Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la
didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i
voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se
utilizzati per la Dad. È la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 37/E, al quesito
posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di
rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da
utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.
Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla
Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e
istruzione (art. 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente. Sui
rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi,
che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la
ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea
documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle
lezioni tramite Dad.