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lunedì 10 Marzo 2025
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Sanzioni scontrino elettronico: le novità nella legge di bilancio 2021

Ad anticiparle è la bozza del 13 novembre 2020, anche se tali disposizioni devono essere confermate nel testo definitivo che approderà in Gazzetta Ufficiale.

A prevedere le modifiche per rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati è l’articolo numero 184 con tema “Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”.

I principali cambiamenti legati alla digitalizzazione delle precedenti modalità di certificazione fiscale sono i seguenti:

  • il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi e la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa, se il documento commerciale o la fattura sono richiesti dal cliente, viene fissata nell’ultimazione dell’operazione;
  • se i dati non vengono correttamente memorizzati e trasmessi, viene prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta: in tale ipotesi rientrano l’omessa, la tardiva e l’infedele memorizzazione o trasmissione;
  • viene prevista una sanzione attenuata e fissa se la violazione consiste unicamente nell’omessa, tardiva o infedele trasmissione, ma non incide sulla liquidazione del tributo.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, inoltre, non si può applicare quanto viene già constatata la violazione, nel caso di sanzione per omessa memorizzazione dei corrispettivi o memorizzazione con dati incompleti o inesatti.

Per quanto riguarda l’operatività delle disposizioni relative all’utilizzo di sistemi evoluti di incasso, viene rinviata dal 1° gennaio al 1° luglio 2021.

La proroga deriva da:

  • tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali;
  • dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

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