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domenica 1 Settembre 2024
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Sanatoria delle violazioni formali: che cos’è e come vi si accede

Di Pasquale Fabbrocini

Proseguendo nella nostra carrellata sulle opportunità offerte dalla cosidetta “pace fiscale”,  finalizzate a consentire a tutti coloro che hanno interesse a preservare un rapporto di leale collaborazione con l’Erario  di mettersi in regola con gli obblighi fiscali, qui di seguito illustreremo  sinteticamente com’è possibile sanare le violazioni formali, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 119/2018, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la recentissima Circolare n. 11/E del 15 maggio u.s.

CHE COS’E’ LA SANATORIA DELLE VIOLAZIONI FORMALI?

Si tratta dell’opportunità di sanare le infrazioni, le irregolarità e le inosservanze di obblighi ed adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle Imposte sul reddito, dell’Iva e dell’Irap o sui relativi versamenti, commesse entro il 24 ottobre 2018, effettuando un versamento forfetario di € 200,00 per ogni annualità nella quale la violazione deve intendersi consumata. Il versamento può essere effettuato o in unica soluzione entro il 31 maggio p.v. oppure in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro la predetta data del 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 febbraio 2020.

CHI SI PUO’ AVVANTAGGIARE DELLA SANATORIA?

La sanatoria delle violazioni formali è destinata sia alla vasta platea delle “partite IVA”, siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali (a prescindere dal règime contabile adottato), sia ai privati contribuenti che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell’adempiere agli obblighi fiscali, sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

QUALI SONO LE VIOLAZIONI FORMALI?

 Con la succitata Circolare n. 11/E è stato chiarito che trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale applicare una sanzione in misura percentuale all’imponibile non dichiarato o al tributo non versato. Tali violazioni, comunque, sono tali da ostacolare l’attività di controllo e, pertanto, sono sanzionate dall’Ordinamento tributario.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano tra le violazioni  definibili ai sensi del succitato articolo 9:

– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai  modelli approvati (tra cui sono ricomprese le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via  telematica), ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cui si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);

– l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA, di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. l’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;

– l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. l’articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili (cfr. l’articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. l’articolo11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. l’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto IVA che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. l’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 e la risposta ad interpello n. 126 del 21 dicembre 2018);

– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. l’articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. l’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);

– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. l’articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. l’articolo 3, comma 5-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);

– l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. l’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode e limitatamente alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2018 (cfr. l’articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (cfr. l’articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2 del d.lgs. n. 471 del 1997). Invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;

– l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione (cfr. l’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (cfr. l’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);

– la mancata iscrizione al VIES (cfr. l’articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997).

COME SI ACCEDE ALLA SANATORIA?

I contribuenti interessati devono:

a) eseguire il versamento delle somme dovute;

b) rimuovere, laddove possibile, le irregolarità od omissioni.

VERSAMENTO DELL’OBOLO

Le somme dovute per la definizione ammontano a € 200,00, per ciascuna annualità a cui si riferiscono le violazioni. Il contribuente può scegliere quante e quali annualità sanare (relativamente alle dichiarazioni annuali, occorre indicare l’anno di riferimento e non quello di presentazione, tranne per le violazioni degli intermediari incaricati alla mera trasmissione, per i quali vale il termine entro cui la dichiarazione andava inviata in base all’incarico ricevuto.

Il versamento può avvenire o in unica soluzione entro il 31 maggio p.v., o in due rate di uguale importo, di cui la prima entro la suddetta data e la seconda entro il 2 febbraio 2020.

Il versamento deve essere eseguito con il modello di pagamento F24 indicando il periodo d’imposta cui il versamento è riferito e il codice tributo (PF99), secondo le modalità riportate nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019.

RIMOZIONE DELL’IRREGOLARITA’

Tale rimozione deve avvenire entro il 2 marzo 2020. Tuttavia, nel caso in cui il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità commesse, è consentito, in presenza di un giustificato motivo, di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle entrate (ad esempio, mediante una lettera di compliance). Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. Ovviamente tale incertezza non può verificarsi quando le irregolarità od omissioni sono già state constatate o contestate dall’ufficio. Tuttavia, la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno del medesimo periodo d’imposta.

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