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sabato 5 Ottobre 2024
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Reati tributari, comportamenti e soggetti chiamati a rispondere di evasioni penalmente rilevanti

Fisco Equo pubblica una analisi del sostituto procuratore di Pistoia Fabio Di Vizio sui reati tributari previsti nel nostro sistema. La riflessione analizza casi e problematiche in relazione agli orientamenti della giurisprudenza.

Di Fabio Di Vizio

Sono rari i settori del diritto percorsi da tensioni interpretative di intensità analoga a quelle che animano la materia penale-tributaria. Sia che esse mirino ad estendere ovvero a limitare il perimetro dei possibili autori dei reati tributari, ovvero delle condotte riconducibili al paradigma legale e sin anche delle peculiari condizioni di difficoltà economica in cui esse vengono realizzate, tali conflittuali letture convergono, sovente, nel vanificare gli sforzi di chiarezza e di predeterminazione delle fattispecie e delle loro componenti. Anche la scelta di anteporre alle fattispecie penali-tributarie una norma definitoria (articolo 12 del d.lgs. n. 74/2000) non ha prodotto effetti apprezzabili. A distanza di oltre dieci anni dall’ultima riforma organica, quando un’altra risulta già in cantiere, suscita un sentimento di tenerezza qualsiasi aggiuntiva opinione di poter davvero comporre il moto permanente che rapidamente erode ogni nuovo approdo normativo. Più realistico, forse, sarebbe prender atto che, almeno entro certi limiti, corrisponde a necessità insopprimibile di una vasta platea di esegeti alimentare, insinuare ed accreditare il contrasto con la lettera o con l’intenzione della legge, quali che siano (o saranno) i suoi reali margini di opacità, per perseguire diversificati scopi, in funzione della salvaguardia di interessi predeterminati. E sotto questo profilo, che sia in nome della ragion fiscale o della salvaguardia delle libertà e dei diritti della persona, poco cambia.

Proclamato il superamento dei modelli che colpivano con sanzione penale anche comportamenti non fraudolenti che non arrecavano effettiva e comunque immediata lesione rispetto all’interesse alla percezione del gettito erariale, ovvero solo in astratto idonei a concretizzare una successiva evasione, dichiarato l’abbandono della logica dei reati prodromici seguita dal precedente sistema, la mitica e mai doma ragion fiscale riappare prima o poi in maniera imbarazzata tra le pieghe di qualche miniriforma. Al calare del gettito erariale, meno prosaicamente, immancabili e sperimentati profili di particolarismo tributario vengono riproposti specie a garanzia della riscossione, infrangendo la già tenera coerenza dell’impianto sanzionatorio tributario con il sistema generale con ritorni a severe persecuzioni di quelle che costituiscon trasparenti inottemperanze all’obbligo di versamento delle imposte.

Il ritrovato rigore penale verso chi non paga, senza nascondersi, senza simulare e senza mentire (si pensi ai delitti di omesso versamento), talvolta anche perché non in grado di organizzarsi attraverso l’ausilio di consulenti di vaglia, stride a confronto della generale inefficacia dei sistemi di contenimento delle condotte più insidiose, celate ed estese, connotate da speciale fraudolenza nella fase dichiarativa quanto in quella omissiva o da occulta (non vista o non potuta o non voluta scorgere?) e astuta realizzazione attraverso raffinate pianificazioni fiscali, assistite da consiglieri premurosi ed accorti, con le quali non si riesce ad intendere se la legge sia tradita nello spirito od usata nella lettera, ma di certo resta “scansata” nel risultato. Al mondo scorgibile e madido dei dannati, si contrappone quello etereo ed imperscrutabile degli invisibili.

Giusto il tempo di qualche parziale riassetto, di qualche protestata violazione del principio di predeterminazione delle condotte d’improvviso non più assentite e sanzionate. Poi rapidamente riprende la corsa verso una nuova riforma, ovvero un “nuovo sistema organico di garanzie e di regole condivise e chiare”, alla ricerca di “disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”. Ed altrettanto prontamente, sorgono e si preparano le premesse delle future violazioni.

In questo quadro delle dinamiche interpretative, il ruolo della giurisprudenza resta e risulterà centrale oltre che ineliminabile, apparendo ragionevole ritenere che nessuna legge potrà mai porre rimedio finale a taluni dissidi, come ad esempio all’individuazione degli esatti confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale, compito che ambiziosamente l’articolo 8.co. 1 della legge delega n. 11.3.2014 n. 23 affida al governo. E lo stesso è a dirsi per l’individuazione di alcune posizioni soggettive tuttora discusse. Confrontandosi con i principali contributi giurisprudenziali, lo studio si propone di offrire un quadro sistematico dei possibili autori dei reati tributari in uno con la considerazione di alcune peculiari situazioni in cui gli stessi possono trovarsi a gestire l’adempimento degli obblighi fiscali di rilievo penale.
(Vai al documento completo)

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