Dopo la sentenza della Consulta sull’Iva relativa alla Tia è possibile chiedere il rimborso dell’Iva versata negli ultimi anni o è necessario attendere prima le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate?
La Corte Costituzionale , con sentenza n. 238 del 24.7.2009 ha chiarito che la tariffa di igiene ambientale (Tia) ha natura tributaria e non di corrispettivo contrattuale. La Tia , in analogia alla Tarsu, non è soggetta all’Iva. Entrambe le entrate vanno ricondotte nel novero di quei “diritti, canoni, contributi” che la normativa comunitaria esclude in via generale dall’assoggettamento all’Iva perché percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, sempre che il mancato assoggettamento non comporti una distorsione concorrenza, che nel caso di specie non sussiste in quanto il servizio viene svolto in regime di privativa dal Comune.
Ne consegue che è possibile chiede il rimborso dell’Iva illegittimamente applicata alla Tia versata. Ugualmente il rimborso può essere chiesto qualora il Comune avesse assoggettato ad Iva la tassa smaltimento rifiuti (Tarsu). Per ottenere il rimborso dal Comune e Gestore privato o azienda municipalizzata interessati, bisogna avanzare apposita richiesta mediante raccomandata A/R, indicando l’Iva pagata sulla Tia (o Tarsu), negli ultimi dieci anni, come risulta dalle relative ricevute o ruoli allegati in copia. In caso di mancata risposta, decorsi 90 giorni dall’invio della richiesta, va proposto ricorso innanzi alla Commissione tributaria Provinciale, in caso di diniego del rimborso entro 60 giorni dalla notifica del diniego. C’è chi sostiene, invece, che in base all’art. 1, comma 164 della L. 289/2006, la richiesta di rimborso può essere avanzata solo per l’Iva pagata negli ultimi 5 e non 10 anni. Si auspica che l’Agenzia delle entrate fornisca quanto prima i chiarimenti del caso, ma in assenza di essi si consiglia di proporre comunque richiesta di rimborso, onde evitare che il decorrere del tempo faccia prescrivere il diritto al rimborso stesso.