Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non vengono meno se l’acquirente non si trasferisce nella nuova casa nei termini di legge in quanto l’abitazione continua ad essere occupata dal venditore. Lo ha stabilito la commissione tributaria del Lazio con una sentenza dell’11 marzo scorso. Il contribuente si era visto recapitare dall’Agenzia delle entrate un avviso di liquidazione con cui chiedeva la maggiore imposta di registro ritenendo che fosse venuto meno il diritto all’agevolazione prima casa in quanto l’acquirente non aveva trasferito la residenza nella nuova abitazione entro 18 mesi dall’acquisto. Già nella causa di primo grado innanzi alla Ctp di Viterbo, la contribuente si era visto riconoscere le proprie ragioni circa l’impossibilità di provvedere al trasferimento per causa di forza maggiore essendo l’abitazione occupata dall’ex proprietaria. Decisione impugnata dall’Agenzia delle Entrate, con atto in data 27 aprile 2018, eccependo sia la prevedibilità dell’evento ostativo al rilascio dell’immobile (dimostrata dal fatto che con il decreto di trasferimento del medesimo il Giudice dell’esecuzione ingiungeva al debitore esecutato di rilasciare l’abitazione libera da persone e da cose nella piena disponibilità degli aggiudicatari) sia la possibilità della contribuente di ottemperare a quanto richiesto dalla legge prendendo residenza nel Comune ove è presente l’immobile (sia pure presso un’abitazione diversa da quella acquistata).
Tesi, quella dell’Agenzia, non accolta dalla Ctr. “La Cassazione -si legge nella sentenza- ha più volte ricordato che il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente (Cass. Drd. n. 12404/19). Nel caso di specie, il mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente proprietario costituisce certamente causa di forza maggiore in quanto evento ostativo al trasferimento dello stesso alla contribuente, ad essa non imputabile né prevedibile. Sotto questo aspetto, va rilevato che l’intimazione al rilascio dell’immobile avanzata nei confronti del precedente proprietario costituisce prova dell’impegno della contribuente per ottenere tempestivamente l’immobile né alla stessa può essere mosso alcun addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di legge. Parimenti priva di pregio è l’altra eccezione avanzata dall’Agenzia, atteso che l’obbligo del contribuente di trasferire il proprio domicilio nel Comune dove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” non può che riferirsi all’immobile medesimo, non potendosi pretendere che il detto contribuente, al fine di godere del beneficio de quo, si sobbarchi il costo necessario ad assicurarsi l’uso di altro immobile”.