici”. Tutto questo rispetto ad una “realtà evasiva che si attesta stabilmente su valori superiori ai 10 miliardi euro annui e che, per parte non trascurabile, non corrisponde affatto alla fenomenologia  della pretesa ‘evasione di necessità’ quanto ad autofinanziamento anticoncorrenziale”. Lo ha affermato il dottor Fabio Di Vizio, sostituto procuratore in servizio presso la Procura di Firenze nel corso di un’audizione davanti alle Commissioni parlamentari riunite Finanze e Affari sociali, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1060 di conversione del decreto su misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

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