back to top
lunedì 10 Marzo 2025
spot_img
spot_img

Operazione 5 per mille al via, c’è tempo fino al 7 maggio

Al via l’operazione 5 per mille, il governo ha varato il Dpcm che definisce le modalità di iscrizione e criteri di ammissione al riparto. I soggetti interessati avranno tempo fino al 7 maggio per iscriversi negli elenchi dei potenziali beneficiari. Sarà l’Agenzia delle Entrate, come lo scorso anno, a curare la predisposizione degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati, oppure rivolgendosi a intermediari autorizzati. Sul sito dell’Agenzia sono reperibili il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione.


Iscrizione: come e quando
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul web, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari autorizzati.
Ultimo giorno utile per l’invio delle istanze, a pena di decadenza, è il prossimo 7 maggio, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi degli scorsi anni. Non verranno accettate domande che arrivino oltre il termine stabilito o con modalità diversa da quella telematica.
Nel momento dell’iscrizione, agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche verrà rilasciata automaticamente una ricevuta, attestante la ricezione, riepilogativa dei dati presenti nella domanda. Nel caso in cui risulti una discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della istanza e quello risultante all’Anagrafe tributaria vi sarà una segnalazione sull’avviso.

Chi si potrà candidare

Per il 2010 il 5 per mille è destinato al finanziamento di:
Enti del volontariato, nei quali rientrano Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997,
Enti della ricerca scientifica e dell’università,
Enti della ricerca sanitaria,
Attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente,
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, ai sensi dell’articolo 90 della legge n. 289/2002, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione sia presente il settore giovanile e che siano affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Inoltre le associazioni devono svolgere in via prevalente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
 
Elenchi in linea il 14 maggio – Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche saranno predisposti dall’Agenzia tenendo conto delle domande di iscrizione inviate telematicamente. La lista degli enti della ricerca scientifica e dell’università sarà curata dal ministero competente, che acquisirà le richieste di ammissione al beneficio presentate online presso quel ministero. Per gli enti della ricerca sanitaria, invece, sarà il ministero della Salute a predisporre l’elenco e a trasmetterlo all’amministrazione finanziaria. I quattro elenchi saranno consultabili online sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 14 maggio prossimo.

Tra i potenziali beneficiari del contributo rientrano anche i Comuni, che mettono in campo una serie di attività sociali sul territorio. In questo caso non è, tuttavia, prevista la pubblicazione di alcun elenco, dal momento che i contribuenti possono esprimere la propria preferenza, nella dichiarazione dei redditi, solo per il Comune di residenza.

Adempimenti post-iscrizione, il vademecum delle Entrate – Entro il 30 giugno 2010, i legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco del volontariato devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva che attesti il perdurare dei requisiti per l’ammissione al beneficio. La dichiarazione, redatta su un modulo ad hoc scaricabile dal sito dell’Agenzia e accompagnata da una copia di un documento d’identità, va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Stesso iter per le associazioni sportive dilettantistiche, con un’unica differenza: la dichiarazione sostitutiva andrà inviata, sempre entro il 30 giugno prossimo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.

Per facilitare la compilazione della dichiarazione la procedura telematica di iscrizione permette ai contribuenti di stampare il modello parzialmente precompilato con le informazioni indicate al momento dell’iscrizione. Il rappresentante legale dell’ente non deve far altro che stampare il modulo, completarlo con le informazioni mancanti, sottoscriverlo, allegare la copia del documento di identità e mandarlo per posta.

Come correggere possibili errori – Per rimediare a eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi, i rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche devono rivolgersi, entro il 20 maggio 2010, alle direzioni regionali competenti dell’Agenzia delle Entrate. Una volta verificate le richieste di correzione, entro il 25 maggio successivo, l’amministrazione pubblicherà una nuova versione aggiornata degli elenchi con le modifiche effettuate.

La destinazione del 5 per mille a prova di report – Anche per il 2010 tutti i beneficiari del 5 per mille sono obbligati a redigere, entro un anno dall’incasso del contributo, un rendiconto che indichi la destinazione delle somme percepite.

Dello stesso autore

RISPONDI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Altro in Attualità

Rubriche